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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2280

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 della Commissione del 15 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salacgrīvas nēģi» (IGP)]

Normativa europea32022R2280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 iscrive nel registro UE delle indicazioni geografiche il nome "Salacgrīvas nēģi" come IGP. La registrazione avviene in assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Lettonia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Il testo si limita a disporre la registrazione e a stabilire l’entrata in vigore ordinaria, rinviando al quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la disciplina sostanziale dei regimi di qualità.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Salacgrīvas nēģi" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Salacgrīvas nēģi" quale IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto rientrante nella classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni settoriali ulteriori oltre alla qualificazione del prodotto registrato.

Iscrizione della IGP "Salacgrīvas nēģi"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 della Commissione dispone la registrazione del nome "Salacgrīvas nēģi" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si colloca nell’ambito del sistema europeo dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione richiama la domanda di registrazione presentata dalla Lettonia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 iscrive il nome "Salacgrīvas nēģi" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandolo come IGP. Il prodotto rientra nella classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" prevista dall’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Effetti giuridici

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Non contiene ulteriori prescrizioni operative, requisiti produttivi o regole procedurali: il suo effetto principale consiste nella protezione unionale del nome registrato come indicazione geografica protetta.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, confermando l’efficacia ordinaria del regolamento di esecuzione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Salacgrīvas nēģi" nel registro come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto appartenente alla classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base giuridica e assenza di opposizioni

La registrazione è adottata sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e in assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàdenominazioni di origine e indicazioni geograficheprodotti alimentari

Testo integrale

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