Circolare numero 142 del 05-11-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 12 della legge n. 122/2010 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di trasferimento delle posizioni contributive nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dal 1° luglio 2010 la ricongiunzione ex art. 1 della legge n. 29/1979 diventa onerosa anche per i periodi provenienti da gestioni alternative, mentre per il Fondo Ferrovieri cambia il criterio di calcolo dell’onere. Vengono inoltre abrogate le norme che consentivano, in vari ordinamenti speciali, la costituzione gratuita della posizione assicurativa nel FPLD, con indicazione dei casi ancora salvaguardati e delle nuove modalità operative.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi e abrogazione della costituzione gratuita della posizione assicurativa nel FPLD
Ricongiunzione dei periodi assicurativi e abrogazione della costituzione gratuita della posizione assicurativa nel FPLD
La circolare esamina gli effetti dell’art. 12, commi da 12septies a 12undecies, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di trasferimento delle posizioni contributive nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Vengono inoltre disciplinate le conseguenze dell’abrogazione delle norme che consentivano la costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l’INPS in diversi ordinamenti pensionistici.
Quadro normativo e decorrenze
La legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, è entrata in vigore il 31 luglio 2010; le disposizioni introdotte in conversione producono effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La circolare distingue quindi tra:
- domande presentate fino al 30 giugno 2010 o fino al 30 luglio 2010, per le quali in alcuni casi continuano ad applicarsi le norme previgenti;
- domande presentate dal 1° luglio 2010 in poi, per le quali la ricongiunzione ex art. 1 L. n. 29/1979 diventa onerosa;
- ipotesi in cui l’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa opera dal 31 luglio 2010 o, per i soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, dal 1° luglio 2010.
Ricongiunzione nel FPLD ex art. 1 L. n. 29/1979
Prima della riforma, la ricongiunzione nel FPLD dei periodi maturati in gestioni "alternative" dell’AGO e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi era, in diverse ipotesi, gratuita o parzialmente onerosa. Dal 1° luglio 2010, invece, tutte le ricongiunzioni ai sensi dell’art. 1 della L. n. 29/1979 sono soggette a onere, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dal fatto che si tratti di contribuzione derivante da lavoro subordinato o autonomo.
L’onere posto a carico del richiedente è pari al 50% della differenza tra:
- l’onere di ricongiunzione determinato secondo i criteri dell’art. 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. n. 184/1997;
- i contributi e gli interessi trasferiti dalle gestioni interessate.
Per la determinazione dell’onere rileva la collocazione temporale dei periodi ricongiunti e la loro valutazione ai fini pensionistici:
- per i periodi destinati al calcolo retributivo, l’onere è quantificato in termini di riserva matematica sulla quota di pensione corrispondente;
- per i periodi destinati al calcolo contributivo, l’onere è determinato sulla base della retribuzione di riferimento e dell’aliquota IVS vigente alla data della domanda.
Le nuove regole si applicano alle domande presentate dal 1° luglio 2010; le domande anteriori restano regolate dalla disciplina previgente.
Soggetti ammessi e condizioni per la ricongiunzione
La facoltà può essere esercitata da chi possiede contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche diverse, nelle seguenti combinazioni:
- FPLD e una gestione alternativa;
- due diverse gestioni alternative;
- FPLD e una gestione speciale dei lavoratori autonomi;
- una gestione alternativa e una gestione speciale dei lavoratori autonomi.
È richiesto che i periodi non abbiano già dato luogo a pensione diretta. Non è necessario che il lavoratore sia iscritto in atto al momento della domanda, né è previsto un requisito contributivo minimo generale. Rimane però necessario, quando la ricongiunzione comprenda anche periodi di lavoro autonomo, che nel periodo tra domanda e ultima contribuzione autonoma siano stati maturati almeno cinque anni di contribuzione in una o più gestioni dei lavoratori dipendenti.
Procedura operativa e termini
La circolare descrive una procedura in due fasi:
- la sede competente richiede alle gestioni interessate il prospetto dei periodi contributivi;
- ricevute le segnalazioni, determina l’onere e lo notifica all’assicurato.
