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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 15176 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L.D.G. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1999, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. A seguito di un accesso erano stati individuati due magazzini non dichiarati e beni non risultanti dalle scritture, considerati ceduti anziché rimanenze. Il contribuente sosteneva che, nel calcolo del costo del venduto, non fosse stata considerata la merce distrutta o danneggiata da un nubifragio e contestava inoltre l'eccessiva percentuale di ricarico applicata. In Cassazione ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 3, e dell'art. 53 Cost., nonché l'insufficiente motivazione sulla prova della perdita delle merci e sulla percentuale di ricarico.

La decisione

La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo la percentuale di ricarico ma ritenendo non provata la perdita delle merci. La CTR aveva rigettato sia l'appello del contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato respinto perché mirava a ottenere una nuova valutazione del contenuto probatorio della relazione dei Vigili del Fuoco, attività riservata al giudice di merito; la documentazione non consentiva di individuare con sufficiente certezza quali beni fossero stati effettivamente perduti né il loro valore complessivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancata formulazione del necessario quesito di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. per le censure di insufficiente motivazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è difesa in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 3

    La presunzione di cessione dei beni non rinvenuti può essere superata, in caso di perdite dovute a eventi fortuiti, accidentali o indipendenti dalla volontà del contribuente, mediante idonea documentazione della pubblica amministrazione o, in mancanza, mediante dichiarazione sostitutiva resa entro trenta giorni dall'evento o dalla sua conoscenza, purché risulti il valore complessivo dei beni perduti.

    La documentazione deve provare non solo l'esistenza dell'evento calamitoso, ma anche quali beni siano andati perduti e il loro valore complessivo. Una relazione che attesti l'intervento e l'esistenza di merce potenzialmente danneggiata, senza consentire di quantificare le perdite, può essere ritenuta insufficiente.

  • Costituzione, art. 53

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il richiamo al principio di capacità contributiva non consente di superare le regole probatorie applicabili alla presunzione di cessione, quando il contribuente non dimostri adeguatamente la perdita dei beni.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i motivi di ricorso fondati sull'art. 360, comma 1, n. 5, era necessaria una chiara indicazione sintetica e autonoma del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

    Nel regime processuale applicabile alla controversia, la mancanza del quesito di sintesi comportava l'inammissibilità del motivo di ricorso per vizio motivazionale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Motivo relativo all'omesso esame o all'insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo.

    La censura in Cassazione non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione delle prove o del ricarico applicato; deve evidenziare uno specifico vizio motivazionale nei limiti processualmente consentiti.

Massime di principio

  • Per superare la presunzione fiscale di cessione dei beni mancanti in magazzino, il contribuente deve documentare in modo puntuale l'evento involontario, i beni effettivamente perduti e il loro valore complessivo.
  • La relazione di un'autorità pubblica prova l'evento calamitoso, ma non è necessariamente sufficiente se non identifica e quantifica concretamente la merce distrutta o perduta.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: la contestazione deve riguardare un errore nell'interpretazione della norma o uno specifico vizio della motivazione, adeguatamente formulato.
  • Le contestazioni sulla percentuale di ricarico devono essere sostenute da elementi analitici e devono evidenziare con precisione gli errori del giudice di merito; una critica generica può non essere esaminata.
  • Quando la documentazione probatoria è incompleta, contraddittoria o non quantifica il danno, prevale la presunzione fiscale e il ricorso del contribuente rischia di essere respinto.

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