Sentenza del 27/03/2023 n. 134 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Imposta Ipotecaria e Catastale - Trust autodichiarato - Trasferimento della titolarità - Momento impositivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verte sull'imponibilità, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, di un trust autodichiarato al momento della segregazione dei beni. L'Agenzia sosteneva che il presupposto impositivo sorge con la costituzione del vincolo di destinazione (segregazione), anche se il disponente e il trustee coincidono. Il contribuente e la CTP hanno invece ritenuto che, essendo nel trust autodichiarato il disponente coincidente con il trustee, non si realizza un reale trasferimento di ricchezza al momento del conferimento; l'effetto traslativo (e quindi l'arricchimento tassabile dei beneficiari) si verifica solo al momento dello scioglimento del trust e del trasferimento della titolarità ai beneficiari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che per l'imposta sulle successioni e donazioni occorra il "reale trasferimento di beni o diritti" e il conseguente arricchimento dei beneficiari; pertanto la segregazione in un trust autodichiarato non dà luogo all'imposizione. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 3.500,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 346 del 1990
Stabilisce il presupposto per l'imposta sulle successioni e donazioni richiedendo il "reale trasferimento di beni o diritti" e l'effettivo arricchimento dei beneficiari; la Corte territoriale applica tale principio per escludere tassazione al momento della segregazione in trust autodichiarato.
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006
Norma richiamata in relazione alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni; il Collegio la interpreta alla luce del requisito del trasferimento reale previsto dal d.lgs. 346/1990.
art. 53 Cost.
Richiama il principio di ragionevolezza dell'imposizione fiscale: la tassazione deve essere connessa a un effettivo indice di ricchezza, argomento usato per escludere imposizione sulla mera segregazione senza trasferimento effettivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: Cass. sez. V, sent. n. 29507 del 24.12.2020)
Cass. sez. V, sent. n. 29507 del 24.12.2020
Principio consolidato secondo cui la costituzione del trust e il conferimento dei beni sono fiscalmente neutri quando non determinano un passaggio effettivo e stabile di ricchezza; l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta al momento del trasferimento dal trustee al beneficiario.
Massime di principio
- Nel trust autodichiarato (disponente e trustee coincidono) la segregazione dei beni non costituisce, di per sé, un trasferimento imponibile: l'imposizione per successioni/donazioni e le imposte ipotecarie/catastali sorgono al momento dell'effettivo trasferimento ai beneficiari.
- Per essere tassabile ai fini delle successioni/donazioni è necessario il "reale trasferimento" e l'effettivo arricchimento del beneficiario; atti che determinano solo una titolarità formale o un vincolo di destinazione possono essere considerati fiscalmente neutri fino allo scioglimento del vincolo.
- Se il trustee non è coincidente col disponente e acquisisce una posizione di patrimonio distinto, può essere diversa la valutazione fiscale: bisogna verificare se sorge un incremento patrimoniale effettivo del trustee o dei beneficiari immediatamente.
- La documentazione che dimostra la coincidenza soggettiva, la natura autodichiarata del trust e l'assenza di effetti traslativi concreti è determinante per ottenere il regime di "fiscal neutrality" fino al trasferimento finale.
- Per le imposte ipotecarie e catastali e per eventuali trascrizioni, in assenza di trasferimento della titolarità non si applicano adempimenti modificativi della situazione immobiliare; tuttavia ogni fatto concretamente idoneo a trasferire diritti (es. passaggio patrimoniale effettivo) può determinare l'imposizione.
- In casi analoghi è opportuno valutare caso per caso la struttura del trust, la tempistica dei diritti dei beneficiari (vitali o prospettici, immediati o differiti) e la presenza di qualsiasi fatto che comporti un immediato arricchimento fiscale dei beneficiari.
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