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Provvedimento

Deliberazione n. 440 del 11/06/2026

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Garante Privacy440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 4 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile invio, cessione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le società erano state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale identificato tramite hash e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Instagram e Telegram.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione concernente il possibile rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Instagram e Telegram.

Base normativa e competenza del Garante

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni presentate da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1 del 4 aprile 2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.

Dagli atti è risultata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie disciplinata dall’art. 144-bis, relativa alla possibile diffusione senza consenso di contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati.

Misure urgenti adottate il 4 giugno 2026

Con le determinazioni nn. 292 e 293 del 4 giugno 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le seguenti misure nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, quale modalità tecnica indicata nel provvedimento;
  • prescrizione di conservare eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • limitazione della conservazione alla finalità probatoria;
  • durata della conservazione pari a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per assicurare tale protezione.

Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 4 giugno 2026.

Valutazione e ratifica del Garante

Il Garante ha acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e ha esaminato la documentazione presente agli atti.

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha quindi ratificato i provvedimenti nn. 292/2026 e 293/2026 adottati d’urgenza il 4 giugno 2026 dal dirigente competente. La ratifica conferma l’efficacia delle misure preventive e probatorie già rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Sanzioni

Il provvedimento non dispone né indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR. L’intervento ha natura urgente e cautelare/preventiva, con finalità di impedire la diffusione del materiale segnalato e di assicurarne, ove acquisito in chiaro, la conservazione probatoria protetta per il periodo stabilito.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram.

Interventi urgenti del 4 giugno 2026

Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso alle piattaforme in formato hash.

Conservazione probatoria

Le società sono state inoltre prescritte di conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento dell’11 giugno 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 292 e 293 del 4 giugno 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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