Circolare numero 19 del 31-1-2000
L'art.62, c. 1 e 5 della legge n. 488/1999, modificando, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, come modificato dall’articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ha prorogato al 31/12/2000: la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti nel caso di licenziamenti per i quali non ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (licenziamenti individuali/plurimi);- i contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e di turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la proroga al 31 dicembre 2000 di alcune misure in materia di ammortizzatori sociali e di iscrizione nelle liste di mobilità, in attuazione della legge n. 488/1999. Vengono precisate le condizioni per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, le modalità di fruizione dei benefici contributivi per le assunzioni e gli adempimenti di rendicontazione. La circolare disciplina inoltre la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2000, dei trattamenti di CIGS e mobilità per determinate imprese commerciali, agenzie di viaggio, operatori turistici e imprese di vigilanza, con indicazioni sui versamenti contributivi e sulle istruzioni contabili.
Proroga al 31/12/2000 di ammortizzatori sociali e iscrizione nelle liste di mobilità
Proroga di ammortizzatori sociali e iscrizione nelle liste di mobilità
La circolare disciplina gli effetti della legge n. 488/1999 sulla proroga di alcune misure già previste dalla legge n. 448/1998 in materia di ammortizzatori sociali e di mobilità. In particolare, vengono chiarite le regole applicabili fino al 31 dicembre 2000 per l’iscrizione nelle liste di mobilità di specifiche categorie di lavoratori e per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per talune imprese.
Iscrizione nelle liste di mobilità per lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti
L’art. 62, comma 5, della legge n. 488/1999 proroga al 31/12/2000 la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non sussistono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità o quando vi sia cessazione dell’attività senza avvio della procedura relativa. La circolare precisa che, ai sensi della legge n. 236/1993, tale iscrizione non comporta il diritto al trattamento di mobilità.
Per le assunzioni effettuate attingendo a tali liste, il beneficio contributivo consiste nella riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti. Gli oneri sono rimborsabili all’INPS, previa rendicontazione, entro il limite massimo complessivo di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000, con copertura a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
Ai fini della rendicontazione è richiesto che sul modello C/ASS/AG risulti che il lavoratore assunto sia stato iscritto nelle liste di mobilità ex art. 1, comma 1, della L. n. 52/1998.
Modalità operative per le denunce contributive
Per la fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro ai sensi della legge n. 223/1991, in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle apposite liste, continuano ad essere utilizzati nel mod. DM10/2 i codici tipo contribuzione "75", "76" e "77", secondo le istruzioni della circolare n. 260 del 12/11/1991.
La riduzione contributiva deve essere indicata nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice "L460", il quale dal 1/1/2000 assume il significato di "riduz. contr. lav. mob. Fondo occup. art. 62, c. 5 L. 488/1999".
Il contributo fisso settimanale deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", con la dicitura "ctr. apprend. lav. mobil. art.62, c.5, L.n.488/99" e il codice "S169", in sostituzione del codice "S165" previsto per la generalità dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per l’applicazione del beneficio si richiamano le disposizioni della circolare n. 239 del 1/8/1994, lett. C.
Proroga dei trattamenti di CIGS e mobilità per alcune imprese
L’art. 62, comma 1, lett. g), della legge n. 488/1999 dispone che i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, già prorogati al 31/12/1999 dalla legge n. 448/1998, continuino ad applicarsi fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31/12/2000.
Il rinvio all’art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 comporta l’applicazione della proroga alle seguenti categorie:
- imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici con più di 50 addetti;
- imprese di vigilanza.
Contribuzione dovuta dalle imprese interessate
Per le imprese commerciali con organico tra 51 e 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo e per gli operatori turistici con più di 50 addetti, restano prorogati fino al 31/12/2000 il contributo dello 0,90 previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990 e la contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, già scaduti al 31/12/1999.
La circolare precisa inoltre che le imprese commerciali con oltre 200 dipendenti sono destinatarie a regime della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991.
Per le imprese di vigilanza, fino al 31/12/2000 permane l’obbligo di versamento del contributo dello 0,90 e della contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991. Viene altresì richiamato il chiarimento secondo cui tali contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Istruzioni contabili
Le riduzioni contributive previste dalla circolare sono imputate, tramite la procedura DM, al conto contabile GAW 37/45, la cui denominazione viene aggiornata come indicato nell’allegato 2. Per il funzionamento del conto si rinvia alle istruzioni già fornite al punto 3 della circolare n. 21 dell’8/2/1999.
Punti principali
Proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità per imprese con meno di 15 dipendenti
La legge n. 488/1999 proroga al 31/12/2000 la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità o in caso di cessazione dell’attività senza procedura. L’iscrizione non dà diritto al trattamento di mobilità. I benefici contributivi per le assunzioni da tali liste consistono nella riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti e sono rimborsabili all’INPS previa rendicontazione, entro il limite massimo di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a carico del Fondo per l’occupazione.
Modalità operative per i benefici contributivi sulle assunzioni da liste di mobilità
Per continuare a fruire dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, devono essere usati nelle denunce contributive DM10/2 i codici tipo contribuzione "75", "76" e "77". La riduzione contributiva va esposta nel quadro "D" con il codice "L460", che dal 1/1/2000 assume il significato di riduzione contributiva per lavoratori in mobilità a carico del Fondo occupazione ex art. 62, c. 5, L. 488/1999. Il contributo fisso settimanale va indicato nei quadri "B-C" con la dicitura specifica e il codice "S169" in luogo di "S165". Ai fini dell’applicazione del beneficio si richiamano le istruzioni della circolare n. 239/1994.
Proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità
L’art. 62, c. 1, lett. g) della legge n. 488/1999 proroga, fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31/12/2000, i trattamenti di CIGS e di mobilità già prorogati al 31/12/1999 dalla legge n. 448/1998. La proroga si applica, sulla base del rinvio all’art. 2, c. 22, della legge n. 549/1995, alle imprese commerciali con 51-200 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo e agli operatori turistici con più di 50 addetti, nonché alle imprese di vigilanza.
Contribuzione dovuta dalle imprese interessate
Per le imprese commerciali tra 51 e 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo e gli operatori turistici con più di 50 addetti, sono prorogati al 31/12/2000 il contributo dello 0,90 di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990 e la contribuzione di cui all’art. 16, c. 2, della legge n. 223/1991, già scaduti al 31/12/1999. Per le imprese esercenti attività commerciali con oltre 200 dipendenti, invece, la disciplina dell’intervento straordinario è a regime. Per le imprese di vigilanza, fino al 31/12/2000 permane l’obbligo di versamento del contributo dello 0,90 e della contribuzione ex art. 16, c. 2, L. 223/1991; si richiama inoltre il criterio di computo della forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, comprensiva di apprendisti e lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Istruzioni contabili
Le riduzioni contributive sono imputate dalla procedura DM, in sede di ripartizione contabile, al conto GAW 37/45, la cui denominazione viene modificata come da allegato 2. Per il funzionamento del conto si richiamano le istruzioni già contenute nella circolare n. 21 dell’8/2/1999.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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