Sentenza del 27/03/2023 n. 8672 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La docente A.A. aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive connesse all'anzianità di servizio maturata durante reiterate supplenze pre-ruolo, svolte nella medesima classe di concorso 33/A, anche prima dell'ottenimento dell'abilitazione (conseguita nel maggio 2015). Il Tribunale di Aosta accolse la domanda; la Regione proponeva gravame, poi cassazione, sostenendo che il periodo prestato senza titolo abilitante non fosse confrontabile con il servizio dei docenti di ruolo e quindi non dovesse essere valorizzato ai fini della progressione stipendiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione. Ha confermato l'applicazione diretta della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ritenendo comparabile la prestazione dei supplenti e dei docenti di ruolo quando le mansioni, i contenuti e le modalità di svolgimento siano sostanzialmente coincidenti. La mancata abilitazione non costituisce, nella disciplina vigente e nella fattispecie concreta, una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento retributivo in relazione all'anzianità; perciò va riconosciuta la progressione stipendiale anche per i periodi di supplenza. Rigetto del ricorso e condanna della Regione al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 1.500,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori) e agli eventuali contributi unificati dovuti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 297 del 1994
Le disposizioni contrattuali/statutarie richiamate dal decreto vanno disapplicate nella misura in cui contrastino con la clausola 4 dell'Accordo Quadro: non possono giustificare che i periodi di servizio a tempo determinato non siano riconosciuti ai fini dell'anzianità retributiva quando la clausola UE impone trattamento non meno favorevole, salvo ragioni oggettive.
Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
clausola 4 (condizioni di impiego)
La clausola 4 vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato comparabili rispetto a quelli a tempo indeterminato, salvo giustificazioni oggettive. L'anzianità di servizio rientra nelle 'condizioni di impiego' e deve essere riconosciuta se sussiste comparabilità.
Codice di procedura civile
Motivo di ricorso per cassazione invocato dalla Regione (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Costituzione Italiana
Rilevata dalla giurisprudenza europea e nazionale come giustificazione parziale dell'importanza dei concorsi per l'accesso ai ruoli; tuttavia tale valore non è sufficiente di per sé a legittimare l'esclusione totale del riconoscimento dell'anzianità maturata nei rapporti a termine.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma procedurale richiamata in merito all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente; citata nella parte dispositiva della sentenza.
Massime di principio
- Quando il lavoratore a tempo determinato svolge le medesime mansioni, nelle stesse classi/ambiti/ore, è generalmente considerato comparabile al lavoratore a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro; pertanto l'anzianità maturata deve essere riconosciuta salvo giustificazione oggettiva.
- La semplice mancanza del titolo abilitante, se il supplente è comunque autorizzato a svolgere la prestazione e questa è sostanzialmente identica a quella del docente di ruolo, non costituisce di per sé una ragione oggettiva valida per escludere il riconoscimento dell'anzianità retributiva.
- Per giustificare un trattamento meno favorevole occorrono elementi chiari, precisi e concreti relativi alla particolare natura o alle caratteristiche delle mansioni svolte che rendano non comparabili le posizioni; ipotesi generiche o basate soltanto sull'assenza di un titolo non sono sufficienti.
- Se lo Stato o l'autorità pubblica intende mantenere una disciplina diversa per i precari rispetto ai di ruolo (per esigenze di meritocrazia, imparzialità, efficacia), è necessario che sia previsto un bilanciamento normativo che contempli misure compensative o regole di equilibrio (es. concorsi sufficientemente frequenti o disciplina transitoria) per non violare il diritto dell'UE.
- Nell'azione giudiziaria il percorso logico da seguire è: a) determinare il trattamento spettante al presunto discriminato; b) individuare il trattamento del lavoratore comparabile; c) verificare l'esistenza di una ragione oggettiva che giustifichi la disparità. Le difese della PA devono dimostrare l'oggettività delle ragioni invocate.
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