Ordinanza n. 451/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’intimazione di pagamento n. 11520269002865056/000 in data 15 maggio 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 11520180011629551000 notificata in data 21 giugno 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) in relazione alla campagna lattiera 2014, per un importo complessivo di € 89.959,93 inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la presupposta e mai notificata cartella di pagamento n. 11520180011629551000 e i relativi ruoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha comunicato alle parti che ritiene sussistenti i presupposti dell'art. 60 c.p.a. per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare e ha assegnato loro cinque giorni dalla comunicazione via PEC per presentare eventuali osservazioni. La decisione sulla sospensione e sul ricorso resta quindi riservata.
Atto impugnato: Intimazione di pagamento del 15 maggio 2026 per € 89.959,93, relativa a una cartella di pagamento per il prelievo supplementare sulle consegne di latte della campagna 2014; impugnati anche la cartella presupposta, che il ricorrente assume mai notificata, e i relativi ruoli
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'intimazione che gli ingiungeva di adempiere entro cinque giorni al pagamento di € 89.959,93, inclusivi di capitale, interessi e oneri di riscossione, per il prelievo supplementare sulle quote latte relativo alla campagna 2014. Ha inoltre impugnato la cartella presupposta e i relativi ruoli, deducendo che la cartella non gli sarebbe mai stata notificata. Nell'ordinanza non sono riportati ulteriori motivi di ricorso né la loro articolazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ritenuto di dover formalmente rappresentare alle parti che il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in esito alla presente fase cautelare;
Il Collegio ritiene possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, ma prima assegna alle parti un termine per eventuali osservazioni.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata nel contesto della comunicazione alle parti della possibile definizione semplificata e dell'assegnazione del termine per presentare osservazioni.
Come è indicizzato
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