Circolare numero 15 del 05-11-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 182-ter l.f. e del D.M. 4 agosto 2009, le modalità di presentazione e valutazione della proposta di transazione dei crediti contributivi Enpals nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Sono chiariti ambito di applicazione, soggetti legittimati, contenuto della domanda, limiti di falcidia, termini di certificazione e regole operative per crediti non iscritti e iscritti a ruolo. Vengono inoltre indicate le condizioni per l’accoglimento, gli effetti su contenziosi e inadempimenti, i rapporti con l’Agente della riscossione e le modalità di versamento.
Istruzioni operative per la transazione dei contributi previdenziali dovuti all’Enpals
Transazione dei contributi previdenziali dovuti all’Enpals
La circolare illustra le istruzioni operative per presentare e gestire la proposta di transazione dei crediti contributivi Enpals, alla luce dell’estensione dell’art. 182-ter l.f. ai contributi previdenziali e del decreto ministeriale 4 agosto 2009. L’obiettivo è disciplinare in modo uniforme la falcidia e/o la dilazione dei debiti contributivi nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, indicando requisiti, contenuto della domanda, criteri di valutazione ed effetti procedurali.
Quadro normativo di riferimento
L’istituto della transazione fiscale, originariamente riferito ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali, viene esteso ai contributi gestiti dagli enti previdenziali per effetto dell’art. 32, comma 5, del D.L. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009. La disciplina attuativa è demandata al D.M. 4 agosto 2009, che definisce modalità di applicazione, criteri di accettazione e limiti di ammissibilità delle proposte relative ai crediti contributivi.
Ambito di applicazione e soggetti legittimati
La transazione può essere proposta esclusivamente nell’ambito:
- del concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti l.f.;
- delle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.
Non è quindi consentita una soddisfazione parziale del credito contributivo al di fuori di tale cornice normativa. Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è riservata all’imprenditore commerciale soggetto a fallimento e concordato preventivo, che deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La circolare richiama, a questo proposito, l’onere dell’istante di comprovare la propria qualificazione imprenditoriale.
Crediti ammissibili ed esclusi
Possono essere ricompresi nella proposta:
- crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge;
- crediti assistiti da privilegio;
- crediti chirografari;
- crediti iscritti a ruolo e non ancora iscritti a ruolo.
Sono invece esclusi dalla transazione i crediti dovuti in esecuzione di decisioni degli organi comunitari in materia di aiuti di Stato. La circolare richiama, inoltre, il limite generale per cui non rientrano nell’istituto i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Limiti alla riduzione e al pagamento dilazionato
Per i crediti privilegiati relativi ai contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti non è consentita alcuna riduzione del debito contributivo principale: esso deve essere soddisfatto integralmente. Diversa è la disciplina degli accessori, per i quali il D.M. 4 agosto 2009 prevede soglie minime di soddisfacimento differenziate.
In sintesi:
- per il 50% degli oneri accessori assistiti da privilegio, il pagamento parziale non può essere inferiore al 40%;
- per la restante quota degli oneri accessori, considerata chirografaria, il pagamento non può essere inferiore al 30%.
La proposta deve inoltre rispettare il principio di non peggior trattamento dei creditori privilegiati di grado inferiore e, per i chirografari, il divieto di un trattamento deteriore rispetto agli altri creditori della stessa classe o, in caso di classi, rispetto a quelli che ricevono il trattamento più favorevole.
Ulteriori condizioni richieste per l’accoglimento
La circolare pone una serie di condizioni sostanziali ulteriori, che devono necessariamente ricorrere affinché la proposta possa essere valutata favorevolmente:
- riconoscimento formale e incondizionato del debito verso l’Ente;
- rinuncia a tutte le eccezioni che possano incidere sull’esistenza o sull’azionabilità del credito;
- regolarità nei versamenti dei contributi correnti successivi alla domanda;
- versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, requisito richiamato ai fini dell’accesso alla dilazione;
- idoneità dell’accordo a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Per il concordato preventivo, la riduzione delle sanzioni civili segue i criteri richiamati dalla circolare Enpals n. 9/2006. La rideterminazione può essere effettuata dopo l’omologazione del Tribunale; per il periodo successivo sono dovuti solo gli interessi legali sul debito oggetto di transazione.
