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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23440/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Un acquirente aveva convenuto in giudizio la società che gli aveva venduto un appartamento con autorimessa, lamentando gravi vizi del compendio immobiliare emersi, secondo l'istruttoria, anche a seguito di accertamento tecnico preventivo. Domandava il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato in parte la decisione, riconoscendo la responsabilità per alcuni difetti e negando solo alcune voci di danno. La società venditrice/costruttrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) tardiva denuncia dei vizi e conoscenza già anteriore da parte dell'acquirente; 2) erronea sussunzione del vizio del rivestimento esterno in pietra nella disciplina dell'art. 1669 c.c., nonostante si trattasse di elemento meramente estetico; 3) irrilevanza dell'accettazione dell'opera e delle clausole/atti di presa d'atto contenuti nel verbale di ultimazione lavori e nel rogito; 4) illegittima applicazione dell'art. 2043 c.c. a difetti non qualificabili come gravi difetti ex art. 1669 c.c.; 5) violazione delle regole sull'onere della prova in relazione al danno da mancato godimento dell'esenzione ICI e alle spese sostenute. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, fondato il secondo e il quarto, infondato/inammissibile il terzo e inammissibile il quinto.

La decisione

La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, cioè per l'erronea qualificazione del difetto del rivestimento esterno come grave difetto ex art. 1669 c.c. e per l'illegittima riconduzione di altri difetti alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. senza accertamento dei relativi presupposti e senza prova della colpa. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati dalla Corte di cassazione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte, con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La norma tutela la conservazione e funzionalità degli edifici destinati a lunga durata; integra una responsabilità extracontrattuale speciale, applicabile anche ai difetti di elementi secondari o accessori solo se incidano sulla funzionalità globale e normale utilizzazione del bene. Se i presupposti dell'articolo mancano, non si può automaticamente applicare l'art. 2043 c.c. con il regime probatorio speciale dell'art. 1669 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    Può operare solo quando difettino i presupposti oggettivi o soggettivi della responsabilità speciale ex art. 1669 c.c.; in tal caso grava sull'attore la prova di tutti gli elementi dell'illecito, compresa la colpa del costruttore.

  • art. 1229 c.c.

    La sottoscrizione di una clausola di presa d'atto o conoscenza dello stato dell'immobile non è, di per sé, clausola esonerativa di responsabilità ai sensi di questa norma.

  • art. 1491 c.c.

    La dichiarazione di conoscenza e accettazione dello stato dell'immobile non vale automaticamente come esclusione della garanzia per vizi della compravendita.

  • art. 2697 c.c.

    Chi fa valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi; il richiamo alla norma non consente in cassazione di ottenere un nuovo esame del materiale probatorio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, non già per una mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa disattende prove legali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti anche vizi che riguardano elementi accessori dell'opera, ma solo quando incidano in modo apprezzabile sulla funzionalità globale, sulla conservazione o sulla normale utilizzazione dell'immobile secondo la sua destinazione.
  • Un difetto meramente estetico, privo di incidenza sulla funzionalità o sulla conservazione del bene, non può essere automaticamente sussunto nell'art. 1669 c.c. solo perché attiene a un elemento costruttivo dell'edificio.
  • L'individuazione del momento in cui l'acquirente ha avuto piena conoscenza dei vizi e della loro gravità è un accertamento di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • La denuncia dei vizi, per far decorrere il termine di decadenza/prescrizione, deve esprimere una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della sua imputabilità, senza imporre al danneggiato domande generiche o esplorative.
  • L'azione ex art. 2043 c.c. non può essere usata per aggirare i presupposti dell'azione speciale ex art. 1669 c.c.: quando i presupposti della norma speciale sussistono, essa è la via tipica e il regime probatorio favorevole ad essa collegato non può essere sostituito da quello ordinario dell'illecito aquiliano.
  • Se si ricorre all'art. 2043 c.c. perché mancano i presupposti dell'art. 1669 c.c., l'attore deve provare integralmente fatto, danno, nesso causale e colpa del convenuto.
  • La mera sottoscrizione di un verbale di consegna o di un rogito contenente dichiarazioni di conoscenza dello stato dell'immobile non equivale, di per sé, ad accettazione dell'opera con rinuncia alla tutela per vizi o gravi difetti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaVizi dell'immobileResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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