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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2246

Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione del 15 novembre 2022 che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 999/2001 per rendere permanenti, negli allegati VIII e IX, le misure di salvaguardia già applicate in via provvisoria contro la malattia del dimagrimento cronico (CWD) nei cervidi. In particolare, conferma il divieto di spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione, introduce divieti e deroghe mirate per Finlandia e Svezia, e vieta lo spostamento, la produzione, l’immissione sul mercato, l’uso e l’importazione di richiami da caccia a base di urina di cervidi. Il testo si fonda sui pareri EFSA del 2016 e del 2019 e si applica dal 1° gennaio 2023.

Modifica degli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per introdurre e coordinare misure di salvaguardia sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi e sui richiami da caccia a base di urina di cervidi.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi intra-UE, alle importazioni nell’Unione e, indirettamente, agli spostamenti verso la Norvegia di cervidi vivi e ai richiami da caccia a base di urina di cervidi. Riguarda in particolare Finlandia e Svezia, designate come Stati membri in cui sono stati confermati casi di malattia del dimagrimento cronico, nonché alcune zone di tali Stati con tradizionali spostamenti transfrontalieri di renne semi addomesticate con la Norvegia. Sono previste regole specifiche per i cervidi vivi spostati in connessione con l’attività umana; restano esclusi, per espressa indicazione del regolamento, gli spostamenti di cervidi selvatici che attraversano il confine senza intervento umano.

Modifica degli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi

Il regolamento interviene sul quadro UE relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, aggiornando gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001. La finalità è stabilizzare nel diritto derivato le misure di salvaguardia già adottate in via temporanea contro la diffusione della malattia del dimagrimento cronico (CWD) nei cervidi, alla luce dei pareri EFSA del 2016 e del 2019 e dei casi confermati in Norvegia, Finlandia e Svezia.

Contesto e motivazioni

La Commissione richiama la natura infettiva della CWD e il rischio di diffusione attraverso lo spostamento di cervidi vivi e, per quanto concerne i richiami da caccia, attraverso materiali a base di urina di cervidi. Viene evidenziato che le misure provvisorie introdotte con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 e prorogate fino al 31 dicembre 2022 non erano più adeguate a essere ulteriormente estese nel medesimo schema, per cui si è scelto di incorporarle nel regolamento (CE) n. 999/2001, con adattamenti per Finlandia e Svezia.

Ambito oggettivo e territoriale

Le disposizioni riguardano:

  • gli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione;
  • gli spostamenti di cervidi vivi da Stati membri in cui la CWD è stata confermata;
  • gli spostamenti transfrontalieri connessi alle tradizionali migrazioni di renne semi addomesticate tra Norvegia, Finlandia e Svezia;
  • i richiami da caccia a base di urina di cervidi, sia come spostamento, sia come produzione, immissione sul mercato, uso e importazione.

Il regolamento precisa che i divieti e le deroghe si riferiscono ai cervidi vivi spostati in connessione con l’attività umana, non agli spostamenti di cervidi selvatici che attraversano il confine senza intervento umano.

Stati membri e zone individuate

Nella nuova sezione C dell’allegato VIII sono indicati gli Stati membri in cui sono stati confermati casi di CWD:

  • Finlandia;
  • Svezia.

Sono altresì definite zone specifiche di Finlandia e Svezia legate al rischio connesso ai movimenti tradizionali di renne semi addomesticate da e verso la Norvegia. In Finlandia è menzionata la zona compresa tra la frontiera con la Norvegia e la recinzione per le renne; in Svezia sono elencate la contea di Norrbotten, la contea di Västerbotten, la contea di Jämtland, la contea del Västernorrland, il comune di Älvdalen nella contea di Dalarna e i comuni di Nordanstig, Hudiksvall e Söderhamn nella contea di Gävleborg.

Divieto di spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione

Il principio generale resta il divieto di spostare cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione. Il regolamento conserva tuttavia una serie di deroghe puntuali, tutte legate a condizioni procedurali specifiche e, in più casi, alla preventiva approvazione scritta dell’autorità competente del paese interessato.

Sono ammessi, in particolare:

  • gli spostamenti verso determinate zone della Svezia e della Finlandia di renne semi addomesticate per il pascolo stagionale;
  • il rientro di tali renne dopo il pascolo stagionale in Norvegia;
  • gli spostamenti verso Svezia o Finlandia di cervidi vivi per la macellazione immediata;
  • gli spostamenti verso alcune zone della Svezia di renne semi addomesticate per manifestazioni sportive o culturali;
  • il rientro di tali renne dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia;
  • il transito di cervidi vivi dalla Norvegia attraverso Svezia o Finlandia e ritorno in Norvegia.