Dilazione del debito contributivo
Quando la proposta riguarda il pagamento dilazionato del credito, la circolare stabilisce che:
- il numero massimo di rate mensili è 60;
- sulla rateazione si applica il tasso legale vigente al momento della presentazione della domanda;
- non si applicano gli interessi di differimento e di dilazione.
La dilazione comprende tutti i crediti oggetto dell’accordo e presuppone la regolarità dei contributi correnti maturati dopo il deposito della domanda.
Domanda nel concordato preventivo: documentazione e contenuti minimi
Nel caso di concordato preventivo, la proposta di transazione è formulata con il piano di cui all’art. 160 l.f. e deve essere corredata dalla documentazione ex art. 161 l.f., tra cui:
- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- stato analitico ed estimativo delle attività;
- elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni del debitore;
- indicazione del valore dei beni e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
È inoltre necessaria la relazione di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
La domanda deve contenere, in particolare:
- i dati completi dell’impresa proponente;
- la ricostruzione della posizione contributiva, con l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- il riconoscimento del debito e la rinuncia alle eccezioni;
- la descrizione analitica della proposta, dei tempi, delle modalità e delle garanzie;
- gli estremi della procedura di concordato, se già avviata;
- l’impegno a regolarizzare i contributi futuri dalla data di omologazione;
- l’impegno a pagare spese, diritti e aggi dovuti all’Agente della riscossione, se il debito è iscritto a ruolo;
- l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 4, del D.M. 4 agosto 2009.
La circolare raccomanda di allegare ogni ulteriore elemento utile alla ricostruzione della posizione debitoria e precisa che nella relazione giurata devono emergere anche l’idoneità dell’attivo a soddisfare i crediti, le eventuali garanzie, le prospettive di rilancio e la salvaguardia occupazionale.
Certificazione del debito e valutazione della proposta
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, l’Ente trasmette al debitore la certificazione del debito contributivo complessivo. Per i carichi iscritti a ruolo, la certificazione deve essere richiesta anche all’Agente della riscossione.
L’Ente, esaminata la documentazione prodotta e ogni altra informazione disponibile, verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, quindi valuta il merito della proposta secondo i criteri fissati dall’art. 4 del D.M. 4 agosto 2009. Tra i parametri necessari sono indicati:
- l’idoneità dell’attivo, anche con eventuali garanzie, a soddisfare i crediti;
- il riconoscimento del debito;
- la regolarità dei versamenti successivi alla domanda;
- il pagamento delle ritenute su retribuzioni dei dipendenti;
- l’essenzialità dell’accordo per la continuità dell’impresa e la tutela dei livelli occupazionali.
L’accoglimento è subordinato alla ricorrenza di tutti tali requisiti.
Decisione dell’Ente, voto e rapporti con il contenzioso
Per i crediti non iscritti a ruolo, l’assenso o il diniego sono espressi dall’Ente con provvedimento motivato, adottato con atto dirigenziale, e si traducono in voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori. Per i crediti iscritti a ruolo, il voto è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ente.
La circolare precisa che la chiusura del concordato determina la cessazione della materia del contendere solo nelle liti riferite ai contributi oggetto della transazione. Se il concordato viene annullato o risolto, oppure se non vengono rispettati gli obblighi assunti nell’accordo, il credito originario dell’Ente torna esigibile e la sospensione eventualmente concessa viene revocata.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Le stesse regole sostanziali si applicano alla transazione proposta nell’ambito delle trattative che precedono l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. La circolare ricorda che tale accordo deve essere stipulato con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
Anche in questa sede valgono i medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, le medesime modalità di presentazione della domanda e i criteri di valutazione indicati per il concordato. L’assenso dell’Ente equivale alla sottoscrizione dell’accordo ed è espresso entro 30 giorni dal rilascio della certificazione del debito complessivo; per i crediti iscritti a ruolo l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ente.
Profili operativi, trasmissione della domanda e sospensione della riscossione
La domanda deve essere redatta in carta semplice e trasmessa con raccomandata A/R alla Direzione Contributi dell’Area Contributi e Vigilanza dell’Enpals, a Roma, contestualmente al deposito presso il Tribunale.
