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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18921/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva già respinto il ricorso e l'appello della contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione culturale impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2004. L'accertamento recuperava a tassazione ricavi non contabilizzati, sulla base di ricevute rilasciate ai frequentatori dell'associazione e di movimentazioni bancarie su conti intestati all'ente e al legale rappresentante, ritenute valorizzabili mediante le presunzioni di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972. La contribuente sosteneva che, essendosi formato un giudicato esterno su annualità precedenti che aveva escluso la mancata prova della qualità di ente non commerciale, spettasse all'Amministrazione provare, per il 2004, la diversa natura commerciale dell'attività rispetto a quella statutaria; denunciava quindi violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 148 e 149 TUIR. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudicato relativo ad annualità pregresse non si estende automaticamente agli anni successivi in materia tributaria, salvo identità del presupposto fattuale e della situazione giuridica, che deve essere specificamente dimostrata dalla parte che lo invoca. Ha inoltre rilevato che l'Ufficio aveva assolto l'onere probatorio mediante elementi presuntivi idonei a dimostrare lo svolgimento di attività rivolta non solo agli associati, mentre la verifica della natura commerciale per l'annualità 2004 costituiva apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca un giudicato esterno o contesta la ripartizione dell'onere probatorio deve comunque allegare e dimostrare i presupposti di fatto rilevanti; nel caso concreto l'Ufficio aveva comunque fornito elementi presuntivi sufficienti.

  • artt. 148 e 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura non commerciale dell'ente e la corretta qualificazione fiscale della sua attività.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato su annualità precedenti non spiega automaticamente effetto per anni d'imposta successivi, salvo identità del presupposto fattuale e della situazione giuridica.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva impedisce di considerare definitivamente accertata una situazione fiscale per annualità diverse senza verifica specifica per ciascun periodo d'imposta.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie come presunzioni legali nel recupero a tassazione.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie anche ai fini IVA.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato formatosi su un'annualità d'imposta non si estende automaticamente alle annualità successive: chi lo invoca deve dimostrare l'identità del presupposto fattuale e della questione giuridica tra i diversi periodi.
  • La natura non commerciale di un'associazione non può presumersi in via definitiva per anni diversi da quelli già esaminati; per ciascun periodo d'imposta è necessaria una verifica autonoma dei fatti rilevanti.
  • Quando l'Amministrazione contesta l'esercizio di attività commerciale da parte di un ente associativo, può assolvere l'onere probatorio mediante presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui incassi verso terzi e movimentazioni bancarie incompatibili con la sola vita associativa.
  • L'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura dell'attività svolta e sulla sufficienza degli elementi presuntivi non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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