Cassazione Penale, Sentenza n. 10473/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Quinterio ha impugnato la sentenza che aveva applicato il patteggiamento per omicidio stradale (pena: 2 anni, 2 mesi e 20 giorni) lamentando in primo luogo che il Tribunale non ha rispettato l'accordo sulle sanzioni accessorie: le parti avevano concordato la sospensione della patente per 2 anni, mentre il Tribunale ha irrogato la revoca con divieto di conseguimento per 10 anni; secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 445 c.p.p. (e dell'art. 222 C.d.S.) le sanzioni amministrative accessorie punitivo-convenzionali devono ritenersi parte integrante del patteggiamento e quindi assoggettabili all'accordo. In secondo luogo ha censurato la sproporzione tra la pena detentiva (fissata al minimo edittale) e la sanzione amministrativa più grave (revoca), sostenendo che il Tribunale non ha valutato correttamente il pericolo della ulteriore circolazione e ha applicato erroneamente i criteri dell'art. 118 C.d.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che, dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022), l'art. 444 c.p.p. non include le sanzioni amministrative accessorie nel contenuto vincolante del patteggiamento: le parti possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per durata determinata, ma non possono determinare il contenuto o la durata delle sanzioni amministrative accessorie nell'accordo; pertanto l'applicazione di una sanzione diversa da quella concordata non costituisce violazione. Quanto alla scelta della revoca, la Corte ha ritenuto motivata la decisione del Tribunale sulla base dei parametri dell'art. 218 comma 2 C.d.S. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione): il fatto era di estrema gravità (investimento su strisce pedonali dopo una manovra imprudente, condotta esclusiva dell'imputato, giovane inesperto), sicché la revoca risultava giustificata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. (comma 1) e d.lgs. n.150/2022
La riforma non consente di includere nel patteggiamento il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie; le parti possono soltanto chiedere la non applicazione o l'applicazione per durata determinata, ma la determinazione concreta resta fuori dalla disponibilità convenzionale
art. 445 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma sul patteggiamento; la Cassazione ha comunque escluso che la disposizione comprenda le sanzioni amministrative accessorie come parte vincolante dell'accordo
art. 222 Codice della Strada
Qualifica la sospensione e la revoca della patente come sanzioni amministrative di carattere punitivo; nonostante la loro "convenzionale" natura penale, la loro applicazione non rientra nella disponibilità delle parti nel patteggiamento
art. 19 cod. pen.
Richiamato come riferimento normativo per le pene accessorie; la Corte segnala che il rinvio testuale non comporta automatica inclusione delle sanzioni amministrative nel patteggiamento
art. 218 comma 2 Codice della Strada
Fornisce i parametri (gravità della violazione, entità del danno, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare) che il giudice deve considerare per scegliere tra sospensione e revoca; tali criteri sono autonomi rispetto ai criteri di determinazione della pena penale
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
Prevede l'obbligo di irrogare la sanzione amministrativa della revoca o della sospensione della patente in caso di condanna per omicidio stradale; nel caso di circostanze aggravanti (guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) la revoca può risultare automatica
art. 118 comma 2 Codice della Strada
Citato dal ricorrente come criterio; la Corte precisa che il corretto riferimento normativo per la scelta tra sospensione e revoca è l'art. 218 comma 2 C.d.S., non l'art. 118
art. 448 c.p.p.
Norma che disciplina l'eventualità di rifiutare l'accordo: se le sanzioni amministrative fossero state parte obbligatoria del patto, il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta ex art. 448; la Corte però esclude tale obbligatorietà
art. 616 c.p.p.
Consente l'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha irrogato euro 3.000,00
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada (sospensione/revoca della patente) sono "convenzionalmente penali" ma non rientrano nel contenuto vincolante del patteggiamento: le parti non possono determinare vincolantemente la loro durata o contenuto nell'accordo.
- Il giudice è libero di applicare o modulare le sanzioni amministrative accessorie anche in modo difforme dall'accordo tra le parti; tale discrezionalità non integra violazione di legge purché la scelta sia adeguatamente motivata.
- La scelta tra sospensione e revoca deve essere motivata con riferimento ai parametri dell'art. 218 comma 2 C.d.S. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della ulteriore circolazione): in presenza di gravi elementi (es. investimento su strisce, condotta esclusiva e imprudente) la revoca può essere giustificata anche se la pena principale è al minimo.
- Le valutazioni sulla pena principale e sulla sanzione amministrativa accessoria sono autonome e fondate su criteri diversi; una apparente divergenza tra pena detentiva mitigata e sanzione amministrativa più severa non è automaticamente contraddittoria.
- Se chi propone ricorso in Cassazione sostiene l'inclusione delle sanzioni amministrative nel patteggiamento, deve tener conto della giurisprudenza che ritiene tali clausole "non apposte" e quindi non vincolanti; gli esiti processuali possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende) se il ricorso è manifestamente infondato.
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