Se la proposta riguarda debiti iscritti a ruolo:
- l’istanza va presentata all’Enpals e, in copia, all’Agente della riscossione competente;
- l’impresa deve richiedere al Concessionario la certificazione dell’entità del debito iscritto a ruolo;
- l’Agente della riscossione potrà intervenire nella procedura e adottare i provvedimenti di propria competenza, come la sospensione degli atti esecutivi.
Nel concordato preventivo, le azioni esecutive sono sospese ex lege dall’art. 168 l.f., quindi l’Ente non deve emanare un provvedimento formale di sospensione. Negli accordi di ristrutturazione, invece, la sospensione è rimessa alla valutazione dell’Ente; se l’accordo non viene omologato o il debito non viene pagato, la sospensione è revocata e riprendono gli effetti del credito originario, con aggravio delle sanzioni civili maturate dalla data di sospensione.
Rapporti con Equitalia e modalità di pagamento
La circolare prevede che, ai fini dell’istruttoria, Equitalia fornisca tempestivamente la certificazione contenente tutti i debiti dell’interessato verso tributi e contributi degli enti previdenziali; con atto separato, trasmetta anche una certificazione contabile analitica del saldo debitorio, dello stato del recupero, delle eventuali ipoteche o pignoramenti e delle iniziative volte alla riscossione integrale del credito.
Quanto ai versamenti, l’impresa può adempiere:
- con modello F24 per i contributi non ancora iscritti a ruolo, usando il codice "RELS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o il codice "RESP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
- presso il competente Agente della riscossione per i carichi iscritti a ruolo.
La circolare costituisce quindi una guida operativa completa per la gestione delle transazioni contributive Enpals, sia nella fase di presentazione sia in quella di valutazione ed esecuzione dell’accordo.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione della transazione ai contributi previdenziali Enpals, alla luce dell’estensione dell’art. 182-ter l.f. operata dall’art. 32, comma 5, del D.L. 185/2008 e della disciplina attuativa contenuta nel D.M. 4 agosto 2009. L’istituto consente, nell’ambito di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, il pagamento ridotto e/o dilazionato dei crediti contributivi e dei relativi accessori, nel rispetto di specifici requisiti e limiti.
Ambito di applicazione e presupposti soggettivi e oggettivi
La transazione relativa ai debiti contributivi può essere proposta solo nel concordato preventivo e nelle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione dei debiti; non è ammessa una soddisfazione parziale fuori da questa disciplina. Sotto il profilo soggettivo, la possibilità è riservata all’imprenditore commerciale soggetto a fallimento e concordato preventivo, che deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata. Sotto il profilo oggettivo, possono essere inclusi i crediti contributivi, i premi e i relativi accessori, sia privilegiati sia chirografari, iscritti o non iscritti a ruolo; sono invece esclusi i crediti relativi ad aiuti di Stato e i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Limiti alla falcidia e trattamento dei crediti
Per i crediti privilegiati relativi ai contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti non è ammessa alcuna riduzione del debito principale, che deve essere soddisfatto integralmente. Per gli accessori, il decreto attuativo prevede che il 50% degli oneri accessori assistiti da privilegio non possa essere pagato in misura inferiore al 40%, mentre la restante quota chirografaria degli accessori non possa essere soddisfatta in misura inferiore al 30%. La proposta deve inoltre rispettare la regola della non deteriore collocazione dei privilegiati rispetto ai creditori di grado inferiore e, per i chirografari, il divieto di trattamento più sfavorevole rispetto agli altri chirografari o alle classi meno favorite.
Ulteriori condizioni di ammissibilità e effetti sulle sanzioni
La proposta deve prevedere il riconoscimento formale e incondizionato del debito e la rinuncia a eccezioni che possano incidere su esistenza ed azionabilità del credito. È richiesta la correntezza dei versamenti successivi alla domanda, nonché il pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per l’accesso alla dilazione. Nel concordato preventivo, le sanzioni civili possono essere ridotte secondo le regole richiamate dalla circolare Enpals n. 9/2006; il ricalcolo avviene fino all’omologazione del Tribunale e, dopo tale data, maturano solo gli interessi legali sul debito oggetto di transazione.
