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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08440/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte del Ministero competente, di un contributo pubblico concesso provvisoriamente e poi definitivamente a una società per un programma di investimenti produttivi in area agevolata. Secondo gli accertamenti richiamati nei provvedimenti amministrativi e nelle sentenze di merito, l’erogazione sarebbe stata ottenuta mediante documentazione falsa, dichiarazioni non veritiere e simulazione di operazioni societarie, in particolare per far apparire avvenuti acquisti di impianti, macchinari, suolo e opere murarie e per rappresentare una fittizia disponibilità di capitale proprio. La società ha impugnato la revoca sostenendo che il programma imprenditoriale fosse comunque stato integralmente realizzato, soprattutto quanto all’incremento occupazionale, e che le irregolarità contestate non fossero, alla luce del principio di proporzionalità e del richiamo all’art. 1455 c.c., abbastanza gravi da giustificare la revoca dell’intero beneficio. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1453 e 2697 c.c., invocando una valutazione proporzionata della gravità delle mancanze rispetto alla finalità pubblica perseguita. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse correttamente valorizzato le prove e le presunzioni documentali offerte per dimostrare l’effettiva realizzazione del progetto e l’erroneità degli accertamenti posti a base della revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, in contrasto con l’accertamento del giudice di merito, il quale aveva invece ritenuto non dimostrato dalla società il sostenimento delle spese ammesse a contributo e l’effettivo apporto del capitale necessario. Ha inoltre osservato che la società non aveva contestato in modo specifico le irregolarità e che la doglianza sulla proporzionalità della revoca finiva per investire un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente in collegamento con il principio di proporzionalità e con la disciplina della rilevanza dell’inadempimento nel rapporto contrattuale, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura perché volta a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare l’accertamento di merito sulla mancata dimostrazione delle spese e del capitale richiesti dal programma.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di non scarsa importanza dell’inadempimento e come espressione del principio di proporzionalità; la Corte ha considerato la doglianza inammissibile perché implicante una rivalutazione del fatto e della gravità delle irregolarità.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, quindi non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso il vizio dedotto perché la contestazione investiva l’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del deposito di memoria da parte della banca, senza incidere sul decisum.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di presunzioni, miri in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione della gravità delle irregolarità che giustificano la revoca di un beneficio pubblico, quando implichi un apprezzamento delle risultanze istruttorie e della concreta incidenza delle condotte sul programma finanziato, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Chi contesta una revoca di contributo pubblico deve dimostrare in modo specifico l’effettiva esecuzione delle prestazioni e dei presupposti richiesti per l’erogazione; la mera allegazione dell’avvenuto raggiungimento di alcuni obiettivi del progetto non basta a superare l’accertamento della mancanza dei requisiti sostanziali.
  • Il richiamo al principio di proporzionalità o alla non scarsa importanza dell’inadempimento non consente, di per sé, di sostituire al giudizio del merito una diversa valutazione della rilevanza delle irregolarità accertate, quando la doglianza presupponga una ricognizione fattuale alternativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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