Circolare numero 224 del 13-10-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le innovazioni introdotte dal decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259 in materia di pensionamento anticipato, che sostituisce il decreto-legge n. 170/1990 decaduto. Viene prorogata l’applicazione delle norme sul prepensionamento fino all’entrata in vigore della riforma della Cassa integrazione, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 1990. Vengono inoltre chiarite la sanatoria per le domande già presentate e l’estensione della riduzione del contributo a carico delle imprese che avevano raggiunto accordi sindacali entro il 31 dicembre 1988, con differimento al 31 ottobre 1990 del termine per le richieste al CIPI.
Norme su pensionamento anticipato e riduzione contributo per imprese con accordi sindacali
Norme in materia di pensionamento anticipato e contributo per imprese con eccedenze di manodopera
La circolare commenta l’art. 4 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1990 e in vigore dalla stessa data. Il decreto sostituisce il decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170, decaduto per mancata conversione, e introduce alcune precisazioni e proroghe in materia di pensionamento anticipato e di riduzione del contributo a carico di determinate imprese.
Proroga delle norme sul pensionamento anticipato
L’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 259/1990 stabilisce che le norme sul pensionamento anticipato previste dagli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990.
Rispetto al decreto-legge n. 170/1990, che confermava il termine del 30 giugno 1990, la nuova disciplina rimuove i motivi di preclusione al riconoscimento del diritto al trattamento per le domande presentate dopo tale scadenza. Pertanto, le richieste di prepensionamento inoltrate all’Istituto dopo il 30 giugno 1990 possono essere definite secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 120 del 29 maggio 1990 e nei precedenti atti applicativi.
Sanatoria delle domande già presentate
L’art. 4, comma 2, reitera la sanatoria già introdotta dall’art. 4 del decreto-legge n. 20/1990, salvando le domande di pensionamento anticipato presentate anteriormente al 17 settembre 1990, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 259/1990. Per tali fattispecie si richiama quanto già indicato al punto 5 della circolare n. 120 del 29 maggio 1990.
Riduzione del contributo per imprese con accordi sindacali
L’art. 4, comma 6, estende la riduzione percentuale del contributo prevista dal comma 5 dal 50 al 25 per cento anche alle imprese che:
- entro il 31 dicembre 1988 abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per definire nuovi assetti produttivi e occupazionali;
- tali accordi comprendano l’utilizzazione del pensionamento anticipato;
- abbiano presentato al CIPI richiesta di accertamento dell’esistenza e dell’entità di eccedenze strutturali di manodopera dopo il 30 giugno 1990.
Per tali imprese il termine per l’inoltro al CIPI delle richieste di accertamento è differito al 31 ottobre 1990.
Adempimenti successivi
La circolare precisa infine che sarà cura della Direzione Generale trasmettere alle SAP competenti le delibere del CIPI attestanti l’esistenza di eccedenza di personale delle singole imprese, nonché gli elenchi nominativi dei lavoratori eccedenti interessati al prepensionamento, secondo le consuete modalità operative.
Punti principali
Proroga del pensionamento anticipato
Le norme sugli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore della riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1990. Vengono quindi meno le preclusioni al riconoscimento del diritto per le domande presentate dopo il 30 giugno 1990, che possono essere definite secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 120 del 29 maggio 1990 e precedenti.
Sanatoria delle domande presentate prima del 17 settembre 1990
Il decreto-legge n. 259/1990 conferma la sanatoria per le domande di pensionamento anticipato presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè il 17 settembre 1990. Per tali domande restano valide le indicazioni già fornite al punto 5 della circolare n. 120 del 29 maggio 1990.
Riduzione del contributo per imprese con accordi sindacali
La riduzione percentuale del contributo prevista dal comma 5 dell’art. 4 è estesa, dal 50 al 25 per cento, alle imprese che entro il 31 dicembre 1988 abbiano stipulato accordi con le organizzazioni sindacali per nuovi assetti produttivi e occupazionali, comprensivi dell’utilizzo del pensionamento anticipato, e che abbiano presentato al CIPI domanda di accertamento di eccedenze strutturali di manodopera dopo il 30 giugno 1990.
Differimento del termine per le domande al CIPI
Per le imprese interessate, il termine per l’inoltro al CIPI delle richieste di accertamento dell’esistenza e dell’entità delle eccedenze di manodopera è differito al 31 ottobre 1990. La Direzione Generale provvederà a trasmettere alle SAP competenti le delibere del CIPI e gli elenchi nominativi dei lavoratori eccedenti interessati al prepensionamento secondo le modalità ordinarie.
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