Circolare numero 218 del 10-10-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica le istruzioni precedenti sull’applicazione della legge n. 29 del 1979 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Alla luce di una sentenza della Corte di Cassazione e dell’orientamento del Comitato amministratore, viene stabilito che la contribuzione figurativa deve essere comunque comunicata e trasferita anche se, alla data della domanda, è venuta meno l’efficacia della contribuzione obbligatoria che ne aveva consentito l’accredito. Resta invece fermo il divieto di ricongiunzione per la sola contribuzione volontaria nei casi già esclusi dalla deliberazione n. 246 del 12 novembre 1982.
Ricongiunzione periodi assicurativi: trasferimento della contribuzione figurativa e limitazione per quella volontaria
Ricongiunzione dei periodi assicurativi e trasferimento della contribuzione figurativa
La circolare interviene a modificare le istruzioni già impartite in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. L’aggiornamento deriva dall’orientamento della Corte di Cassazione e dall’adeguamento dell’Istituto a tale interpretazione, con effetti soprattutto sulla gestione della contribuzione figurativa e sulla permanenza del divieto per quella volontaria.
Quadro normativo e disciplina precedente
Con la circolare n. 612 R.C.V./42 del 3 marzo 1983 erano state dettate le disposizioni attuative della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 246 del 12 novembre 1982. In base a tale disciplina, nell’applicazione della legge n. 29/1979 non si doveva procedere alla comunicazione e al trasferimento della contribuzione figurativa e volontaria quando, alla data della domanda di ricongiunzione, fosse cessata l’efficacia della contribuzione obbligatoria che aveva consentito il relativo accredito.
Chiarimento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2616 del 30 maggio 1989, ha precisato che il requisito della presenza della contribuzione obbligatoria è necessario al momento genetico dell’accredito della contribuzione figurativa, ma non deve essere richiesto anche al momento funzionale della ricongiunzione. Secondo la pronuncia, estendere tale requisito al momento della domanda di ricongiunzione contrasterebbe con la finalità della legge n. 29/1979, che è quella di assicurare l’utilizzazione di tutti i periodi di contribuzione maturati dal lavoratore.
Adeguamento dell’Istituto
Il Comitato Amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dopo aver esaminato la relazione informativa sulla sentenza, ha ritenuto opportuno adeguare il comportamento dell’Istituto ai principi affermati dalla Corte di Cassazione.
Nuove disposizioni operative
La circolare stabilisce quindi che:
- deve essere effettuata la comunicazione e il trasferimento della contribuzione figurativa ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge n. 29/1979 anche se, alla data della domanda di ricongiunzione, sia venuta meno l’efficacia della contribuzione obbligatoria IVS che aveva permesso l’accredito della contribuzione figurativa;
- tale venir meno dell’efficacia deve derivare dalla valutazione, presso altre gestioni previdenziali, dei periodi cui si riferiva la contribuzione obbligatoria, in applicazione di altre disposizioni di legge.
Limite residuo sulla contribuzione volontaria
Resta invece operante la preclusione alla ricongiungibilità dei periodi assicurativi prevista dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 246 del 12 novembre 1982, ma limitatamente alla contribuzione volontaria. Per questa componente contributiva, dunque, il divieto originario continua a valere.
Punti principali
Richiamo alla disciplina precedente
La circolare richiama le disposizioni impartite con la circolare n. 612 R.C.V./42 del 3 marzo 1983, emanata in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 246 del 12 novembre 1982. Tale disciplina prevedeva, nell’applicazione della legge n. 29/1979 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, che non si procedesse alla comunicazione e al trasferimento della contribuzione figurativa e volontaria quando, alla data della domanda di ricongiunzione, fosse venuta meno l’efficacia della contribuzione obbligatoria che aveva consentito l’accredito delle contribuzioni medesime.
Intervento della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2616 del 30 maggio 1989, ha chiarito che il requisito della presenza della contribuzione obbligatoria è necessario nel momento in cui la contribuzione figurativa viene accreditata, ma non deve essere richiesto anche al momento della successiva ricongiunzione. Secondo la Corte, imporre tale ulteriore condizione sarebbe contrario alla finalità della legge n. 29/1979, che mira a consentire l’utilizzazione di tutti i periodi contributivi.
Adeguamento dell’Istituto
Il Comitato Amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, preso atto della relazione informativa e dell’opportunità di conformarsi alla pronuncia della Cassazione, ha approvato l’adeguamento della condotta dell’Istituto ai principi espressi nella sentenza.
Nuove istruzioni sulla contribuzione figurativa
In modifica della precedente circolare, si dispone che debba procedersi alla comunicazione e al trasferimento della contribuzione figurativa ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge n. 29/1979 anche quando, al momento della domanda di ricongiunzione, sia venuta meno l’efficacia della contribuzione obbligatoria IVS che aveva originariamente consentito l’accredito, se ciò deriva dalla valutazione di quegli stessi periodi presso altre gestioni previdenziali in forza di altre disposizioni di legge.
Conferma della preclusione per la contribuzione volontaria
Resta ferma, invece, la preclusione alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ex legge n. 29/1979 prevista dalla deliberazione n. 246 del 12 novembre 1982, ma soltanto con riferimento alla contribuzione volontaria. La limitazione originaria continua quindi ad operare per questa sola tipologia contributiva.
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