Sentenza del 14/12/2021 n. 39976 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate per errata indicazione del valore delle merci importate dalla Cina (anno 2011). L'Agenzia aveva contestato la sottofatturazione rilevata sulla bolletta di importazione firmata dal ricorrente, contestando la responsabilità solidale dello spedizioniere - rappresentante diretto - in solido con l'importatore "Li YONGQIU" per inesattezze nella dichiarazione doganale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che lo spedizioniere - rappresentante diretto - può essere ritenuto responsabile in solido quando l'Amministrazione dimostri (anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi) che egli abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e che fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole, dell'erroneità o invalidità degli stessi. Nel caso specifico l'Agenzia ha comprovato la non trascurabile discrepanza tra il valore dichiarato e quello accertato tramite la banca dati utilizzata dalla Dogana; il ricorrente non ha fornito fatti concreti a giustificazione della propria condotta. Sono state respinte le censure relative all'asserita responsabilità oggettiva incompatibile con il CDC, all'omessa audizione preventiva e all'asserita esenzione per essere stato indotto in errore dall'importatore. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità (Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito) e rilievo circa il contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
art. 5, art. 201, comma 3; art. 202; art. 203; art. 244; art. 245
Il CDC distingue la rappresentanza diretta e indiretta e collega l'obbligazione doganale al ruolo di dichiarante. Il rappresentante diretto è normalmente estraneo all'obbligazione salvo che abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e fosse o dovesse ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità (art.201, par.3). Le norme sul contraddittorio e sui rimedi sono integrate dall'interpretazione europea; le modalità nazionali di contraddittorio devono rispettare effettività ed equivalenza.
Legge n. 213 del 2000
Prevede la responsabilità solidale degli spedizionieri doganali per la regolarità, veridicità e completezza dei dati e l'idoneità/validità dei documenti allegati, quando erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità; norma interpretata in combinato con il CDC per limitare la responsabilità del rappresentante diretto ai casi di effettiva partecipazione alla produzione di dati/documenti errati e conoscibilità dell'errore.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Ha trasferito agli enti (agenzie) le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; conseguenza processuale: l'Agenzia delle Dogane è l'unico soggetto legittimato passivo per le controversie in materia doganale successive al trasferimento.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Regolava il procedimento amministrativo di rettifica (comunicazione e possibilità di ricorso gerarchico) e costituiva la fonte nazionale per il contraddittorio amministrativo in materia doganale; la Corte precisa che la violazione di forme procedurali rileva solo se ha determinato concreto pregiudizio al diritto di difesa.
L. 8 maggio 1998, n. 146
Ha abrogato l'art. 41 TULD con effetto dal 15/05/1998, eliminando la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere prevista da quella disposizione; impatto sulla configurazione della responsabilità dello spedizioniere nel diritto interno.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. doganale)
Norme citate in relazione ai procedimenti amministrativi e al contraddittorio che in passato garantivano l'anticipato confronto con l'Amministrazione; servono a spiegare le modalità di tutela e impugnazione amministrativa preesistenti.
D.Lgs. 472/1997
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto inconferente il riferimento rispetto al caso di specie; nessuna applicazione diretta alla fattispecie decisionale qui esaminata.
D.P.R. n. 115 del 2002
Rilevato ai fini della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile in solido per errori della dichiarazione predisposta dall'importatore: la responsabilità sussiste solo se lo spedizioniere ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere la loro erroneità.
- L'onere di provare la responsabilità solidale del rappresentante diretto grava sull'Amministrazione doganale e può essere assolto anche mediante elementi presuntivi e oggettivi (es. discrepanze significative evidenziate da banche dati o sistemi di controllo).
- Se l'Amministrazione dimostra conoscibilità dell'errore mediante elementi specifici (es. 'non trascurabile' scostamento di valore rilevato tramite banche dati), il rappresentante deve fornire fatti concreti che dimostrino la sua diligenza professionale per escludere la responsabilità (art. 1176 c.c., comma 2).
- Le censure procedural-formali (mancato contraddittorio amministrativo preventivo) non conducono automaticamente all'annullamento degli atti doganali: rilevano solo se l'irregolarità ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa o il risultato del procedimento. L'esistenza di rimedi amministrativi volti al contraddittorio può rendere la violazione non decisiva.
- In situazioni analoghe è strategico per lo spedizioniere: a) non fornire dati propri senza verificarne l'attendibilità; b) conservare e documentare verifiche eseguite sui documenti dell'importatore; c) richiedere chiarimenti in presenza di valori anomali e registrare tali richieste; d) produrre in giudizio elementi concreti che dimostrino la diligenza professionale e l'assenza di conoscibilità dell'errore.
- Nel contestare sanzioni, è utile per il contribuente impugnare la metodologia e le evidenze usate dall'Amministrazione (es. modalità di calcolo della media dei valori nella banca dati) e dimostrare l'assenza di elementi oggettivi che avrebbero dovuto mettere in guardia lo spedizioniere.
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