Cassazione Penale, Sentenza n. 31121/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/12/2024 per mancato riconoscimento della continuazione tra la tentata estorsione pluriaggravata commessa il 10/03/2023 e precedenti condanne irrevocabili per estorsioni aggravate dal metodo e dall'agevolazione mafiosa (reati del 2015 e del 2020). Il ricorrente deduce nullità e carenza/mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) e sostiene che la decisione non ha valutato correttamente gli accertamenti della sentenza di primo grado, le dichiarazioni dei collaboratori e gli elementi probatori che dimostrerebbero un unico disegno criminoso unitario proteso a sostenere il clan "Vinella Grassi" (e dunque la sussistenza della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: i giudici di merito hanno valutato correttamente che non sussisteva prova di un'unica e anticipata ideazione delle successive estorsioni, considerato anche l'ampio intervallo temporale tra i fatti (2015, 2020 e 2023). La Cassazione ha richiamato i criteri giurisprudenziali (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione preventiva delle condotte) e ha confermato che la mera adesione al clan o la reiterazione di stesse tipologie di condotte non bastano a configurare la continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e a una somma per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (importo indicato nel provvedimento ma riportato parzialmente nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede un'unica, anticipata e unitaria ideazione delle violazioni nelle loro linee essenziali; non è sufficiente la mera reiterazione di reati della stessa specie o la generica partecipazione a un'associazione criminale
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Fondamento invocato dal ricorrente per censurare nullità e carenze di motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto i rilievi infondati avendo la Corte d'appello motivato adeguatamente in base ai criteri giurisprudenziali
art. 629, secondo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione all'aggravante equivalente considerata in sede di merito; la Corte ha valutato le aggravanti ma ha distinto tra aggravazione per metodo/agevolazione mafiosa e il requisito della continuazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che ha permesso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) occorre dimostrare che i reati successivi siano stati programmati fin dal primo episodio almeno "nelle linee essenziali": non basta la mera somiglianza dei fatti o l'appartenenza a un medesimo sodalizio
- Il lasso temporale fra le azioni è un elemento decisivo: intervalli temporali rilevanti, in assenza di altri indici concreti, ostano al riconoscimento di un progetto criminoso unitario
- La rinnovata commissione di estorsioni analoghe a favore di un clan non è automaticamente prova di continuazione; è necessario valutare omogeneità delle modalità, contiguità spazio-temporale, sistematicità e programmazione antecedente
- Pregresse sentenze o accertamenti di primo grado non vincolano automaticamente il giudice del successivo processo in ordine alla continuazione; va valutato il compendio probatorio complessivo e la presenza di elementi che attestino la deliberazione unitaria delle condotte
- In sede di cassazione la valutazione dei criteri fattuali per la continuazione è largamente rimessa al giudice di merito; l'annullamento o l'accoglimento richiede di dimostrare vizi logico-giuridici gravi nella motivazione
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