Cassazione Civile, Ordinanza n. 18277/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente, poi estinto, conveniva in giudizio la banca originaria chiedendo la restituzione di somme asseritamente addebitate in via illegittima per interessi anatocistici, interessi usurari, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non dovute. Dopo la messa in liquidazione coatta della banca, il processo veniva riassunto anche nei confronti dell'istituto cessionario che, in forza di cessione di passività e rapporti intervenuta nel 2017, era stato evocato come successore a titolo particolare. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo il cessionario privo di legittimazione passiva. La Corte d'appello, invece, riconosceva la legittimazione passiva del cessionario, interpretando la disciplina della cessione e il relativo contratto nel senso che il criterio di inclusione/esclusione delle passività dipendesse dalla pendenza del contenzioso al momento dell'apertura della liquidazione coatta, anche se il rapporto era già cessato; nondimeno respingeva nel merito la pretesa restitutoria per insufficienza della documentazione prodotta, rilevando che mancavano estratti conto analitici e scalari di intere annualità e che quindi non era possibile ricostruire con certezza il rapporto né individuare le singole poste indebite. La società ricorrente principale ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere incompleta la prova, poiché per ricostruire il rapporto sarebbero stati utilizzabili anche altri elementi oltre agli estratti conto. L'istituto di credito ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la sentenza per avere affermato la propria legittimazione passiva nonostante il conto fosse estinto nel 2014, quindi prima della cessione del 26 giugno 2017, e per avere interpretato in modo erroneo gli artt. 1362 e 1365 c.c. e l'art. 3.2 del contratto di cessione, sostenendo che la pendenza del giudizio non bastava a far rientrare nel perimetro ceduto un rapporto già estinto e che le passività escluse erano quelle derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria regolarmente evidenziati in contabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'istituto di credito, ritenendo fondato il motivo con cui si contestava la legittimazione passiva del cessionario: in base alla disciplina della cessione di azienda bancaria ex d.l. n. 99/2017 conv. in l. n. 121/2017 e alla giurisprudenza richiamata, i rapporti bancari già estinti alla data di efficacia del subentro non rientrano nel contenzioso escluso dagli effetti della cessione, con conseguente difetto di legittimazione passiva del cessionario. Poiché il conto corrente era pacificamente estinto nel 2014, prima della cessione, la Corte ha escluso la legittimazione della banca resistente. L'accoglimento del ricorso incidentale ha determinato l'assorbimento del ricorso principale, relativo invece alla prova dell'indebito e alla violazione dell'art. 2697 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni inerenti alla domanda di ripetizione di indebito e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente principale per contestare la valutazione di insufficienza della prova documentale; la Corte non si sofferma nel merito del motivo perché lo ritiene assorbito
artt. 1362 c.c. e 1365 c.c.
richiamati dal ricorrente incidentale per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica del contratto di cessione, tale da escludere dal perimetro ceduto il rapporto estinto prima della cessione
d.l. n. 99 del 2017
norma che disciplina la cessione di azienda bancaria e il subentro del cessionario nei rapporti trasferiti, richiamata quale base della regola sulla legittimazione passiva
L. n. 121 del 2017
legge di conversione del d.l. n. 99 del 2017, richiamata per la disciplina della cessione e del contenzioso escluso dal perimetro trasferito
art. 3.2 del contratto di cessione
clausola invocata per sostenere che le passività escluse sono quelle relative a rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e regolarmente evidenziati in contabilità
Massime di principio
- Nella cessione di azienda bancaria disciplinata dal d.l. n. 99/2017 conv. in l. n. 121/2017, i rapporti bancari già estinti alla data di efficacia del subentro del cessionario non rientrano nel contenzioso trasferito o comunque escluso dagli effetti della cessione; il cessionario non è quindi legittimato passivamente nelle relative controversie.
- La legittimazione passiva del cessionario va verificata in via preliminare rispetto al merito della domanda di ripetizione di indebito, perché attiene alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
- Quando il motivo accolto in cassazione investe una questione preliminare e assorbente, le ulteriori censure sul merito della domanda restano assorbite.
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, la prova della pretesa può richiedere una ricostruzione completa del rapporto, ma nella decisione esaminata tale profilo non viene scrutinato perché superato dall'accoglimento del motivo sulla legittimazione passiva.
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