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Circolare

Circolare numero 09 del 02-02-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l'anno 2000, i valori contributivi e pensionabili sulla base della variazione ISTAT 1999 pari all'1,6%, applicando il minimale giornaliero di retribuzione e i relativi criteri di calcolo per il part-time. Per il settore dello spettacolo, per attività circensi e spettacolo viaggiante, il minimale giornaliero è fissato a lire 68.552, con conseguente aggiornamento della retribuzione oraria minima. Sono inoltre determinati i massimali annui e giornalieri, i contributi di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva dell'1% per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, oltre al contributo apprendisti per l'anno 2000.

Aggiornamento per l'anno 2000 dei minimali di retribuzione e dei massimali contributivi e pensionabili per spettacolo, sportivi professionisti e apprendisti

Aggiornamento dei minimali e massimali contributivi per l'anno 2000

La circolare disciplina l'aggiornamento, per l'anno 2000, dei minimali di retribuzione giornaliera e dei massimali contributivi e pensionabili applicabili ai settori dello spettacolo, degli sportivi professionisti e degli apprendisti. L'intervento si fonda sui criteri normativi che impongono la rivalutazione annuale in base alla variazione ISTAT e sul limite minimo assoluto del 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l'art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che prevede l'adeguamento annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera e dei salari medi convenzionali in misura pari alla variazione percentuale delle pensioni. Richiama inoltre l'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore ai livelli previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.

Viene altresì ricordata la norma interpretativa dell'art. 1 del D.L. 338/1989 introdotta dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui, in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, rileva la retribuzione prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Infine, viene richiamato l'art. 7 della legge 638/1983, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 338/1989, che fissa un limite minimo di retribuzione giornaliera non inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del FPLD vigente al 1º gennaio di ciascun anno.

Criterio adottato per il 2000

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto, la circolare precisa che per la determinazione dei valori contributivi relativi al 2000 è stato utilizzato l'indice ISTAT 1999. La variazione percentuale accertata per la perequazione automatica delle pensioni è pari all'1,6%.

Poiché per il settore dello spettacolo, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante i minimali aggiornati risultavano inferiori al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione, determinato per il 2000 in lire 721.600 (euro 372,68), il limite minimo di retribuzione giornaliera viene fissato in lire 68.552 (euro 35,40), valido dal periodo di paga in corso alla data del 1º gennaio 2000 per tutti i settori produttivi indicati e senza distinzione tra categorie di lavoratori.

Retribuzione minima oraria nei rapporti part-time

La circolare segnala che l'aggiornamento del minimale giornaliero comporta anche la variazione della retribuzione minima oraria da utilizzare per la denuncia e il versamento della contribuzione nei contratti a tempo parziale stipulati ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Dal 1º gennaio 2000 la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero di lire 68.552 per sei e dividendo il risultato per il numero delle ore settimanali previsto dagli accordi o contratti collettivi del settore interessato. Nell'ipotesi di 40 ore settimanali, la paga oraria minima risulta pari a lire 10.283 (euro 5,31), calcolata come lire 68.552 x 6 : 40.

La circolare precisa inoltre che gli obblighi contributivi devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione qui indicati soltanto nei casi in cui tali valori risultino superiori ai minimali stabiliti da leggi, regolamenti o contratti collettivi applicabili.

Lavoratori dello spettacolo: massimali e fasce di retribuzione

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/1995 e rivalutato dell'1,6%, è pari per il 2000 a lire 144.263.000 (euro 74.505,62).

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals al 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a lire 1.052.000 (euro 543,31).

La circolare riporta poi le fasce di retribuzione giornaliera e i corrispondenti massimali di retribuzione giornaliera imponibile, aggiornati per l'anno 2000, sia in lire sia in euro. Tali fasce determinano il livello di imponibile massimo da applicare in funzione della retribuzione giornaliera percepita.

Contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva dell'1% per lo spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente lire 144.263.000 (euro 74.505,62).

Per i lavoratori già iscritti all'Enpals al 31 dicembre 1995, o iscritti successivamente ma con precedente anzianità in altre gestioni, il contributo di solidarietà si applica invece sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce indicate.

Quanto all'aliquota aggiuntiva dell'1% prevista dall'art. 3-ter della legge 438/1992:

  • per i nuovi iscritti senza anzianità, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente lire 66.324.000 (euro 34.253,49) e fino al massimale annuo di lire 144.263.000;
  • per gli iscritti ante 31 dicembre 1995, o con anzianità in altre gestioni, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente lire 212.578 (euro 109,79) e sino al massimale giornaliero della relativa fascia.

