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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29587/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione, articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., contro la sentenza di assoluzione del Giudice di pace di Cassino (5/12/2024). Il Procuratore generale censura la manifesta illogicità della motivazione: il giudice avrebbe ritenuto dubbio l'esistenza di un giustificato motivo per non ottemperare all'ordine del Questore senza indicare gli elementi a fondamento di tale dubbio; avrebbe erroneamente invertito l'onere probatorio circa l'allegazione del giustificato motivo; avrebbe assunto che la presunta impossidenza economica impedisse il viaggio verso la Georgia senza verifiche istruttorie; inoltre il ricorso solleva la questione della rilevanza della mancata traduzione del decreto di espulsione ma tale profilo non è stato specificamente censurato nel ricorso principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato una motivazione contraddittoria e perplessa nel Giudice di pace che ha prospettato due alternative (presunta illegittimità del decreto per mancata traduzione e impossibilità di ottemperare per mancanza di mezzi) senza coerente gerarchia logico-giuridica. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa all'illegittimità della traduzione: dagli atti emergeva che l'imputato aveva dichiarato di parlare e comprendere l'italiano e il decreto era stato tradotto in inglese, lingua prevista dall'art.13, comma 7, d.lgs. 286/1998 ove non sia possibile tradurre nella lingua conosciuta; inoltre non risultava che la difesa avesse dedotto l'inidoneità della traduzione. Sul punto del "giustificato motivo" la Corte ha censurato la sentenza per carenza motivazionale: il giudice non ha verificato se la situazione fosse di mero disagio socio-economico (di regola non idoneo a escludere il reato) oppure di assoluta impossidenza o di mancato rilascio dei documenti da parte della competente autorità diplomatica/consolare (circostanze che possono costituire giustificato motivo ai sensi dell'art. 14, commi 5 e 5-bis). Per queste ragioni la sentenza è stata annullata e rinviata al Giudice di pace di Cassino in diversa persona per nuovo esame, limitatamente al profilo della sussistenza del giustificato motivo dell'inosservanza dell'ordine di espulsione.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    La formula di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" è stata utilizzata dal giudice per richiamare il difetto dell'elemento psicologico; la Cassazione ricorda l'ordine logico previsto dall'art. 530 (accertamento dell'esistenza del fatto prima della valutazione delle cause di non punibilità).

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola

    Prevede le lingue in cui deve essere tradotto il decreto di espulsione; la Corte ha ritenuto che la traduzione in inglese fosse conforme alla norma e che dagli atti risultasse la conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato, rendendo infondata la censura sulla mancata traduzione.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Norma che disciplina l'inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato (fattispecie contestata): la valutazione della sussistenza del "giustificato motivo" è centrale per escludere la rilevanza penale della condotta.

  • art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede le conseguenze e i rapporti con le autorità diplomatiche/consolari (rilascio documenti, biglietti etc.); la Corte ha richiamato che l'eventuale mancato rilascio dei documenti da parte delle autorità competenti può costituire giustificato motivo, che però deve essere provato o almeno allegato dall'interessato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha accolto il ricorso in quanto la motivazione della sentenza di merito è risultata contraddittoria e carente sui punti decisivi.

Massime di principio

  • Se un giudice assolva evocando sia un vizio formale/amministrativo del provvedimento sia una situazione personale che rende impossibile ottemperare, deve indicare chiaramente quale delle due ragioni sia prevalente e motivare coerentemente la formula di proscioglimento.
  • La mancata traduzione del decreto di espulsione è rilevante solo se emergono elementi idonei a dimostrare che lo straniero non ha potuto comprendere il contenuto; la conoscenza della lingua può essere desunta dagli atti di polizia giudiziaria (es. elezione di domicilio, dichiarazioni), e la traduzione in inglese è ammessa dall'art.13, comma 7 d.lgs. 286/1998 ove non sia possibile tradurre nella lingua conosciuta.
  • Il mero disagio socio-economico non configura di per sé un "giustificato motivo" idoneo a escludere il reato di inosservanza dell'ordine del Questore: l'onere di allegazione circa ostacoli rilevanti è a carico dell'interessato e il giudice deve valutare specifiche situazioni ostative di particolare rilevanza (es. assoluta impossidenza, mancato rilascio di documenti da parte del consolato).
  • Il giudice di merito, prima di assolvere per giustificato motivo, deve effettuare (o disporre) tutte le verifiche istruttorie necessarie per accertare se l'impossibilità di ottemperare sia effettiva (ad es. richieste al consolato, prova di mancanza di mezzi, tentativi di ottenere documenti/biglietti).
  • In presenza di motivazione contraddittoria o carente su punti decisivi (es. oneri di allegazione, verifica degli elementi) la Corte di cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame da parte di diverso giudice.

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