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Sentenza

Sentenza del 27/03/2023 n. 228 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Responsabilità cessionario di ramo di azienda - Il principio della inerenza del debito ex art. 2560 c.c. è applicabile anche ai debiti tributari - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

se il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., sia applicabile anche ai debiti tributari in capo al cessionario del ramo d'azienda e, in caso affermativo, quale sia l'onere probatorio del contribuente per dimostrare che il debito tributario non inerisce al ramo ceduto ma ad altra porzione aziendale rimasta al cedente o ceduta a terzi

La decisione

La Cassazione ha ritenuto applicabile il principio dell'inerenza anche ai debiti tributari: il cessionario è esonerato dalla responsabilità tributaria solo se prova che è stato ceduto un ramo d'azienda inteso come entità economica organizzata e autonoma funzionalmente, e che il debito reclamato non inerisce a quel ramo. L'onere probatorio grava sul contribuente e deve essere assolto mediante esibizione dei libri contabili e del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 (ovvero la documentazione prevista per attestare la genuinità degli elementi esibiti). In mancanza di tale prova, la responsabilità può rimanere a carico del cessionario

Norme richiamate

  • art. 2560 c.c.

    il principio della inerenza del debito previsto dall'art. 2560 c.c. può estendersi anche ai debiti tributari in capo al cessionario del ramo d'azienda, purché venga dimostrata l'effettiva autonomia funzionale del ramo ceduto e l'estraneità del debito al ramo medesimo

  • art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    la documentazione prevista (certificato e relativi atti) è richiesta come mezzo probatorio essenziale per dimostrare che il debito tributario non inerisce al ramo ceduto; l'esibizione di tali elementi è richiesta per alleggerire la responsabilità del cessionario

Massime di principio

  • La responsabilità del cessionario per debiti tributari non è automatica: occorre valutare l'inerenza del debito al ramo ceduto secondo il criterio dell'autonomia e dell'organizzazione stabile dell'entità trasferita
  • L'onere della prova grava sul cessionario/contribuente; quindi è fondamentale conservare ed esibire libri contabili, bilanci, contratti e il certificato previsto dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 472/1997 per dimostrare che il debito non riguarda il ramo ceduto
  • In fase di cessione è cruciale la documentazione probatoria: piani industriali, elenchi di clienti, attribuzione di cespiti, contratti di lavoro e contabilità separata aiutano a dimostrare l'autonomia del ramo e l'eventuale non inerenza dei debiti
  • Per ridurre rischi, nelle transazioni è consigliabile inserire garanzie contrattuali (indennità, dichiarazioni e garanzie sul contesto fiscale), condizione sospensive, e richiedere ove possibile il rilascio di certificazioni fiscali o accordi con l'Amministrazione finanziaria
  • In assenza di prova documentale idonea, l'Amministrazione potrà ritenere che il debito sia inerente al ramo trasferito e agire nei confronti del cessionario

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