La circolare precisa inoltre che l'aliquota aggiuntiva dell'1% non è dovuta quando l'aliquota contributiva a carico del lavoratore supera il 10%.

Sportivi professionisti: massimali, contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva

Per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dell'1,6%, è fissato a lire 144.263.000 (euro 74.505,62).

Per gli sportivi professionisti già iscritti all'Enpals al 31 dicembre 1995, oppure iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a lire 462.381 (euro 238,80).

Il contributo di solidarietà, introdotto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto:

  • sulla parte di retribuzione annua eccedente lire 144.263.000 e fino a lire 1.051.871.000 per i nuovi iscritti senza anzianità;
  • sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente lire 462.381 e fino a lire 3.371.381 per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1995 o con anzianità in altre gestioni.

Anche per gli sportivi professionisti l'aliquota aggiuntiva dell'1% prevista dall'art. 3-ter della legge 438/1992 si applica:

  • sulla parte di retribuzione annua eccedente lire 66.324.000 e fino a lire 144.263.000 per i nuovi iscritti senza anzianità;
  • sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente lire 212.578 e fino a lire 462.381 per gli altri soggetti.

Contributo apprendisti

Per l'anno 2000 l'importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti e limitatamente alla quota IVS, è determinato in lire 4.798 (euro 2,48), pari a lire 800 giornaliere (euro 0,41).

Punti principali

Premessa normativa e criterio di aggiornamento

La circolare richiama le norme che prevedono l'adeguamento annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera e dei salari convenzionali in base alla variazione delle pensioni calcolata dall'ISTAT. Ricorda inoltre che la base contributiva non può essere inferiore ai minimi fissati da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, e che, in caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, prevale quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Viene anche ribadito il limite minimo assoluto del 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD.

Minimale di retribuzione giornaliera per il 2000

In attesa del decreto ministeriale previsto, per la determinazione dei valori contributivi dell'anno 2000 è stato utilizzato l'indice ISTAT 1999, pari all'1,6%. Poiché per il settore dello spettacolo, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante il minimale aggiornato risultava inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione, dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2000 il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato in lire 68.552 (euro 35,40), senza distinzione tra categorie di lavoratori.

Part-time e retribuzione minima oraria

A seguito dell'aggiornamento del minimale giornaliero, dal 1º gennaio 2000 cambia anche la retribuzione minima oraria per la contribuzione nei contratti part-time stipulati ai sensi dell'art. 5 del D.L. 726/1984 convertito nella legge 863/1984. La retribuzione oraria minima si calcola moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo per le ore settimanali previste dal contratto. Con un orario di 40 ore settimanali la paga oraria minima è pari a lire 10.283 (euro 5,31). Gli obblighi contributivi si applicano su questi minimali solo quando siano superiori a quelli derivanti da leggi, regolamenti o contratti collettivi applicabili.

Lavoratori dello spettacolo: massimali e contributi

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2000 è pari a lire 144.263.000 (euro 74.505,62). Per gli iscritti ante 31 dicembre 1995, o per chi ha anzianità in altre gestioni, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a lire 1.052.000 (euro 543,31), con fasce progressive di retribuzione e relativi massimali aggiornati. Il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale annuo per i nuovi iscritti senza anzianità, oppure sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente i massimali di fascia per gli altri soggetti. L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica tra lire 66.324.000 e lire 144.263.000 per i nuovi iscritti senza anzianità, mentre per gli altri opera sulla parte giornaliera eccedente lire 212.578 fino ai rispettivi massimali di fascia; non è dovuta se l'aliquota contributiva a carico del lavoratore supera il 10%.

Sportivi professionisti: massimali e contribuzione aggiuntiva

Per gli sportivi professionisti iscritti all'Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2000 è pari a lire 144.263.000 (euro 74.505,62). Per gli altri soggetti il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a lire 462.381 (euro 238,80). Il contributo di solidarietà è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente lire 144.263.000 e fino a lire 1.051.871.000 per i nuovi iscritti senza anzianità, oppure sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente lire 462.381 e fino a lire 3.371.381 per gli iscritti precedenti o con anzianità in altre gestioni. L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica tra lire 66.324.000 e lire 144.263.000 per i nuovi iscritti senza anzianità, oppure sulla parte giornaliera eccedente lire 212.578 fino a lire 462.381 per gli altri.

Contributo apprendisti

Per l'anno 2000 il contributo settimanale a carico del datore di lavoro, limitatamente alla quota IVS e previsto in misura fissa per gli apprendisti, è determinato in lire 4.798 (euro 2,48), pari a lire 800 giornaliere (euro 0,41).

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