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Risoluzione

Risoluzione n. 79 del 23/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i proventi dei Classic Repo rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-bis), Tuir e che, per la base imponibile, si applica l’art. 45 Tuir. La ritenuta ex art. 26, comma 3-bis, d.P.R. 600/1973 va operata dalla banca custode del soggetto che percepisce il reddito; restano ferme le regole del d.lgs. 239/1996 sui titoli sottostanti e gli obblighi dichiarativi nel Modello 770.

Trattamento fiscale dei Classic Repo (CRP)

Trattamento fiscale dei Classic Repo (CRP)

La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile alle operazioni di Classic Repo (CRP), che hanno sostituito i precedenti Buy-Sell-Back (BSB) sui mercati italiani a partire dal 24 luglio 2017. Il documento chiarisce sia la qualificazione reddituale dei proventi, sia il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta e agli adempimenti dichiarativi, oltre a confermare la continuità della disciplina dei titoli sottostanti prevista dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Contesto dell’operazione e caratteristiche dei CRP

I CRP sono descritti come operazioni di riporto/pronti contro termine (“sale-and-repurchase agreements”) che comportano un trasferimento giuridico temporaneo di titoli dal Venditore a Pronti (VP) all’Acquirente a Pronti (AP), con obbligo del VP di riacquistare a termine una medesima quantità di titoli della stessa specie.

L’operatività si articola in due momenti:

  • alla settlement date di acquisto (buy date), i titoli passano dal VP all’AP e l’AP corrisponde al VP il controvalore pattuito della gamba a pronti;
  • alla settlement date di riacquisto (sell date), la proprietà dei titoli ritorna dall’AP al VP e la liquidità viene retrocessa dal VP all’AP, quale gamba a termine.

Dal punto di vista economico, l’operazione è unitaria: il VP si finanzia a tassi normalmente inferiori rispetto a finanziamenti non garantiti, mentre l’AP impiega liquidità beneficiando della garanzia rappresentata dai titoli trasferiti.

La risoluzione richiama inoltre le caratteristiche operative rappresentate nell’istanza:

  • oggetto delle operazioni sono solo titoli di Stato italiani o equiparati ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e titoli analoghi emessi da Stati esteri;
  • il tasso repo è inizialmente solo fisso;
  • il tasso repo può essere anche negativo;
  • le controparti sono investitori italiani corporate e investitori istituzionali esteri residenti in Paesi white list;
  • le operazioni possono essere garantite o non garantite da CCP, con CC&G per gli investitori italiani e Alfa Clearing House per i non residenti.

Qualificazione reddituale: articoli 44 e 45 Tuir

L’Agenzia conferma che i proventi derivanti dai CRP rientrano nell’ambito dell’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), Tuir, che qualifica come redditi di capitale i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute.

Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l’articolo 45, comma 1, Tuir, secondo cui il provento è dato dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli, da cui vanno scomputati gli interessi e gli altri proventi dei titoli non rappresentativi di partecipazioni maturati nel periodo di durata del rapporto, esclusi i redditi esenti.

Nel caso dei CRP:

  • il corrispettivo di trasferimento a termine corrisponde al valore tel quel a pronti dei titoli maggiorato dell’interesse repo;
  • il corrispettivo di trasferimento a pronti corrisponde al valore tel quel a pronti dei titoli;
  • la differenza tra i due corrispettivi coincide con l’interesse repo, che costituisce provento per l’AP se il tasso è positivo, oppure per il VP se il tasso è negativo.

La differenza deve essere ridotta degli interessi maturati sul titolo nel corso del rapporto, per evitare doppia imposizione economica sugli interessi dei titoli sottostanti.

La risoluzione specifica anche che la retrocessione della cedola non costituisce parte del corrispettivo globale di trasferimento e, quindi, non assume rilevanza reddituale in capo al VP.

Ritenuta sui proventi e soggetto tenuto all’applicazione

In relazione all’articolo 26, comma 3-bis, d.P.R. 600/1973, l’Agenzia conferma che sui redditi di capitale derivanti da operazioni di CRP i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, che corrispondono i proventi, ovvero che intervengono nella loro riscossione, applicano una ritenuta:

  • del 26 per cento;
  • oppure della minore aliquota del 12,50 per cento nei casi previsti per specifiche obbligazioni e titoli equiparati, obbligazioni di Stati esteri white list e obbligazioni di enti territoriali di tali Stati.

Quanto al soggetto che deve operare la ritenuta, la risoluzione afferma che, data la struttura operativa dei CRP, essa deve essere applicata dalla banca custode del trading member che percepisce il reddito, in quanto intermediario più prossimo al percettore del provento.

Esenzione, documentazione e casi di non applicazione

Per i casi in cui il percettore sia un soggetto residente all’estero ricompreso nell’ambito dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 239/1996, i proventi non sono soggetti a imposizione ai sensi dell’articolo 26-bis, comma 1, d.P.R. 600/1973.

Per evitare l’applicazione della ritenuta, la banca custode deve acquisire la documentazione prevista dall’articolo 7, comma 2, d.lgs. 239/1996, richiamata dal comma 1-bis dell’articolo 26-bis del d.P.R. 600/1973.

L’istanza ricordava che, nella prassi, la ritenuta non viene normalmente applicata perché i percettori risultano di regola:

  • soggetti esteri residenti in Stati o territori white list;
  • società commerciali italiane, per le quali non si applica la ritenuta ai sensi dell’articolo 26, comma 4, d.P.R. 600/1973;
  • entrambi i trading member residenti all’estero.

Adempimenti dichiarativi: Modello 770, quadro SF

La risoluzione conferma che, quando il percettore è:

  • assoggettato a ritenuta a titolo di acconto, oppure
  • non assoggettato a ritenuta, la banca custode deve indicare i dati dei proventi percepiti da soggetti non esercenti attività d’impresa nel quadro SF del Modello 770.

Nel medesimo quadro devono essere riportati anche i proventi derivanti dalle operazioni in oggetto non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Disciplina dei titoli sottostanti e d.lgs. 239/1996

L’Agenzia condivide che, con riferimento ai titoli oggetto di compravendita nell’ambito dei CRP, continui ad applicarsi la disciplina del d.lgs. 239/1996 sulla base della titolarità giuridica delle obbligazioni e dei titoli assimilati, in coerenza con l’articolo 2 del medesimo decreto.

Resta quindi ferma la logica per cui la tassazione degli interessi sui titoli sottostanti segue il soggetto che ne è giuridicamente titolare nel periodo di riferimento. La risoluzione richiama, in particolare, che la verifica dello status fiscale dell’investitore e le eventuali comunicazioni connesse ricadono:

  • sulla banca custode del VP fino al trasferimento a pronti dei titoli;
  • sulla banca custode dell’AP o del terzo cessionario durante la durata del CRP;
  • nuovamente sulla banca custode del VP dal momento del riacquisto a termine.

Conclusioni operative

La risoluzione conclude quindi che:

  • i proventi dei CRP sono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g-bis), Tuir;
  • per la loro determinazione si applica l’articolo 45, comma 1, Tuir;
  • la ritenuta ex articolo 26, comma 3-bis, d.P.R. 600/1973 è applicata dalla banca custode del percettore;
  • nei casi di non applicazione o applicazione a titolo d’acconto, i dati vanno indicati nel quadro SF del Modello 770;
  • per i titoli sottostanti continua a operare la disciplina del d.lgs. 239/1996 secondo la titolarità giuridica dei titoli.

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