Circolare numero 21 del 3-2-2000
Dal 1° gennaio 2000 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2000, i limiti di reddito familiare e mensile rilevanti ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e per i pensionati delle gestioni speciali. Indica inoltre i limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari, sulla base del trattamento minimo pensionistico fissato a L. 720.900 mensili dal 1° gennaio 2000, e precisa che le procedure di calcolo delle pensioni sono già state adeguate. Sono riportate tabelle differenziate per composizione del nucleo, condizioni soggettive e presenza di componenti totalmente inabili.
Aggiornamento per il 2000 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
Aggiornamento 2000 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
La circolare disciplina l'adeguamento, con effetto dal 1° gennaio 2000, dei limiti di reddito familiare e mensile rilevanti ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e per i pensionati delle gestioni speciali. Vengono inoltre indicati i limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, in relazione al trattamento minimo pensionistico fissato per il 2000.
Ambito soggettivo
Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia ai lavoratori autonomi ai quali continua ad applicarsi la disciplina degli assegni familiari e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti, la perdita del diritto ai trattamenti di famiglia per superamento dei limiti di reddito non comporta la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.
Rivalutazione annuale dei limiti
I limiti di reddito familiare da considerare per la cessazione o riduzione dei trattamenti sono rivalutati ogni anno in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1999 il tasso di inflazione programmato è indicato nell'1,5 per cento. In base a tale criterio, le tabelle sono state aggiornate per il 2000 e le procedure di calcolo delle pensioni risultano già conformate ai nuovi importi.
Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari
Ai fini dell'accertamento del carico familiare e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2000 in L. 720.900 mensili per tutto l'anno. In relazione a tale importo, i limiti mensili di reddito sono stabiliti in:
- L. 1.015.300 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato;
- L. 1.776.750 per due genitori.
Gli stessi limiti valgono anche per le richieste relative a fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente in materia di indice unitario di mantenimento.
Tabella ordinaria per cessazione o riduzione
L'allegato 1 contiene la tabella generale, applicabile dal 1° gennaio 2000 alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione dei casi speciali disciplinati dalle tabelle successive. La tabella distingue tra la soglia oltre la quale cessa il trattamento per il primo figlio o per il genitore a carico e la soglia oltre la quale cessano tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione.
I limiti annui sono i seguenti:
- 1 persona: L. 14.006.000 per il primo figlio o genitore a carico; nessun secondo limite indicato;
- 2 persone: L. 23.242.000 e L. 27.835.000;
- 3 persone: L. 29.885.000 e L. 35.785.000;
- 4 persone: L. 35.691.000 e L. 42.742.000;
- 5 persone: L. 41.501.000 e L. 49.699.000;
- 6 persone: L. 47.034.000 e L. 56.326.000;
- 7 o più persone: L. 52.566.000 e L. 62.952.000.
La nota esplicativa precisa che, ai fini della tabella, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali riconosciuti o dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati; sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l'interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.
Casi con maggiorazione del 10 per cento
L'allegato 2 riguarda i soggetti cui spettano assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori che si trovino in condizione di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubilato. In tali casi i limiti della tabella generale sono aumentati del 10 per cento.
I valori indicati sono:
- 1 persona: L. 15.407.000;
- 2 persone: L. 25.570.000 e L. 30.618.000;
- 3 persone: L. 32.872.000 e L. 39.362.000;
- 4 persone: L. 39.262.000 e L. 47.016.000;
- 5 persone: L. 45.648.000 e L. 54.670.000;
- 6 persone: L. 51.737.000 e L. 61.958.000;
- 7 o più persone: L. 57.821.000 e L. 69.246.000.
Resta ferma la medesima disciplina in materia di equiparazione di figli e genitori riportata nella nota della tabella ordinaria.
Casi con maggiorazione del 50 per cento
L'allegato 3 si applica ai nuclei familiari nei quali vi siano persone per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia e che siano state dichiarate totalmente inabili. In questo caso i limiti sono elevati del 50 per cento rispetto alla tabella generale.
I limiti risultano essere:
- 1 persona: L. 21.004.000;
- 2 persone: L. 34.861.000 e L. 41.749.000;
- 3 persone: L. 44.822.000 e L. 53.677.000;
- 4 persone: L. 53.536.000 e L. 64.110.000;
- 5 persone: L. 62.246.000 e L. 74.546.000;
- 6 persone: L. 70.546.000 e L. 84.484.000;
- 7 o più persone: L. 78.847.000 e L. 94.423.000.
Anche in questo caso valgono le medesime precisazioni sulle categorie di figli e genitori equiparati.