Le deroghe sono delimitate territorialmente e richiedono, a seconda del caso, un’approvazione scritta preventiva dell’autorità competente svedese, finlandese o del paese di transito/destinazione.

Divieti di spostamento da Finlandia e Svezia verso altri Stati membri

Per gli Stati membri in cui la CWD è stata confermata, il regolamento stabilisce un divieto generale di spostamento di cervidi vivi verso altri Stati membri. Il divieto opera fatte salve le disposizioni relative alle zone speciali connesse ai rapporti con la Norvegia.

Sono però previste eccezioni mirate:

  • spostamenti ai fini della macellazione immediata verso un altro Stato membro interessato o verso la Norvegia;
  • spostamenti per fini diversi dalla macellazione immediata verso un altro Stato membro interessato o la Norvegia, previa approvazione scritta preventiva del paese di destinazione;
  • spostamenti tra stabilimenti confinati, ai sensi dell’articolo 4, punto 48, del regolamento (UE) 2016/429, sempre con approvazione scritta preventiva del paese di destinazione.

Richiami da caccia a base di urina di cervidi

Il regolamento interviene anche sui richiami da caccia a base di urina di cervidi, ritenuti fattore di rischio per la diffusione della malattia.

Sono previsti tre livelli di divieto:

  • divieto di spostamento verso l’Unione di partite di richiami originari della Norvegia;
  • divieto di produzione, immissione sul mercato e uso di richiami originari degli Stati membri in cui sono stati confermati casi di CWD, cioè Finlandia e Svezia;
  • divieto di importazione nell’Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi.

Rapporti con il quadro normativo precedente

Le nuove disposizioni sostituiscono, sul piano sistematico, l’assetto provvisorio delle misure di salvaguardia già introdotte con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 e successivamente prorogate. La Commissione giustifica la scelta con la persistenza del rischio epidemiologico e con l’esigenza di mantenere misure efficaci e coerenti nel lungo periodo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2023. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. La base giuridica richiamata è l’articolo 23 bis, lettere j) e m), del regolamento (CE) n. 999/2001.

Nuove condizioni per i cervidi vivi: Stati membri e zone interessate

Nell’allegato VIII, capitolo A, è soppressa la sezione B ed è inserita una nuova sezione C sulle condizioni applicabili ai cervidi. Sono elencati gli Stati membri con casi confermati di CWD: Finlandia e Svezia. Sono inoltre individuate zone specifiche di Finlandia e Svezia collegate ai tradizionali spostamenti transfrontalieri di renne semi addomesticate con la Norvegia.

Divieto generale di spostamento dalla Norvegia e deroghe

È vietato lo spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione. Sono però previste deroghe per: pascolo stagionale di renne semi addomesticate verso specifiche zone della Svezia e della Finlandia; ritorno dopo il pascolo stagionale; spostamenti ai fini della macellazione immediata; spostamenti per manifestazioni sportive o culturali in Svezia; transito attraverso Svezia o Finlandia verso la Norvegia. In tutti i casi, il regolamento richiede, secondo la fattispecie, un’approvazione scritta preventiva dell’autorità competente del paese interessato.

Divieto di spostamento da Stati membri con casi confermati di CWD e deroghe

Fatte salve le regole sulle zone speciali, gli spostamenti di cervidi vivi da Finlandia e Svezia verso altri Stati membri sono vietati. Sono ammessi, con condizioni: spostamenti per macellazione immediata verso un altro Stato membro interessato o verso la Norvegia; spostamenti per fini diversi dalla macellazione immediata verso un altro Stato membro interessato o la Norvegia previa approvazione scritta preventiva del paese di destinazione; spostamenti tra stabilimenti confinati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, sempre previa approvazione scritta preventiva del paese di destinazione.

Richiami da caccia a base di urina di cervidi: divieti specifici

Nell’allegato VIII, capitolo C, è inserita una sezione C dedicata ai richiami da caccia a base di urina di cervidi. È vietato lo spostamento verso l’Unione di partite di richiami originari della Norvegia. È inoltre vietata la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di richiami originari degli Stati membri elencati come interessati da CWD (Finlandia e Svezia).

Divieto di importazione nell’Unione

Nell’allegato IX, capitolo F, è aggiunto un punto 3 che vieta l’importazione nell’Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibilicommercio intracomunitarioimportazionibeni e prodotti di origine animale

Testo integrale

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