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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12100/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall’installazione, da parte di due condomini, di un manufatto nel cortile antistante la loro abitazione situata al piano seminterrato, manufatto ritenuto dal condominio appoggiato al muro condominiale, idoneo a creare pericolo di intrusione e a ledere il decoro architettonico dell’edificio. Il Tribunale aveva accolto la domanda del condominio, ordinando la rimozione. La Corte d’appello, invece, in riforma, ha rigettato la domanda condominiale e ha escluso sia la lesione del decoro architettonico, sia il pericolo di intrusioni e di compromissione della sicurezza/stabilità dell’edificio. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., del d.P.R. 380/2001, degli artt. 62 e 194 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe considerato le risultanze della CTU, secondo cui il manufatto avrebbe le dimensioni e le caratteristiche di una vera e propria abitazione aggiuntiva realizzata senza autorizzazioni; 2) violazione dell’art. 14 Cost. e dell’art. 1102 c.c., oltre a omessa pronuncia e omesso esame della CTU, per non avere la Corte considerato il pericolo per la sicurezza dei condomini e per la statica dell’edificio; 3) violazione dell’art. 1102 c.c. in tema di decoro architettonico, nonché omesso esame della CTU e motivazione apparente, per avere la Corte escluso la lesione del decoro senza adeguata considerazione degli accertamenti peritali. Gli intimati hanno resistito con controricorso; una condomina intervenuta in appello non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati i tre motivi. Ha affermato che la valutazione della lesione del decoro architettonico e dell’eventuale pregiudizio all’uso comune o alla sicurezza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifiche violazioni di legge, non ravvisati nel caso. Ha precisato che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non gli elementi istruttori o la consulenza tecnica in sé; nel caso concreto, la CTU era stata comunque considerata nella motivazione della sentenza impugnata. Ha escluso anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché non risultava l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti né la violazione delle regole legali di valutazione della prova. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, ritenendo la decisione d’appello congruamente argomentata. Infine, ha rilevato che la dedotta violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione se il contrasto passa attraverso l’applicazione di una norma di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del condominio ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non era fondata, perché la decisione d’appello aveva effettivamente deciso sulle domande proposte.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violata quando il giudice fonda la decisione su prove ritualmente acquisite; la doglianza è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a prove legali un valore diverso da quello stabilito dalla legge o disattende le regole legali di valutazione, non quando si contesta il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La violazione di legge presuppone un errore di ricognizione della fattispecie astratta o un problema interpretativo della norma, non una diversa lettura dei fatti di causa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è limitato alle anomalie estreme della motivazione, come motivazione apparente o mancante, non al mero difetto di sufficienza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda le risultanze istruttorie o la consulenza tecnica in quanto tale.

  • art. 14 Cost.

    La denunciata violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione se il contrasto passa attraverso una norma di legge, dovendosi eventualmente prospettare la questione in termini di legittimità costituzionale.

  • art. 1102 c.c.

    L’uso della cosa comune da parte del singolo condomino è ammesso purché non alteri il decoro architettonico e non pregiudichi il pari uso o la sicurezza degli altri condomini; la verifica è di merito.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica; la Corte non ravvisa violazioni poiché la CTU è stata considerata dal giudice di merito.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica; non emerge una sua violazione, poiché non è stato dimostrato un uso irregolare della CTU.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’illegittimità del manufatto, ma la Corte non ha ravvisato un vizio di legittimità della sentenza impugnata sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro rispetto al quale va commisurato l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002, che disciplina l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La valutazione della lesione del decoro architettonico condominiale e del pregiudizio alla sicurezza o al pari uso delle parti comuni è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o della consulenza tecnica d’ufficio come tale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di uso di prove non introdotte dalle parti o di violazione delle regole legali di valutazione della prova, non quando si contesta il merito della ricostruzione fattuale.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione complessiva del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale.
  • La deduzione di una violazione costituzionale non può essere proposta direttamente come motivo di ricorso per cassazione se richiede il tramite dell’applicazione di una norma di legge; in tal caso occorre eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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