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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2247

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247 della Commissione del 15 novembre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile

Normativa europea32022R2247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sugli ECCS originari di Cina e Brasile e istituisce dazi definitivi in misura differenziata per produttore, ritenendo provati dumping, pregiudizio notevole e nesso causale. La Commissione conferma inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori e disciplina dettagliatamente le condizioni documentali per applicare le aliquote individuali. In considerazione della sovrapposizione con le misure di salvaguardia sul settore dell’acciaio, viene evitato un cumulo pieno tra dazio antidumping e dazio tariffario oltre contingente. Il regolamento include anche una soluzione specifica per il caso cinese, in cui per talune ipotesi il dazio viene fissato al livello del margine di dumping, tenuto conto di distorsioni relative alle materie prime.

Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e regole applicative specifiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati ai codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20, originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile. Si applica agli operatori economici coinvolti nell’importazione di tali merci, con aliquote diverse per le società espressamente individuate e per "tutte le altre società". Sono previste esclusioni/limitazioni operative per le merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, per i nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfino specifiche condizioni, e una regola di coordinamento con le misure di salvaguardia su taluni prodotti siderurgici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come prorogato dal regolamento (UE) 2021/1029.

Istituzione di dazi antidumping definitivi sugli ECCS originari di Cina e Brasile

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247 conclude l’inchiesta antidumping aperta dalla Commissione il 24 settembre 2021 sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e deterioramento della situazione economica dell’industria europea, adottando misure definitive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, classificati ai codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20. Le misure si applicano alle importazioni originarie della Cina e del Brasile, con aliquote differenziate per società esportatrici individuate nominalmente e per "tutte le altre società". Il regolamento disciplina anche il trattamento delle merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e le modalità per il riconoscimento delle aliquote individuali.

Principali sviluppi procedurali

La denuncia è stata presentata da EUROFER per conto di produttori dell’Unione, ritenuti rappresentativi dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Nel corso del procedimento, la Commissione ha effettuato la divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, ha raccolto osservazioni da governi, produttori esportatori, utilizzatori e associazioni di categoria, ha tenuto audizioni e ha svolto verifiche a distanza e in loco. Le contestazioni più rilevanti hanno riguardato il metodo di costruzione del valore normale per la Cina, la scelta del Brasile come paese rappresentativo, alcuni valori di riferimento per le materie prime, la valutazione del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Dumping relativo alla Cina

Per la Cina, la Commissione conferma l’impostazione del regolamento provvisorio secondo cui il valore normale deve essere costruito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in presenza di distorsioni significative nell’economia cinese. Le contestazioni del governo cinese e della CISA sulla relazione di supporto, sul carattere vincolante dei piani quinquennali e sulla compatibilità con le norme OMC vengono respinte. La Commissione conferma il Brasile come paese rappresentativo e corregge taluni valori di riferimento: per il blocco di ferro pressato a caldo utilizza il prezzo del ferro agglomerato a caldo (2 464 CNY/tonnellata), mentre per gli estrusi di alluminio sostituisce il riferimento con quello dei cascami di alluminio (15 132 CNY/tonnellata). Le richieste di adeguamento per la polvere di minerali di ferro vengono invece respinte.

Dumping relativo al Brasile

Per il Brasile, la Commissione conferma il metodo di calcolo del valore normale e del prezzo all’esportazione. Respinge la richiesta di CSN di un adeguamento per differenze di qualità, ritenendo non dimostrato alcun valore di mercato della differenza tra ECCS di prima e seconda qualità. Il margine di dumping definitivo per CSN e per le altre società brasiliane è fissato al 66,8%.

Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione

La Commissione ritiene che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Gli indicatori macroeconomici e microeconomici mostrano un deterioramento della situazione economica, in particolare per effetto della contrazione dei prezzi, della riduzione della redditività, del peggioramento del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, nonché dell’impatto sulla capacità di autofinanziamento e di investimento. Le osservazioni sulla presunta assenza di pregiudizio, sul ruolo della pandemia di COVID-19, sull’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e sulla stabilità della quota di mercato vengono respinte.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione conferma che il volume e la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati nel periodo in esame, mentre i loro prezzi sono diminuiti, causando una forte pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. Vengono esaminati e respinti gli argomenti relativi a importazioni da paesi terzi, pandemia di COVID-19, contratti annuali, calo del consumo e investimenti dell’industria dell’Unione come fattori idonei ad attenuare il nesso causale. La Commissione ritiene che tali fattori possano aver inciso in parte sul mercato, ma non siano sufficienti a interrompere il nesso tra dumping e pregiudizio.

