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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28993/2020 del 17/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risoluzione di un contratto di donazione della nuda proprietà con onere modale (assistenza) promossa da Pellegrina Cocca contro i donatari (consorti Laureti-Mazzardo) per mancato adempimento del modus. In primo grado e in appello la domanda venne respinta. In cassazione la ricorrente impugna la sentenza d'appello con quattro motivi: (1) errata qualificazione del negozio come donazione modale (anziché contratto synallagmatico) e inadeguata motivazione; (2) errata esclusione dell'applicabilità della clausola risolutiva espressa alla donazione e mancato esame della condizione risolutiva; (3) omesso esame di prove documentali e dell'interrogatorio formale; (4) errore nel ritenere nuova in appello la domanda di risarcimento danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la censura sulla qualificazione del negozio è mera prospettazione alternativa non ammissibile in sede di legittimità; la clausola risolutiva espressa non può essere applicata come tale alla donazione e la soluzione adottata dai giudici di merito (che interpretano la clausola alla luce della disciplina di cui all'art. 795 c.c.) è congrua; la valutazione del materiale probatorio è fatto di merito non sindacabile in sede di legittimità; la domanda di risarcimento in appello rappresentava mutazione del petitum. Per tali ragioni il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata a rimborsare le spese di giudizio di cassazione (liquidate in € 5.200,00 più accessori e rimborso forfetario del 15%) e al pagamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un vizio di qualificazione del negozio; la Corte osserva che la censura si risolve in una tesi alternativa e non in un motivo di legittimità adeguatamente dedotto, con conseguente inammissibilità/infondamento.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ricorda i limiti dell'art. 360 n.5 (motivazione) e ritiene che la ricorrente non abbia prospettato un vizio per omesso esame di fatti rilevanti ma una mera alternativa di qualificazione, quindi la censura è inammissibile.

  • art. 793 c.c.

    Citato in relazione agli oneri probatori e alle modalità di escussione degli obblighi; la Corte non rileva violazione delle regole probatorie richiamate dalla ricorrente.

  • art. 1353 c.c.

    Riferito al tema della prova delle obbligazioni; la Corte territoriale ha valutato congruamente il materiale probatorio e la Cassazione non sindaca il giudizio di merito.

  • art. 795 c.c.

    Norma richiamata quale disciplina applicabile al caso di inadempimento dell'onere in donazione modale: la Corte conferma l'orientamento che esclude la possibilità di una clausola risolutiva espressa nella donazione e interpreta eventuali pattuizioni come richiamo alla disciplina di cui all'art. 795 (risoluzione per inadempimento dell'onere su istanza del donante o dei suoi eredi).

  • art. 115 c.p.c.

    Norma sui mezzi di prova: la Corte territoriale ha valutato il compendio probatorio nel suo insieme; la Cassazione ritiene la valutazione di merito non sindacabile.

  • art. 116 c.p.c.

    Regola il sindacato in sede di legittimità delle valutazioni probatorie: la Corte di Cassazione conferma che la valutazione prudente del giudice del merito è vincolante in questa sede.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto inidoneo il richiamo alla luce della qualificazione del negozio e della mancanza di inadempimento imputabile ai donatari.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato con riguardo alla pretesa risarcitoria; la Corte ha ritenuto che la domanda di risarcimento in appello configurasse novazione del petitum rispetto alla domanda originaria e quindi non rilevante per l'esito del ricorso principale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di gravame; la Corte ritiene infondate le censure connesse alla nuova domanda introdotta in appello.

  • DPR 115/2002 art.13 comma 1 quater

    Riferimento formale sulla sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • Cass. n. 7679/1986

    Giurisprudenza di riferimento utilizzata dalla Corte d'appello e richiamata in cassazione per sostenere la compatibilità della qualificazione 'donazione modale' con l'onere modale, valorizzando il nomen iuris e lo spirito di liberalità dell'atto.

  • Cass. n. 8051/1990

    Richiamata in tema di possibilità delle parti di individuare l'adempimento come condizione, con la conseguenza che la prova di tale volontà pattizia spetta alle parti; la Cassazione conferma che, se la volontà non è provata, la questione resta di fatto e di merito.

  • Cass. n. 10074/1993

    Ulteriore precedente richiamato sul tema della qualificazione delle obbligazioni/condizioni contrattuali e dell'onere probatorio.

  • Cass. sez.2 n. 9330/2011

    Giurisprudenza che ammette la possibilità di risoluzione per inadempimento dell'onere nella donazione; la Corte di legittimità nel caso però segnala che tale soluzione va letta alla luce dell'art. 795 c.c. e non come piena compatibilità di una clausola risolutiva espressa nella donazione.

  • Cass. sez.2 n. 14120/2014

    Precedente che esclude la possibilità di apporre alla donazione una clausola risolutiva espressa; citato dalla Corte come principio cui dare continuità.

Massime di principio

  • La qualificazione del negozio (donazione modale vs contratto sinallagmatico) è questione di merito e deve essere adeguatamente dedotta e motivata nelle fasi di causa: in sede di legittimità non sono ammesse mere tesi alternative prive di specifica base probatoria o di censura puntuale della motivazione.
  • La clausola di risoluzione espressa è, secondo orientamento consolidato citato dalla Corte, incompatibile con la donazione nella forma tipica: eventuali pattuizioni sull'adempimento dell'onere devono essere valutate secondo la disciplina speciale (art. 795 c.c.) e su istanza del donante o suoi eredi.
  • La valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti (es. chi ha impedito l'adempimento dell'onere) spettano al giudice del merito; la Corte di Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto ma non riadegua il giudizio sulle prove se motivato.
  • Le dichiarazioni della parte (autodichiarazioni) hanno valore probatorio limitato: non possono sostituire prova idonea e il giudice può preferire altri elementi probatori (testimonianze, condotta concreta delle parti).
  • Se in appello viene formulata una domanda che modifica il petitum originario (es. un risarcimento del tutto svincolato dall'accertamento di inadempimento), quella domanda può essere considerata nuova e valutata separatamente; la sua ammissibilità e rilevanza dipendono dalla correttezza procedurale e dall'anticipata deduzione nel merito.
  • Il rimedio per l'inadempimento dell'onere nella donazione segue un percorso probatorio e sostanziale specifico: la parte che invoca la risoluzione deve dimostrare l'inadempimento non imputabile a chi lo avrebbe dovuto eseguire, tenendo conto dell'eventuale rifiuto o ostacolo posto dal donante.

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