Solo dopo l’accettazione dell’onere da parte dell’interessato la sede richiede il trasferimento delle somme alle gestioni "alternative". Se entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento non vengono versati l’intero importo o le prime tre rate, l’istanza si intende rinunciata; la rinuncia rende improponibile una nuova domanda, salvo l’art. 4 della L. n. 29/1979.
La rinuncia, tacita o espressa, va comunicata alle gestioni interessate.
Rapporti con contribuzione autonoma e periodi coincidenti
Se alla data della domanda il richiedente ha anche contribuzione autonoma ma non possiede ancora il quinquennio richiesto, la ricongiunzione nel FPLD viene definita solo per i periodi provenienti dalla gestione alternativa, restando esclusi i periodi autonomi. Tali ultimi periodi potranno essere ricongiunti con una successiva istanza, una volta maturato il requisito, come domanda complementare alla precedente.
Nei casi di coincidenza di più periodi assicurativi si applicano i criteri dell’art. 8 della L. n. 29/1979. In particolare:
- la contribuzione volontaria versata nel FPLD e coincidente con periodi trasferiti da altra gestione deve essere annullata e rimborsata;
- gli eventuali contributi volontari trasferiti dalla gestione alternativa, se coincidenti con altre coperture contributive, devono essere detratti dall’onere a carico del richiedente.
INPS ed ENPALS
La circolare conferma che i rapporti tra AGO INPS e assicurazione obbligatoria ENPALS restano regolati dall’art. 16 del DPR n. 1420/1971, che consente una sola prestazione pensionistica tramite trasferimento dei contributi all’ente competente. Tuttavia, se la domanda di ricongiunzione è presentata anteriormente o contestualmente alla domanda di pensione, resta possibile avvalersi degli artt. 1 o 2 della L. n. 29/1979; dal 1° luglio 2010 anche tale ricongiunzione è onerosa.
Modifiche per il Fondo Ferrovieri
Per le ricongiunzioni ex art. 2 della L. n. 29/1979 nel Fondo Ferrovieri, il comma 12decies dell’art. 12 della L. n. 122/2010 modifica i parametri di calcolo degli oneri. La riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiunti deve essere determinata con i coefficienti dell’art. 13 della L. n. 1338/1962, come successivamente adeguati dalla normativa vigente.
La modifica si applica alle domande presentate dal 31 luglio 2010. Restano ferme le disposizioni amministrative della circolare n. 204/2001 sui criteri di definizione delle istanze, sul versamento degli oneri e sulla decadenza dalla facoltà.
Abrogazione della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD
La circolare chiarisce che l’art. 12 della L. n. 122/2010 abroga le norme che consentivano il trasferimento della contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici con costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, spesso a titolo gratuito o d’ufficio. In particolare:
- i commi 12octies e 12novies abrogano le norme relative ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici dal 1° luglio 2010;
- il comma 12undecies abroga, dal 31 luglio 2010, la L. n. 322/1958 e altre disposizioni collegate, tra cui l’art. 40 della L. n. 1646/1962, l’art. 124 del DPR n. 1092/1973 e gli artt. 21, comma 4, e 40, comma 3, della L. n. 958/1986.
Da tali date, i soggetti interessati non possono più ottenere la costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l’INPS e, se intendono trasferire i periodi contributivi al FPLD, possono ricorrere solo alla ricongiunzione onerosa ex art. 1 della L. n. 29/1979, ove ne sussistano i requisiti.
Fondi Elettrici e Telefonici: disciplina transitoria
Per il Fondo Elettrici, dal 1° luglio 2010 il trasferimento al FPLD può avvenire solo a domanda e secondo l’art. 1 della L. n. 29/1979, salvo i casi in cui il diritto alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa fosse già maturato prima del 15 novembre 1996. Per il Fondo Telefonici, continuano ad applicarsi le norme previgenti solo se le condizioni per il trasferimento si sono perfezionate prima del 1° luglio 2010. La circolare individua due ipotesi salvaguardate:
- cessazione dall’iscrizione al Fondo entro il 30 giugno 2010, con requisiti già perfezionati per il diritto a pensione e domanda presentata entro la stessa data;
- cessazione dal Fondo Telefonici al 30 giugno 2010 senza tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, purché non siano successivamente maturati requisiti sufficienti con contribuzione non obbligatoria.
