Ordinanza n. 2897/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 2955 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Sesta, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Piedimonte Matese, n. 19 del 17 giugno 2025, avente ad oggetto la “Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 388 R.D. 1265/1934, per la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile su linea EAV S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese, al fine di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione consiliare recante deroga alla fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione di un impianto di idrogeno rinnovabile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e operatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comitato civico ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Ha dedotto che l'esecuzione della sentenza avrebbe consentito l'imminente realizzazione dell'impianto, con pregiudizio grave e irreparabile per l'interesse alla salute, qualificato come interesse costituzionalmente tutelato, non suscettibile di adeguata compensazione risarcitoria e riferibile a una pluralità indeterminata di residenti. Nel giudizio si sono costituiti il Comune, l'Ente Autonomo Volturno, le amministrazioni statali, l'azienda sanitaria e una società privata; l'Ente Autonomo Volturno e la società privata hanno proposto ricorsi incidentali. L'ordinanza decide esclusivamente l'istanza cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per difetto del periculum in mora. Il pregiudizio è stato ritenuto prospettato in termini meramente generici: l'appellante si è limitata ad affermare che il danno sarebbe in re ipsa e che l'intervento potrebbe iniziare imminentemente, senza dimostrare uno specifico pregiudizio caratterizzato da gravità e irreparabilità derivante dall'esecuzione della sentenza nelle more della decisione di merito. La valutazione non definisce il merito dell'appello né la legittimità della deroga alla fascia di rispetto cimiteriale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata con riferimento ai presupposti della tutela cautelare, in particolare alla necessità di dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza non può essere concessa quando il periculum in mora sia affermato in modo generico, senza la dimostrazione di un pregiudizio concreto connotato da gravità e irreparabilità.
- La mera allegazione della natura costituzionalmente tutelata dell'interesse coinvolto, dell'imminenza dell'intervento o della riferibilità del pregiudizio a una pluralità indeterminata di soggetti non dimostra, di per sé, il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare.
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