Casi con maggiorazione del 60 per cento
L'allegato 4 disciplina l'ipotesi congiunta in cui ricorrano sia le condizioni soggettive previste per la maggiorazione del 10 per cento, sia la presenza nel nucleo di persone totalmente inabili. Per tali situazioni i limiti sono aumentati del 60 per cento.
I valori sono i seguenti:
- 1 persona: L. 22.407.000;
- 2 persone: L. 37.185.000 e L. 44.531.000;
- 3 persone: L. 47.810.000 e L. 57.253.000;
- 4 persone: L. 57.103.000 e L. 68.386.000;
- 5 persone: L. 66.396.000 e L. 79.515.000;
- 6 persone: L. 75.251.000 e L. 90.114.000;
- 7 o più persone: L. 84.101.000 e L. 100.718.000.
Diffusione della circolare
Le sedi sono invitate a dare ampia diffusione del contenuto alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali interessate.
Punti principali
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè i lavoratori autonomi assoggettati alla disciplina degli assegni familiari e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non comporta la perdita di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.
Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 2000
I limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, arrotondato alle lire mille superiori. Per il 1999 il tasso è indicato nell'1,5 per cento. Le tabelle aggiornate si applicano dal 1° gennaio 2000 e le procedure di calcolo delle pensioni risultano già adeguate ai nuovi limiti.
Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari
Ai fini dell'accertamento del carico familiare e del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2000 in L. 720.900 mensili per tutto l'anno. Sulla base di tale importo, i limiti mensili di reddito sono pari a L. 1.015.300 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato, e a L. 1.776.750 per due genitori. Tali limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le regole già vigenti per l'indice unitario di mantenimento.
Tabella ordinaria per cessazione o riduzione
L'allegato 1 stabilisce, dal 1° gennaio 2000, i limiti annui di reddito familiare oltre i quali cessano o si riducono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per la generalità dei soggetti interessati. La tabella distingue tra reddito oltre il quale cessa il trattamento per il primo figlio o per il genitore a carico, e reddito oltre il quale cessano tutti gli assegni o le quote. Per un nucleo di 1 persona il limite è L. 14.006.000 per il primo caso; per 2 persone L. 23.242.000 e L. 27.835.000; per 3 persone L. 29.885.000 e L. 35.785.000; per 4 persone L. 35.691.000 e L. 42.742.000; per 5 persone L. 41.501.000 e L. 49.699.000; per 6 persone L. 47.034.000 e L. 56.326.000; per 7 o più persone L. 52.566.000 e L. 62.952.000.
Tabella con maggiorazione del 10 per cento
L'allegato 2 si applica ai soggetti titolari di assegni o quote per figli ed equiparati minori che si trovino in condizione di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubilato. I limiti della tabella ordinaria sono aumentati del 10 per cento: per 1 persona il limite è L. 15.407.000; per 2 persone L. 25.570.000 e L. 30.618.000; per 3 persone L. 32.872.000 e L. 39.362.000; per 4 persone L. 39.262.000 e L. 47.016.000; per 5 persone L. 45.648.000 e L. 54.670.000; per 6 persone L. 51.737.000 e L. 61.958.000; per 7 o più persone L. 57.821.000 e L. 69.246.000.
Tabella con maggiorazione del 50 per cento
L'allegato 3 riguarda i nuclei in cui vi siano persone per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia dichiarate totalmente inabili. In questo caso i limiti sono aumentati del 50 per cento rispetto alla tabella ordinaria: per 1 persona il limite è L. 21.004.000; per 2 persone L. 34.861.000 e L. 41.749.000; per 3 persone L. 44.822.000 e L. 53.677.000; per 4 persone L. 53.536.000 e L. 64.110.000; per 5 persone L. 62.246.000 e L. 74.546.000; per 6 persone L. 70.546.000 e L. 84.484.000; per 7 o più persone L. 78.847.000 e L. 94.423.000.
Tabella con maggiorazione del 60 per cento
L'allegato 4 combina le condizioni previste dagli allegati 2 e 3, cioè soggetti in condizione di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubilato con nuclei in cui siano presenti persone totalmente inabili. I limiti risultano aumentati del 60 per cento: per 1 persona il limite è L. 22.407.000; per 2 persone L. 37.185.000 e L. 44.531.000; per 3 persone L. 47.810.000 e L. 57.253.000; per 4 persone L. 57.103.000 e L. 68.386.000; per 5 persone L. 66.396.000 e L. 79.515.000; per 6 persone L. 75.251.000 e L. 90.114.000; per 7 o più persone L. 84.101.000 e L. 100.718.000.
Definizione di figli e genitori equiparati
Per l'applicazione delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge; restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l'interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.
Informativa alle sedi e ai soggetti interessati
Le sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali il contenuto della circolare.
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