Sentenza n. 4759/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2 del 7 gennaio 2025, relativa alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore, quest'ultimo titolare del credito per le spese distratte in suo favore, hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2 del 7 gennaio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condannato il Ministero al pagamento di € 1.030 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario. Il titolo era stato notificato il 14 marzo 2025, era passato in giudicato, come da attestazione del 22 luglio 2025, ed era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni. I ricorrenti hanno chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinando la completa esecuzione della sentenza, sia quanto al contributo della Carta del docente sia quanto alle spese di lite. Ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata e ha osservato che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento. Ha inoltre riconosciuto che il difensore in favore del quale le spese erano state distratte è autonomamente legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato anche con il rito dell'ottemperanza. Il Ministero deve adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza; decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta nominato, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza o in un suo delegato, provvederà entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Nessun compenso è previsto per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione e per le sperse di lite, alla sentenza n.2 pubblicata in data 07 gennaio 2025 del Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e può predisporre una misura sostitutiva per il caso di perdurante inerzia.
art. 93 c.p.c.
Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
La distrazione delle spese in favore del difensore instaura, nei limiti dell'importo liquidato, un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese del giudizio amministrativo sono poste a carico della parte soccombente e possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 22.07.2025 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per l'esecuzione di titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
Massime di principio
- Il difensore beneficiario della distrazione delle spese è titolare, nei limiti della somma liquidata, di un rapporto autonomo con la parte soccombente ed è l'unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l'esecuzione del giudicato in ottemperanza per il credito relativo alle spese distratte.
- Quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni è decorso e l'inadempimento non è contestato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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