La verifica del diritto alla costituzione d’ufficio si riferisce alla situazione esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro che comportava l’iscrizione obbligatoria al Fondo.
Trasferimento oneroso delle posizioni da Elettrici, Telefonici e Volo
Per le posizioni dei Fondi Elettrici, Telefonici e Volo, la circolare ribadisce che dal 1° luglio 2010 il trasferimento nel FPLD avviene solo su domanda e a titolo oneroso. L’onere è pari al 50% della differenza tra la riserva matematica relativa alla sola contribuzione di pertinenza del Fondo e i contributi maggiorati di interessi al tasso annuo composto del 4,50%, con applicazione delle regole dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 per i periodi valutati nel sistema contributivo.
Il pagamento segue la disciplina generale degli oneri di ricongiunzione e può proseguire anche dopo la decorrenza della pensione; in tal caso le rate residue vengono trattenute dalla prestazione. Se i versamenti vengono sospesi prima del completamento, il trasferimento si annulla e la posizione nel Fondo viene ripristinata, con rimborso integrale delle somme versate.
Fondo Autoferrotranvieri
La circolare precisa che le nuove disposizioni non incidono sul Fondo Autoferrotranvieri. Continua ad applicarsi l’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996, secondo cui i periodi maturati nel soppresso Fondo fino al 31 dicembre 1995 possono essere valutati secondo le norme AGO, senza trasferimento materiale delle contribuzioni.
Ulteriori abrogazioni e verifiche di competenza
Per le ipotesi disciplinate dalle norme abrogate dal comma 12undecies, non è più possibile trasferire gratuitamente la contribuzione nel FPLD per i soggetti cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 o per coloro che, pur tenuti a domanda, non l’abbiano presentata entro il 30 luglio 2010, anche se la cessazione è anteriore a tale data.
Restano invece salvi i casi in cui la costituzione della posizione assicurativa operava d’ufficio o su domanda ed era già perfezionata prima dell’entrata in vigore della legge n. 122/2010. La verifica dei presupposti per l’eventuale trasferimento continua a competere all’ente che ha in carico la contribuzione, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni prima di procedere al trasferimento o alla valutazione dei periodi ai fini pensionistici.
Punti principali
Nuova disciplina della ricongiunzione ex art. 1 L. n. 29/1979
Dal 1° luglio 2010 tutte le ricongiunzioni nel FPLD ai sensi dell’art. 1 della L. n. 29/1979 sono a titolo oneroso, indipendentemente dalla gestione di provenienza e dalla natura del rapporto. L’onere è pari al 50% della differenza tra l’onere teorico di ricongiunzione, calcolato secondo i criteri dell’art. 2, commi 3-5, del D.Lgs. n. 184/1997, e i contributi con interessi trasferiti dalle gestioni interessate. La domanda presentata prima del 1° luglio 2010 resta regolata dalla disciplina previgente.
Condizioni, procedimento e decadenza nella ricongiunzione
La facoltà può essere esercitata da chi vanta contributi in almeno due gestioni diverse, senza necessità di iscrizione in atto al momento della domanda e senza requisito minimo contributivo, salvo il caso di periodi di lavoro autonomo, per i quali è richiesto il quinquennio contributivo in una o più gestioni dipendenti. La sede INPS acquisisce i prospetti contributivi dalle gestioni competenti, determina l’onere e lo notifica all’assicurato; il trasferimento avviene solo dopo l’accettazione. Se entro 60 giorni dal provvedimento di accoglimento non viene versato l’intero onere o le prime tre rate, la domanda si intende rinunciata e non è riproponibile, salvo l’art. 4 della L. n. 29/1979.
Ricongiunzioni con contribuzione autonoma e periodi coincidenti
Se il richiedente ha anche contribuzione da lavoro autonomo ma non ha ancora maturato il quinquennio richiesto, la ricongiunzione riguarda solo i periodi provenienti dalla gestione alternativa, restando esclusa la contribuzione autonoma; una successiva istanza potrà riguardare tali periodi quando il requisito sarà maturato. Nei casi di coincidenza di più periodi assicurativi si applica l’art. 8 della L. n. 29/1979. La contribuzione volontaria versata nel FPLD e coincidente con periodi trasferiti da altra gestione deve essere annullata e rimborsata; quella volontaria trasferita dalla gestione alternativa, se coincidente con altra copertura, viene detratta dall’onere a carico dell’interessato.
