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Sentenza

Sentenza del 27/03/2023 n. 291 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Spese di sponsorizzazione - assoluzione in sede penale e effetti nel processo tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che contestava la deducibilità di spese di sponsorizzazione (anni 2009-2011) e la detraibilità dell'IVA ritenendo le fatture per operazioni inesistenti e/o non inerenti; il contribuente produceva anche una sentenza penale di assoluzione sugli stessi fatti e sollevava plurime censure procedurali e di merito (notifica, delega, diritto al contraddittorio, difetto di motivazione, applicazione art. 90 comma 8 L.289/2002, buona fede per IVA, sproporzione delle sanzioni).

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la sentenza penale di assoluzione non produca automaticamente effetto di giudicato nel processo tributario e che le dichiarazioni spontanee, pur non utilizzabili in sede penale, possano concorrere in sede tributaria come elementi indiziari. Ha confermato l'esistenza di elementi 'gravi, precisi e concordanti' (incongruità degli importi, presunte restituzioni in contanti, sproporzione rispetto a fatturato e reddito, mancata prova dell'interesse economico alla sponsorizzazione) e ha ritenuto non provata la certezza e l'inerenza dei costi; ha escluso la detraibilità IVA in caso di operazioni oggettivamente inesistenti e ha ritenuto proporzionate le sanzioni. Condanna della società alle spese.

Norme richiamate

  • Legge 289/2002 art. 90, comma 8

    Riconosce una presunzione di inerenza per spese di sponsorizzazione fino a 200.000 euro, ma non implica la presunzione di sussistenza del costo; la deducibilità richiede comunque la certezza dell'effettivo sostenimento della spesa.

  • TUIR (art. 109 e art. 108 comma 2)

    Richiamati i principi relativi ai requisiti di deducibilità dei costi (esistenza e inerenza) e l'onere della prova a carico del contribuente in materia di imposte sul reddito.

  • Statuto dei diritti del contribuente (artt. 7 e 12)

    Invocate le garanzie procedimentali (motivazione, diritto al contraddittorio); la Corte ha ritenuto che le lacune formali non annullano l'atto se non incidono sugli elementi essenziali dell'accertamento.

  • D.lgs. 546/1992 art. 36 comma 2 nn. 2, 3 e 4

    Richiamato nei motivi d'appello per censurare la motivazione della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto le argomentazioni di merito sufficienti.

  • L. 212/2000 (art. 10 comma 7)

    Censura costituzionale prospettata ma non accolta; non ha impedito la decisione di merito.

  • Cassazione, sentenza n. 12854/2022 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per reato tributario non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario; il giudice tributario può valutare autonomamente le prove e le presunzioni.

  • Giurisprudenza consolidata sulla prova per presunzioni

    La prova per presunzioni in materia tributaria richiede elementi 'gravi, precisi e concordanti'; se sussistono, spetta al contribuente fornire prova contraria adeguata.

Massime di principio

  • Una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario: il giudice tributario può valutare autonomamente le prove e le presunzioni rilevanti per l'imposta.
  • Dichiarazioni spontanee non utilizzabili in sede penale possono comunque costituire elementi indiziari in sede tributaria e contribuire a formare presunzioni 'gravi, precise e concordanti'.
  • La regolarità formale delle scritture contabili non prova di per sé l'effettivo sostenimento del costo; il contribuente deve fornire prova della certezza e dell'inerenza della spesa.
  • La presunzione di inerenza prevista dall'art. 90 comma 8 L.289/2002 riguarda l'inerenza ma non la sussistenza della spesa: occorre dimostrare che la spesa sia realmente stata sostenuta.
  • Per la detrazione IVA, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti la buona fede del cessionario/committente è esclusa; l'Amministrazione può negare la detrazione se emerge l'inesistenza dell'operazione.
  • Elementi fattuali quali sproporzione degli importi rispetto al fatturato/reddito, tempistica anomala (es. società di nuova costituzione che assume ingenti sponsorizzazioni), e indicazioni di restituzioni in contanti sono fattori che rafforzano presunzioni di indeducibilità.
  • Eccezioni procedurali (notifica, delega, mancato contraddittorio) devono essere provate e, se l'atto è comunque riferibile all'Ufficio, non sempre portano all'annullamento dell'accertamento.

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