Livello delle misure e distorsioni sulle materie prime

Per definire il livello dei dazi, la Commissione calcola i margini di underselling e tiene conto dell’aumento delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, con un fattore di correzione del 4,1%. Per la Cina, con riferimento a Jintai, la Commissione applica l’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, in ragione della distorsione relativa alle materie prime legata alla revoca della riduzione dell’IVA sugli HRC. La Commissione ritiene che, in presenza di tali distorsioni, il dazio possa essere fissato al livello del margine di dumping; respinge quindi le richieste di un ulteriore margine di pregiudizio alternativo.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che non vi sono fondati motivi contrari all’adozione delle misure definitive ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Pur tenendo conto delle esigenze degli utilizzatori e delle preoccupazioni sulla disponibilità di forniture, ritiene prevalente la necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping e ripristinare una concorrenza effettiva. La possibilità di approvvigionarsi da altri paesi terzi e la disponibilità dell’industria dell’Unione a riorientare parte delle vendite vengono considerate sufficienti a escludere un impatto sproporzionato sulle catene di approvvigionamento.

Forma delle misure e coordinamento con la salvaguardia

La Commissione decide di adottare dazi specifici in EUR/tonnellata, anziché dazi ad valorem o un prezzo minimo all’importazione, ritenendo tale soluzione più adatta in un mercato caratterizzato da forte volatilità dei prezzi. Per evitare cumuli eccessivi con la misura di salvaguardia sull’acciaio di cui ai regolamenti (UE) 2019/159 e 2021/1029, il regolamento prevede che, quando il dazio tariffario oltre contingente diventa applicabile, si applichi solo il dazio più elevato oppure, se la salvaguardia è inferiore, il dazio di salvaguardia più la differenza fino al livello antidumping. La parte non riscossa del dazio antidumping è sospesa per il periodo di applicazione della salvaguardia.

Regole applicative e controllo doganale

Per le aliquote individuali, il regolamento richiede una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, senza la quale si applica il dazio residuale per tutte le altre società. Le autorità doganali restano comunque tenute a verificare la correttezza delle informazioni e possono richiedere documentazione supplementare. È inoltre prevista la possibilità di modificare l’elenco delle società per includere nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 3.

Riscossione dei dazi provvisori e applicazione temporale

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino al livello dei dazi definitivi, mentre gli importi eccedenti sono svincolati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ECCS originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile. Per ciascuna società sono fissati importi specifici in EUR/tonnellata e codici addizionali TARIC: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 239,82 EUR/t (C039); Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 428,37 EUR/t (C862); altre società cinesi che hanno collaborato 271,01 EUR/t (C137); tutte le altre società cinesi 607,98 EUR/t (C999); Companhia Siderúrgica Nacional 348,39 EUR/t (C212); tutte le altre società brasiliane 348,39 EUR/t (C999).

Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali

Le aliquote individuali sono applicabili solo se le merci sono accompagnate da una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta all’articolo 1, paragrafo 3, con firma, nome e funzione del responsabile dell’emittente, identificazione del volume e del prodotto e indicazione della società produttrice e del codice TARIC. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota per "tutte le altre società".

Prodotti danneggiati prima dell’immissione in libera pratica

Se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, e il prezzo effettivamente pagato o pagabile è ridotto proporzionalmente ai fini doganali ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il dazio antidumping è ridotto della stessa percentuale di riduzione del prezzo.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 sono riscossi definitivamente fino ai livelli del dazio definitivo; gli importi eccedenti tali aliquote definitive sono svincolati.

Nuovi produttori esportatori cinesi

L’articolo 3 consente la modifica dell’elenco delle società cinesi per includere nuovi produttori esportatori che provino cumulativamente: non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta (1º luglio 2020 - 30 giugno 2021), non essere collegati a soggetti assoggettati alle misure e aver effettivamente esportato dopo il periodo dell’inchiesta o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantità significative nell’Unione.

Coordinamento con la misura di salvaguardia sull’acciaio

L’articolo 4 disciplina il coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come prorogato dal regolamento (UE) 2021/1029: se il dazio tariffario oltre contingente della salvaguardia diventa applicabile agli ECCS e supera il dazio antidumping, si applica solo il dazio della salvaguardia; se è inferiore, si applica il dazio della salvaguardia più la differenza fino al livello del dazio antidumping. La parte non riscossa del dazio antidumping è sospesa per il periodo di applicazione concomitante.

Determinazione del dumping e dei margini per Cina e Brasile

La Commissione conferma i margini di dumping definitivi: Cina 30,7% per Baoshan, 53,9% per Jintai, 34,6% per le altre società che hanno collaborato e 77,9% per tutte le altre società; Brasile 66,8% per CSN e per tutte le altre società. Per la Cina vengono affrontate in dettaglio le distorsioni significative, il paese rappresentativo (Brasile), i valori di riferimento e gli adeguamenti su alcune materie prime; per il Brasile la Commissione conferma il metodo, respingendo la richiesta di adeguamento per differenze di qualità.

Pregiudizio, nesso causale e livello delle misure

La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e che vi è nesso causale con le importazioni oggetto di dumping, in particolare per effetto della contrazione dei prezzi e dell’underselling. Per il livello delle misure, viene calcolato anche il margine di underselling e, per la Cina, si applica la logica dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, per Jintai, con determinazione del dazio al livello del margine di dumping in ragione delle distorsioni sulle materie prime. Vengono inoltre adottate misure per mitigare il rischio di elusione tramite fattura commerciale e codici TARIC.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganaledifesa commercialesiderurgia

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