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Risoluzione

Risoluzione n. 77 del 16/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni socio-educative rese da un’azienda agricola, convenzionata con i Comuni per l’accoglienza e l’integrazione di minori in disagio, sono assimilabili a strutture assistenziali "simili" e beneficiano dell’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 21, DPR 633/1972.

Esenzione IVA per attività socio-educative di un’azienda agricola

Esenzione IVA per attività socio-educative di un’azienda agricola

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle prestazioni socio-educative svolte da un’azienda agricola inserita in registri regionali delle "Fattorie didattiche" e delle "Fattorie sociali", nonché nel registro delle Comunità per minori e nel Sistema informativo minori accolti (SIM). L’Agenzia delle Entrate conclude che, in base alla natura sociale e assistenziale delle attività descritte, tali prestazioni rientrano nel regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 21, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito e contesto fattuale

L’istanza riguarda una realtà agricola che opera come "agri-comunità" con finalità di accoglienza, integrazione socio-educativa e inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio. La struttura valorizza l’ambiente, la natura e il lavoro agricolo come parte del percorso terapeutico e riabilitativo, in coerenza con il modello di agricoltura sociale richiamato dalla legge 18 agosto 2015, n. 141.

L’azienda stipula convenzioni con i Comuni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi destinati ai minori, dietro corresponsione di una retta pro capite giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza. La giornata di presenza è definita come accoglienza presso il centro per almeno 6 ore. La retta comprende:

  • vitto;
  • alloggio;
  • igiene;
  • vestiario;
  • lavanderia;
  • trasporto;
  • spese minute sostenute per conto del minore;
  • ogni altro costo previsto dalla singola convenzione.

Il quesito posto all’Agenzia è se tale attività di casa accoglienza possa beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 21, DPR 633/1972.

Quadro normativo richiamato

L’articolo 10, comma 1, n. 21, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’esenzione IVA per:

  • le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili;
  • le colonie marine, montane e campestri;
  • gli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326;
  • comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

La risoluzione evidenzia che la disposizione nazionale trova radice nell’articolo 132 della direttiva CEE 112 del 2006, che collega l’esenzione al carattere sociale dell’attività svolta.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, ai fini dell’applicazione della norma, assume rilievo il carattere oggettivo delle prestazioni rese, senza che sia richiesta una particolare qualifica soggettiva del prestatore.

Nel caso esaminato, occorre quindi verificare se le attività dell’azienda agricola possano essere ricondotte tra quelle elencate dalla norma, incluse le strutture "simili" a brefotrofi, orfanotrofi, asili e case di riposo per anziani. Tali strutture sono interpretate come realtà finalizzate all’accoglienza e caratterizzate da una funzione sociale analoga.

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, l’Agenzia ritiene che l’azienda presenti un elemento di attenzione alla "socialità", intesa come consapevolezza dei doveri sociali verso persone in condizioni disagiate. L’attività appare quindi connotata da finalità essenzialmente:

  • sociali;
  • assistenziali;
  • di mero soccorso a favore della gioventù.

Per tale ragione, essa viene considerata assimilabile alle istituzioni assistenziali tipiche richiamate dalla norma, come brefotrofi, orfanotrofi e asili.

Conclusione sul trattamento IVA

L’Agenzia delle Entrate esprime l’avviso che il trattamento IVA applicabile alle operazioni descritte sia il regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 21, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con la consueta indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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