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Risoluzione

Risoluzione n. 78 del 19/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il premio di risultato previsto da un accordo aziendale non può beneficiare automaticamente della tassazione agevolata del 10% se non è collegato a un incremento misurabile rispetto al periodo precedente. Nel caso esaminato, il mero raggiungimento di un valore EBIT o del miglioramento dei tempi di consegna non basta, salvo che tali parametri risultino effettivamente incrementali rispetto al 2016. Se l'agevolazione è stata applicata senza il presupposto dell'incremento, il datore di lavoro deve recuperare le imposte non versate.

Interpello su detassazione dei premi di risultato e requisito dell'incrementalità

Detassazione dei premi di risultato e requisito dell'incrementalità

La risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018 esamina un interpello presentato da ALFA S.p.A. in materia di reddito di lavoro dipendente e di applicazione del regime agevolato sui premi di risultato previsto dall'art. 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Il documento chiarisce quando il premio può essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% e quale sia il significato del requisito dell'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.

Quesito posto dalla società

ALFA S.p.A. ha sottoscritto con le Segreterie Nazionali delle sigle sindacali e con le R.S.U. un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello. Nell'accordo sono definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione del Premio di Risultato 2017, con erogazione nel 2018.

Gli obiettivi indicati riguardano:

  • la redditività, misurata tramite il valore dell'EBIT, fissato in un determinato importo;
  • l'efficienza, misurata attraverso il miglioramento del rispetto dei tempi di consegna nei relativi programmi di consegna.

La società chiede se, per tale premio, sia corretta l'applicazione del regime agevolato previsto dalla legge n. 208 del 2015 e successive modifiche.

Soluzione interpretativa del contribuente

La società istante ritiene che, essendo stato raggiunto l'obiettivo e risultando rispettati i presupposti richiesti dal legislatore, sia legittima l'applicazione del beneficio fiscale mediante detassazione del premio erogato ai dipendenti.

Quadro normativo richiamato dall'Agenzia

L'Agenzia ricorda che l'art. 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto a regime, dal 2016, una tassazione agevolata per i premi di risultato di ammontare variabile. Tale regime consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 10% ai premi collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, purché tali incrementi siano misurabili e verificabili secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di attuazione.

Viene richiamato anche il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2016, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il 16 maggio 2016.

L'art. 2 del decreto:

  • definisce i premi di risultato come somme di ammontare variabile legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
  • individua alcuni criteri esemplificativi di misurazione degli indici incrementali;
  • richiede che i contratti collettivi prevedano criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo.

La risoluzione richiama inoltre il comma 187 della legge, secondo cui l'agevolazione si applica quando le somme sono erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali ex art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015.

Chiarimento sul "periodo congruo" e sull'incremento richiesto

Secondo l'Agenzia, al termine del periodo previsto dal contratto, cioè del cosiddetto periodo congruo o periodo di maturazione del premio, deve essere verificato un incremento di produttività, redditività o di altro parametro rilevante, che costituisce il presupposto per l'agevolazione.

La durata del periodo congruo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere:

  • annuale;
  • infrannuale;
  • ultrannuale.

Ciò che rileva è che il risultato aziendale sia misurabile e migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso. Non è quindi sufficiente il mero raggiungimento dell'obiettivo fissato in contratto: occorre che il risultato conseguito sia incrementale rispetto al dato iniziale.

L'Agenzia sottolinea che il requisito dell'incrementalità, verificabile dal confronto tra il valore registrato all'inizio e quello al termine del periodo congruo, è una caratteristica essenziale del regime introdotto dalla legge di Stabilità 2016 e lo distingue dalle precedenti discipline agevolative applicabili tra il 2008 e il 2014.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, il premio di risultato non è subordinato a un risultato incrementale rispetto a quello registrato all'inizio del periodo di maturazione, ma al raggiungimento di un valore stabile fissato dal contratto aziendale:

  • per la redditività, il raggiungimento di un dato valore di EBIT;
  • per l'efficienza, il miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna.

Per questo motivo, l'Agenzia ritiene che il premio non possa fruire del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

Precisazioni finali e condizioni per l'eventuale agevolazione

L'Agenzia precisa tuttavia che il premio potrebbe accedere al beneficio se, in concreto:

  • il valore dell'EBIT raggiunto nel 2017 risulti incrementale rispetto a quello registrato nel 2016;
  • oppure il rispetto dei tempi di consegna riferiti al 2017 evidenzi un miglioramento rispetto ai tempi rilevati nel 2016, sempre che, dalla formulazione dell'accordo, i due obiettivi siano alternativi.

Resta inoltre fermo che, se al termine del periodo congruo non si registra l'incremento richiesto e il datore di lavoro ha comunque applicato l'agevolazione, quest'ultimo deve recuperare con la prima retribuzione utile le imposte non versate al momento dell'erogazione del premio.

Esito della risoluzione

La conclusione dell'Agenzia è negativa per il caso prospettato: il premio di risultato descritto non beneficia del regime agevolato, salvo prova dell'effettivo incremento rispetto all'anno precedente per i parametri considerati.

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