Cassazione Civile, Ordinanza n. 04018/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 20803/2025, i difensori della società contribuente avevano chiesto, nella memoria depositata il 27 marzo 2025, la distrazione delle spese in loro favore in quanto antistatari. Nel dispositivo dell'ordinanza, però, la condanna alle spese di legittimità era stata disposta in favore della società e non nei confronti dei difensori. Gli avvocati hanno quindi proposto istanza di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. La Corte ha esaminato il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sulla distrazione e ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e successiva, secondo cui la domanda di distrazione non costituisce domanda autonoma e può essere corretta con il procedimento di rettifica anche davanti alla Cassazione. Ha inoltre rilevato che la richiesta era stata tempestivamente formulata e che l'ordinanza conteneva effettivamente un errore materiale per mancata trasposizione della statuizione di distrazione nel dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo dell'ordinanza n. 20803/2025, le parole "in favore della Carvin s.r.l." siano sostituite con le parole "in favore degli avvocati Luigi Ferdinando Berardi e Marco De Rossi, dichiaratisi antistatari". Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, in considerazione della sua natura speciale e dell'assenza di opposizione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente agli avvocati di stare in giudizio se stessi, nella specie come difensori ricorrenti del procedimento di correzione.
art. 93, comma 2, c.p.c.
la procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese, richiamata per l'ipotesi in cui la parte abbia soddisfatto il credito del difensore.
art. 287 c.p.c.
costituisce il rimedio per la correzione degli errori materiali anche in caso di omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
regola il procedimento di correzione degli errori materiali applicato alla decisione della Cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
estende il rimedio della correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
dopo la riforma del d.lgs. n. 149/2022, il procedimento in Cassazione si svolge in forma camerale secondo questa disposizione, in combinato con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
d.lgs. n. 149 del 2022
ha reso non più applicabile il previgente procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., sostituendolo con il modello camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio ordinario non è l'impugnazione, ma la correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La domanda di distrazione delle spese non ha natura di autonoma domanda di merito: la sua omissione integra un errore materiale suscettibile di correzione, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
- La richiesta di distrazione può ritenersi validamente proposta anche se non contiene una formale dichiarazione espressa di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, potendo tale contenuto essere implicito nella domanda.
- L'istanza di distrazione può essere formulata tempestivamente anche con la memoria illustrativa nel procedimento camerale di legittimità, non essendo configurabile un concreto interesse della controparte a contrastarla ai fini del contraddittorio sulle spese distrattarie.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si pronuncia sulle spese quando non sia individuabile una vera soccombenza tra le parti e manchi opposizione dell'intimato.
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