Cassazione Civile, Ordinanza n. 09892/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società di riscossione, quale creditrice di una società debitrice per un rilevante importo derivante da cartelle esattoriali e avvisi di accertamento, aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita di alcuni immobili effettuata dalla debitrice in favore di altra società. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio è intervenuta l'apertura della sua liquidazione giudiziale. I curatori della procedura hanno dichiarato di subentrare nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore, ma solo nella posizione di creditore-attore e nell'interesse della massa dei creditori. La questione decisiva scrutinata dalla Corte riguarda gli effetti processuali dell'apertura della liquidazione giudiziale sulla legittimazione della società debitrice a proseguire il giudizio di cassazione, nonché il rapporto tra subentro del curatore nell'azione revocatoria e permanenza della parte debitrice nel processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, questa abbia perso la legittimazione processuale a stare in giudizio in proprio nel giudizio di cassazione. Ha chiarito che il subentro dei curatori nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore riguarda soltanto la posizione di creditore-attore e l'interesse della massa, non anche la posizione processuale della debitrice convenuta. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di legittimazione processuale della ricorrente. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese in favore dell'agenzia della riscossione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma fondante l'azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore per rendere inefficace nei propri confronti l'atto dispositivo compiuto dal debitore in pregiudizio della garanzia patrimoniale
art. 66 l. fall.
richiamato dalle Sezioni Unite come base per l'azione del curatore in via sostitutiva o autonoma rispetto all'azione revocatoria ordinaria del singolo creditore
art. 165 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
richiamato per il subentro della liquidazione giudiziale nel processo
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato con riferimento al deposito di memoria nel procedimento camerale
art. 287 c.c.
richiamato nel resoconto dell'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un'azione revocatoria ordinaria o del relativo giudizio di impugnazione, interviene l'apertura della procedura concorsuale del debitore, la curatela può subentrare nella posizione del creditore-attore per tutelare la massa, ma non assume automaticamente la posizione processuale del debitore convenuto.
- Il subentro del curatore nell'azione revocatoria ordinaria comporta l'estensione dell'interesse perseguito dalla singola pretesa alla massa dei creditori, ma non elide di per sé la perdita di legittimazione processuale del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale.
- Quando la parte che ha proposto il ricorso per cassazione perde, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, la legittimazione a stare in giudizio in proprio, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di legittimazione processuale.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la partecipazione del debitore alla causa può venire meno per effetto della procedura concorsuale, poiché il curatore non subentra nella sua posizione difensiva ma soltanto in quella di creditore che agisce nell'interesse collettivo.
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