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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13185/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/01/2025 che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto l'affievolimento delle esigenze cautelari per il decorso del tempo, la definizione del procedimento in grado di appello con rito abbreviato (pur pendente ricorso in Cassazione) e la revoca delle misure cautelari nei confronti dei correi (sostenendo che l'associazione si era affievolita). Inoltre ha censurato l'erroneità del criterio adottato per la scelta della misura, lamentando violazione del principio di extrema ratio e mancanza di adeguata motivazione circa l'idoneità degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della sostituzione della misura, il mero decorso del tempo in carcere, la definizione con rito abbreviato (che ha cristallizzato la gravità indiziaria) e la revoca delle misure nei confronti dei correi, stante l'autonomia delle posizioni cautelari. Ha confermato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria prevista per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ai sensi dell'art. 275 co. 3 c.p.p., richiedendo elementi concreti e specifici per superarla. La Corte ha valorizzato le modalità concrete delle plurime condotte di introduzione e cessione di stupefacenti in carcere e la personalità del ricorrente (otto precedenti, sette specifici per stupefacenti) ritenendo gli arresti domiciliari inadeguati perché avrebbero consentito contatti continuativi con persone coinvolte nel traffico e non avrebbero impedito la reiterazione del reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 74

    Delitto specifico relativo all'introduzione e cessione di sostanze stupefacenti in carcere; la sua configurazione è stata valutata dalla Corte come fattore che attiva la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per la gravità indiziaria

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    Norme generali in materia di reati di sostanze stupefacenti richiamate nel capo d'imputazione (varie ipotesi di illeciti connessi al traffico di stupefacenti)

  • cod. proc. pen. art. 275, comma 3

    Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni delitti (apPLICATA dalla Corte in relazione ai fatti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990); spetta alla difesa fornire elementi concreti per superare quella presunzione

  • disp. att. c.p.p. art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte

  • Giurisprudenza: Sez. 5 n. 39792 del 29/05/2017

    Principio secondo cui il tempo di sottoposizione alla misura cautelare è rilevante principalmente sotto il profilo dei termini di fase e non di per sé idoneo ad affievolire le esigenze cautelari

Massime di principio

  • Per i delitti di introduzione e cessione di stupefacenti in carcere (art. 74 d.P.R. 309/1990) la custodia cautelare in carcere gode di una presunzione relativa di adeguatezza ex art. 275 co.3 c.p.p.; il difensore deve fornire elementi concreti e specifici per superarla, non deduzioni generiche.
  • Il semplice decorso del tempo in carcere o la definizione del procedimento con rito abbreviato non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; occorrono elementi che incidano direttamente sul rischio di reiterazione, inquinamento probatorio o di fuga.
  • La revoca delle misure nei confronti dei correi è neutra ai fini della posizione cautelare personale salvo che non emerga con chiarezza che le circostanze che hanno portato alla revoca incidano anche sulla situazione personale dell'imputato (autonomia delle posizioni cautelari).
  • La scelta di una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) richiede una motivazione specifica circa la sua idoneità a contenere il rischio cautelare: indicazione di condizioni che impediscano i contatti di rischio, sistemi di controllo effettivi o altre garanzie concrete.
  • Pregressi specifici dell'imputato e modalità concrete della condotta (es. introduzione e cessione ripetuta di stupefacenti anche durante la detenzione) aggravano il rischio di reiterazione e rendono più difficile ottenere misure alternative al carcere.
  • In caso di ricorso infondato alla Corte, è probabile la condanna alle spese processuali e, in ipotesi come quella esaminata, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; quindi la valutazione preventiva dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso è importante.

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