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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2299

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione del 15 novembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima

Normativa europea32022R2299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro operativo per la comunicazione periodica da parte degli Stati membri dei progressi nell’attuazione dei PNEC. L’obiettivo è armonizzare contenuto, formato e modalità di trasmissione delle relazioni biennali, in modo da consentire alla Commissione di monitorare il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia e della normativa climatica. Il testo dettaglia numerosi moduli e tabelle per ciascuna dimensione energetica, per le politiche e misure, per il finanziamento, per l’impatto sulla qualità dell’aria, per le sovvenzioni ai combustibili fossili e per ulteriori temi trasversali come povertà energetica, cooperazione regionale e dialogo multilivello.

Definisce struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alla redazione e trasmissione delle relazioni intermedie biennali sullo stato di attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima (PNEC) e delle informazioni connesse su obiettivi, traguardi, contributi, politiche e misure nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia. Copre anche informazioni aggiuntive su povertà energetica, transizione giusta, cooperazione regionale, raccomandazioni della Commissione e dialogo multilivello. Sono previste esclusioni/limitazioni implicite solo per gli elementi indicati come facoltativi, obbligatori se applicabili o obbligatori se disponibili; molte voci dipendono dalla presenza di specifici obiettivi o misure nazionali. Le relazioni sono presentate tramite la piattaforma elettronica della Commissione; il regolamento si applica direttamente negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione

Il regolamento attua l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e uniforma la rendicontazione biennale degli Stati membri sullo stato di attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La finalità è consentire alla Commissione una valutazione coerente e comparabile dei progressi verso gli obiettivi dell’Unione dell’energia, riducendo al contempo gli oneri amministrativi grazie al riuso dei dati già disponibili.

Contesto e finalità

I considerando richiamano il carattere decennale dei PNEC, l’obbligo di aggiornamento a metà periodo e l’esigenza di disporre di relazioni intermedie complete e standardizzate. Il regolamento tiene conto del fatto che, nelle prime trasmissioni, alcune informazioni potrebbero non essere ancora disponibili e distingue quindi tra dati obbligatori, obbligatori se applicabili e obbligatori se disponibili.

Definizioni

L’articolo 1 chiarisce due nozioni chiave:

  • "obbligatorio se applicabile": l’informazione va resa solo se lo Stato membro ha fissato un obiettivo/traguardo o adottato una politica/misura, oppure se la Commissione ha formulato una raccomandazione rilevante;
  • "obbligatorio se disponibile": l’informazione va resa solo se già disponibile al momento della relazione biennale.

Decarbonizzazione

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la comunicazione dei progressi su emissioni e assorbimenti di gas serra, neutralità climatica, energia rinnovabile e adattamento. Le tabelle dell’allegato I richiedono dati su traguardi nazionali, emissioni storiche, scenari con misure esistenti e aggiuntive, progressi attuali e proiezioni, con particolare attenzione a LULUCF e ad altri obiettivi nazionali eventualmente fissati dagli Stati membri.

Efficienza energetica, sicurezza energetica e mercato interno

Gli articoli 4, 5 e 6 richiedono informazioni sulla traiettoria del consumo di energia primaria e finale, sulla ristrutturazione del parco edilizio, sugli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, sulla diversificazione e sulla resilienza dei sistemi, nonché su interconnessione, infrastrutture, flessibilità del sistema, partecipazione dei consumatori e adeguatezza del sistema elettrico. Gli allegati dedicati impongono tabelle molto dettagliate con indicatori quantitativi e qualitativi.

Politiche e misure, finanziamento e impatti collaterali

Gli articoli 7-12 impongono la descrizione delle politiche e misure nazionali e, se del caso, delle nuove o aggiornate misure. Devono essere riportati anche i progressi di finanziamento rispetto alle previsioni iniziali, il contributo atteso ed effettivo delle misure ai risparmi energetici e alla produzione rinnovabile, nonché l’impatto quantitativo o qualitativo sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici. È inoltre previsto uno specifico modulo per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare quelle ai combustibili fossili, con indicazione di obiettivi, tappe, tempi e misure di mitigazione degli impatti sociali.

Obblighi aggiuntivi: povertà energetica, transizione giusta e cooperazione regionale

Gli articoli 13-18 completano il sistema con informazioni su garanzie di origine, biomassa, impatti ambientali delle bioenergie, povertà energetica, definizione nazionale del fenomeno, indicatori sociali, contributo del PNEC alla transizione giusta e alla parità di genere, nonché cooperazione regionale e attuazione delle raccomandazioni della Commissione. L’articolo 18 richiede anche di illustrare lo stato di avvio del dialogo multilivello sul clima e l’energia.

Trasmissione e applicazione

Le relazioni devono essere trasmesse tramite la piattaforma elettronica prevista dall’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 25 novembre 2022.

Disposizioni principali

Definizioni operative

L’articolo 1 introduce le categorie di informazione "obbligatorio se applicabile" e "obbligatorio se disponibile", chiarendo quando uno Stato membro deve fornire determinati dati nelle relazioni intermedie.

Comunicazione dei progressi nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia

Gli articoli 2-6 impongono la trasmissione, tramite formati standardizzati negli allegati I-VII, delle informazioni sui progressi relativi a decarbonizzazione, energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia e ricerca/innovazione/competitività. Sono inclusi traguardi nazionali, contributi settoriali, adattamento, eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche e obiettivi di neutralità climatica.

Politiche e misure nazionali e loro finanziamento

Gli articoli 7-12 disciplinano la rendicontazione delle politiche e misure nazionali, delle nuove o aggiornate misure, dei risparmi energetici ex direttiva 2012/27/UE, dei progressi di finanziamento, nonché dell’impatto sulla qualità dell’aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici. Sono previsti formati specifici per le politiche dirette all’eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per i combustibili fossili.

Obblighi informativi aggiuntivi su rinnovabili, efficienza, povertà energetica e transizione giusta

Gli articoli 13-18 richiedono ulteriori dati su energia rinnovabile, efficienza energetica, povertà energetica, definizioni nazionali, indicatori, attuazione della cooperazione regionale, risposte alle raccomandazioni ex articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1999 e avvio del dialogo multilivello sul clima e l’energia.

Trasmissione elettronica e rapporto con altri flussi informativi

L’articolo 19 impone l’uso della piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e degli strumenti collegati; il considerando relativo alla precompilazione prevede che la Commissione riutilizzi, ove possibile, dati già trasmessi in altri flussi, in particolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 20 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieenergiaclimaefficienza energeticaenergie rinnovabilimercato interno dell'energia

Testo integrale

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