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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40069/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pittelli propose ricusazione nei confronti di due giudici perché avevano fatto parte del collegio che, nel processo 'Nemea', aveva incidentalmente accertato l'esistenza della cosca Mancuso e il ruolo verticistico del capoclan Luigi Mancuso. Sosteneva che tale precedente decisione fosse pregiudizievole per il suo processo (Rinascita-Scott), dove è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) violazione del diritto al giusto processo e del contraddittorio perché la Corte territoriale avrebbe esaminato nel merito la ricusazione senza celebrare udienza in camera di consiglio; 2) erronea valutazione della tempestività della ricusazione, chiedendo che il termine di tre giorni decorra dalla conoscenza personale ed effettiva del provvedimento pregiudicante; 3) censura per mancata acquisizione/produzione dei documenti decisivi (la sentenza Nemea e l'ordinanza che aveva accolto la ricusazione di Mancuso), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto acquisirli d'ufficio o ritenere sufficiente l'ordinanza che aveva stralciato Mancuso; 4) sul merito, contestava che il precedente accertamento sulla cosca e sul ruolo di Luigi Mancuso avesse effetto pregiudizievole inevitabile sulla sua posizione, invocando una incompatibilità oggettiva dei giudici.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione. In particolare: i motivi secondo e terzo sono stati ritenuti inammissibili (genericità sulla decorrenza del termine e mancata allegazione documentale che legittima la dichiarazione de plano di inammissibilità ai sensi dell'art. 41 c.p.p.); il primo motivo è infondato in quanto la Corte di merito ha correttamente applicato l'art. 41, comma 1, c.p.p.; il quarto motivo è stato anch'esso rigettato sulla base dell'orientamento secondo cui l'incompatibilità derivante da precedenti sentenze sussiste soltanto se in quella pronuncia vi sia stata una valutazione incidentale di merito riguardante specificamente la posizione del ricusante. Conseguenza: ricorso respinto, spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di appello di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione quando manchino termini o forme; impiegata per decidere de plano l'inammissibilità per carenza documentale e tardività.

  • art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede il termine di tre giorni per proporre la ricusazione; la Corte di legittimità evidenzia l'esistenza di due orientamenti sulla decorrenza (pubblicità oggettiva vs. conoscenza personale ed effettiva) e applica il principio della conoscibilità secondo ordinaria diligenza nel caso concreto.

  • art. 38, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la possibilità per la Corte di acquisire d'ufficio documenti: la Corte può farlo solo dopo aver dichiarato ammissibile l'istanza e deciso di esaminarla nel merito; non opera per sanare carenze documentali quando l'istanza è dichiarata inammissibile.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di ricusazione e le relative procedure; richiamato nella valutazione della correttezza formale e procedurale del rigetto.

  • art. 34, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di incostituzionalità della parte per cui un giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza non sia automaticamente escluso dal giudizio; la giurisprudenza post-declaratoria limita l'incompatibilità ai casi in cui nella precedente pronuncia vi sia stata una valutazione incidente della posizione del medesimo imputato.

  • art. 178, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme relative alla motivazione e alle eccezioni procedurali: utilizzato nella contestazione della corretta applicazione delle norme processuali relative alla ricusazione.

  • sent. Corte costituzionale n. 371/1996

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 34, comma 2, c.p.p.; la giurisprudenza di legittimità interpreta questa declaratoria nel senso che l'incompatibilità per precedente decisione sussiste solo se la precedente sentenza ha incidentalmente valutato la responsabilità penale del ricusante.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo; la Corte di cassazione ritiene che le procedure adottate dalla Corte territoriale non abbiano violato i principi costituzionali invocati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali: la Corte ha disposto che le spese restino a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La ricusazione deve essere proposta nei termini e con la documentazione probatoria: la mancanza di documenti rilevanti può legittimare la dichiarazione immediata di inammissibilità ai sensi dell'art. 41 c.p.p.
  • Il termine di tre giorni per proporre la ricusazione è soggetto a due orientamenti: prevale l'applicazione della decorrenza dalla situazione di oggettiva pubblicità o conoscibilità secondo ordinaria diligenza; la conoscenza personale ed effettiva è rilevante solo se concretamente dimostrabile.
  • Il giudice non è obbligato ad acquisire d'ufficio documenti invocati dal ricusante se l'istanza viene dichiarata inammissibile per carenze formali: l'acquisizione d'ufficio è prevista solo dopo l'ammissione e la decisione di entrare nel merito.
  • Un precedente accertamento giudiziale sull'esistenza di una organizzazione criminale o sulla posizione di un suo capo non determina automaticamente l'incompatibilità dei giudici nel processo relativo ad altro imputato: è necessaria una valutazione incidentale di merito che riguardi specificamente la posizione del ricusante.
  • In ipotesi di reati a concorso eventuale (es. concorso esterno), per far valere l'incompatibilità derivante da precedenti sentenze occorre dimostrare che nella pronuncia anteriore sia stata resa una valutazione diretta e incidentale sulla responsabilità del singolo concorrente.
  • La difesa ha l'onere di allegare e, quando possibile, depositare i documenti essenziali a fondamento della ricusazione; contestazioni generiche o prive di elementi temporali certi sulla conoscenza del fatto pregiudicano la possibilità di ottenere l'annullamento della decisione sul punto.

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