INPS ed ENPALS
L’art. 16 del DPR n. 1420/1971 continua ad applicarsi ai soggetti con contribuzione INPS ed ENPALS, consentendo una sola prestazione pensionistica tramite trasferimento dei contributi all’ente competente. Tuttavia, se la domanda di ricongiunzione è presentata anteriormente o contestualmente alla domanda di pensione, è ancora possibile utilizzare gli artt. 1 o 2 della L. n. 29/1979; dal 1° luglio 2010 anche tali ricongiunzioni sono comunque onerose.
Modifica degli oneri per il Fondo Ferrovieri
Per le ricongiunzioni nel Fondo Ferrovieri ex art. 2 L. n. 29/1979, il comma 12decies sostituisce i vecchi parametri con i coefficienti dell’art. 13 della L. n. 1338/1962, come successivamente adeguati. La modifica si applica alle domande presentate dal 31 luglio 2010; restano ferme le istruzioni della circolare n. 204/2001, salvo il nuovo criterio di calcolo.
Abrogazione della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD
Con i commi 12octies, 12novies e 12undecies sono abrogate le norme che consentivano il trasferimento gratuito e/o d’ufficio della contribuzione dai vari ordinamenti speciali al FPLD. Per i Fondi Elettrici e Telefonici l’abrogazione opera dal 1° luglio 2010; per le altre disposizioni richiamate dal comma 12undecies l’abrogazione decorre dal 31 luglio 2010. Da tali date il trasferimento è possibile solo mediante ricongiunzione onerosa, ove ne ricorrano i presupposti.
Fondi Elettrici e Telefonici: disciplina transitoria
Per il Fondo Elettrici e per il Fondo Telefonici continuano ad applicarsi le norme previgenti solo nei casi in cui le condizioni per il trasferimento si siano perfezionate prima del 1° luglio 2010. Per gli elettrici, dopo il 1° luglio 2010 il trasferimento al FPLD può avvenire soltanto a domanda e secondo l’art. 1 della L. n. 29/1979, salvo chi avesse già maturato il diritto alla costituzione d’ufficio prima del 15 novembre 1996. Per i telefonici, restano salvi i casi di cessazione e domanda perfezionati entro il 30 giugno 2010 o di cessazione al 30 giugno 2010 senza ancora tutti i requisiti pensionistici.
Trasferimento oneroso delle posizioni assicurative dai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo
Per le posizioni da trasferire dal Fondo Volo al FPLD, dal 1° luglio 2010 il trasferimento è possibile solo a domanda e a titolo oneroso, con onere determinato secondo i criteri della ricongiunzione. Il calcolo avviene sulla base del 50% della differenza tra riserva matematica e contributi maggiorati di interessi al 4,50% annuo composto, con le regole dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 per i periodi valutati nel sistema contributivo. La rateazione segue la disciplina generale degli oneri di ricongiunzione.
Fondo Autoferrotranvieri
La circolare precisa che le modifiche dell’art. 12 della L. n. 122/2010 non riguardano il Fondo Autoferrotranvieri. Per tale Fondo continua ad applicarsi l’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996, che consente la valutazione dei periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 secondo le norme AGO, senza trasferimento materiale di contribuzione.
Abrogazione della L. n. 322/1958 e ulteriori disposizioni
L’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS impedisce, dal 31 luglio 2010, il trasferimento gratuito nel FPLD per i soggetti cessati dal servizio dopo tale data o per quelli tenuti a domanda che non l’abbiano presentata entro il 30 luglio 2010. Restano salvi i casi in cui la costituzione d’ufficio o su domanda si sia già perfezionata prima di tale data. La verifica delle condizioni residue compete all’ente che detiene la contribuzione, che deve accertare la sussistenza dei presupposti prima di procedere al trasferimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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