Transazione con pagamento dilazionato
Per le proposte che prevedono la dilazione, il numero massimo di rate mensili è pari a 60. La rateazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della domanda, con esclusione degli interessi di differimento e di dilazione. La dilazione comprende tutti i crediti oggetto dell’accordo e richiede la regolarità dei contributi correnti maturati dopo la presentazione della domanda.
Domanda nel concordato preventivo: documentazione e contenuto
La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 161 l.f.: relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, stato analitico ed estimativo delle attività, elenco nominativo dei creditori con crediti e cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti su beni del debitore e indicazione del valore dei beni e dei creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili. Deve inoltre essere allegata la relazione di un professionista indipendente che attesti veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano. La domanda deve contenere dati completi dell’impresa, ricostruzione della posizione contributiva, indicazione di contenziosi pendenti, proposta con tempi, modalità e garanzie, riferimenti alla procedura di concordato, impegno al pagamento dei contributi futuri, impegno al pagamento di spese e diritti se il debito è iscritto a ruolo, autocertificazione del possesso dei requisiti e ogni altro elemento utile.
Valutazione dell’Ente e termini di certificazione
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, l’Ente trasmette al debitore la certificazione del complessivo debito contributivo; per i carichi iscritti a ruolo la stessa deve essere richiesta anche all’Agente della riscossione. L’Ente verifica preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e poi valuta il merito della proposta alla luce dei criteri del D.M. 4 agosto 2009, tenendo conto della relazione del professionista. Sono rilevanti l’idoneità dell’attivo, il riconoscimento del debito, la correntezza dei versamenti, il pagamento delle ritenute e la necessità dell’accordo per la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale.
Esito della proposta, voto e contenzioso
L’accoglimento è subordinato alla ricorrenza di tutti i requisiti previsti. Per i crediti non iscritti a ruolo, l’assenso o diniego è espresso dall’Ente con provvedimento motivato e si manifesta con voto in adunanza dei creditori; per i crediti iscritti a ruolo vota l’Agente della riscossione su indicazione dell’Ente. La chiusura della procedura di concordato determina la cessazione della materia del contendere solo per le liti aventi a oggetto i contributi oggetto della transazione. Se il concordato è annullato o risolto, o se vengono violati gli obblighi dell’accordo, l’Ente riacquista il diritto di credito originario e può revocare la sospensione eventualmente concessa.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Le medesime regole sostanziali e procedurali si applicano anche alla transazione nell’ambito delle trattative per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la precisazione che l’accordo deve essere stipulato con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. In tale ambito l’assenso alla proposta equivale a sottoscrizione dell’accordo ed è espresso dall’Ente entro 30 giorni dal rilascio della certificazione del debito; per i crediti iscritti a ruolo l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ente.
Profili operativi, invio della domanda e rapporti con la riscossione
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere inviata con raccomandata A/R alla Direzione Contributi dell’Area Contributi e Vigilanza dell’Enpals in Roma e contestualmente depositata in Tribunale. Se riguarda debiti iscritti a ruolo, va presentata all’Enpals e in copia all’Agente della riscossione competente, che potrà adottare i provvedimenti di propria competenza, come la sospensione degli atti esecutivi. Nel concordato le azioni esecutive sono sospese ex lege dall’art. 168 l.f.; negli accordi di ristrutturazione la sospensione è valutata dall’Ente, ma se l’accordo non è omologato o il debito non viene pagato, la sospensione è revocata con aggravio delle sanzioni civili maturate.
Modalità di pagamento e codici
Per i debiti non ancora iscritti a ruolo il pagamento può avvenire tramite modello F24, utilizzando il codice "RELS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o il codice "RESP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti. Per i carichi iscritti a ruolo il versamento va effettuato presso il competente Agente della riscossione. La circolare precisa inoltre che Equitalia fornisce la certificazione dei debiti e, con atto separato, l’analitica situazione del credito, comprensiva di capitale, spese, diritti, eventuali ipoteche o pignoramenti e stato del recupero.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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