Regolamento (UE) 2022/2299
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione del 15 novembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro operativo per la comunicazione periodica da parte degli Stati membri dei progressi nell’attuazione dei PNEC. L’obiettivo è armonizzare contenuto, formato e modalità di trasmissione delle relazioni biennali, in modo da consentire alla Commissione di monitorare il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia e della normativa climatica. Il testo dettaglia numerosi moduli e tabelle per ciascuna dimensione energetica, per le politiche e misure, per il finanziamento, per l’impatto sulla qualità dell’aria, per le sovvenzioni ai combustibili fossili e per ulteriori temi trasversali come povertà energetica, cooperazione regionale e dialogo multilivello.
Definisce struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alla redazione e trasmissione delle relazioni intermedie biennali sullo stato di attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima (PNEC) e delle informazioni connesse su obiettivi, traguardi, contributi, politiche e misure nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia. Copre anche informazioni aggiuntive su povertà energetica, transizione giusta, cooperazione regionale, raccomandazioni della Commissione e dialogo multilivello. Sono previste esclusioni/limitazioni implicite solo per gli elementi indicati come facoltativi, obbligatori se applicabili o obbligatori se disponibili; molte voci dipendono dalla presenza di specifici obiettivi o misure nazionali. Le relazioni sono presentate tramite la piattaforma elettronica della Commissione; il regolamento si applica direttamente negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e uniforma la rendicontazione biennale degli Stati membri sullo stato di attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La finalità è consentire alla Commissione una valutazione coerente e comparabile dei progressi verso gli obiettivi dell’Unione dell’energia, riducendo al contempo gli oneri amministrativi grazie al riuso dei dati già disponibili.
Contesto e finalità
I considerando richiamano il carattere decennale dei PNEC, l’obbligo di aggiornamento a metà periodo e l’esigenza di disporre di relazioni intermedie complete e standardizzate. Il regolamento tiene conto del fatto che, nelle prime trasmissioni, alcune informazioni potrebbero non essere ancora disponibili e distingue quindi tra dati obbligatori, obbligatori se applicabili e obbligatori se disponibili.
Definizioni
L’articolo 1 chiarisce due nozioni chiave:
- "obbligatorio se applicabile": l’informazione va resa solo se lo Stato membro ha fissato un obiettivo/traguardo o adottato una politica/misura, oppure se la Commissione ha formulato una raccomandazione rilevante;
- "obbligatorio se disponibile": l’informazione va resa solo se già disponibile al momento della relazione biennale.
Decarbonizzazione
Gli articoli 2 e 3 disciplinano la comunicazione dei progressi su emissioni e assorbimenti di gas serra, neutralità climatica, energia rinnovabile e adattamento. Le tabelle dell’allegato I richiedono dati su traguardi nazionali, emissioni storiche, scenari con misure esistenti e aggiuntive, progressi attuali e proiezioni, con particolare attenzione a LULUCF e ad altri obiettivi nazionali eventualmente fissati dagli Stati membri.
Efficienza energetica, sicurezza energetica e mercato interno
Gli articoli 4, 5 e 6 richiedono informazioni sulla traiettoria del consumo di energia primaria e finale, sulla ristrutturazione del parco edilizio, sugli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, sulla diversificazione e sulla resilienza dei sistemi, nonché su interconnessione, infrastrutture, flessibilità del sistema, partecipazione dei consumatori e adeguatezza del sistema elettrico. Gli allegati dedicati impongono tabelle molto dettagliate con indicatori quantitativi e qualitativi.
Politiche e misure, finanziamento e impatti collaterali
Gli articoli 7-12 impongono la descrizione delle politiche e misure nazionali e, se del caso, delle nuove o aggiornate misure. Devono essere riportati anche i progressi di finanziamento rispetto alle previsioni iniziali, il contributo atteso ed effettivo delle misure ai risparmi energetici e alla produzione rinnovabile, nonché l’impatto quantitativo o qualitativo sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici. È inoltre previsto uno specifico modulo per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare quelle ai combustibili fossili, con indicazione di obiettivi, tappe, tempi e misure di mitigazione degli impatti sociali.
Obblighi aggiuntivi: povertà energetica, transizione giusta e cooperazione regionale
Gli articoli 13-18 completano il sistema con informazioni su garanzie di origine, biomassa, impatti ambientali delle bioenergie, povertà energetica, definizione nazionale del fenomeno, indicatori sociali, contributo del PNEC alla transizione giusta e alla parità di genere, nonché cooperazione regionale e attuazione delle raccomandazioni della Commissione. L’articolo 18 richiede anche di illustrare lo stato di avvio del dialogo multilivello sul clima e l’energia.
Trasmissione e applicazione
Le relazioni devono essere trasmesse tramite la piattaforma elettronica prevista dall’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 25 novembre 2022.
Disposizioni principali
Definizioni operative
L’articolo 1 introduce le categorie di informazione "obbligatorio se applicabile" e "obbligatorio se disponibile", chiarendo quando uno Stato membro deve fornire determinati dati nelle relazioni intermedie.
Comunicazione dei progressi nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia
Gli articoli 2-6 impongono la trasmissione, tramite formati standardizzati negli allegati I-VII, delle informazioni sui progressi relativi a decarbonizzazione, energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia e ricerca/innovazione/competitività. Sono inclusi traguardi nazionali, contributi settoriali, adattamento, eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche e obiettivi di neutralità climatica.
Politiche e misure nazionali e loro finanziamento
Gli articoli 7-12 disciplinano la rendicontazione delle politiche e misure nazionali, delle nuove o aggiornate misure, dei risparmi energetici ex direttiva 2012/27/UE, dei progressi di finanziamento, nonché dell’impatto sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici. Sono previsti formati specifici per le politiche dirette all’eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per i combustibili fossili.
Obblighi informativi aggiuntivi su rinnovabili, efficienza, povertà energetica e transizione giusta
Gli articoli 13-18 richiedono ulteriori dati su energia rinnovabile, efficienza energetica, povertà energetica, definizioni nazionali, indicatori, attuazione della cooperazione regionale, risposte alle raccomandazioni ex articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1999 e avvio del dialogo multilivello sul clima e l’energia.
Trasmissione elettronica e rapporto con altri flussi informativi
L’articolo 19 impone l’uso della piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e degli strumenti collegati; il considerando relativo alla precompilazione prevede che la Commissione riutilizzi, ove possibile, dati già trasmessi in altri flussi, in particolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 20 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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