Cassazione Civile, Ordinanza n. 01317/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF 2007, riferita a somme assoggettate a tassazione separata in relazione a un’indennità di fine rapporto di lavoro dipendente. I contribuenti, quali eredi del destinatario originario, avevano contestato dinanzi al giudice tributario la validità della pretesa e della procedura di riscossione, deducendo: la nullità della notifica della cartella perché effettuata quando il destinatario era già deceduto, la mancata preventiva comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo in materia di controlli automatizzati, la decadenza dell’azione di riscossione per tardiva notifica della cartella e ulteriori profili relativi alla sottoscrizione dell’atto da parte di funzionario non legittimato. La C.T.R. aveva rigettato l’appello ritenendo, tra l’altro, che alcune doglianze non fossero state adeguatamente confutate. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: i primi due sulla nullità della notifica per decesso del destinatario; il terzo e il quinto contro la motivazione della C.T.R. che aveva escluso l’esistenza di specifiche censure in appello in ordine alla mancata comunicazione di irregolarità e alla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973; il quarto per omesso esame del fatto relativo all’affermato invio della comunicazione di irregolarità senza prova del recapito.
La decisione
La Corte ha dichiarato già inammissibili i primi due motivi con precedente decisione delle Sezioni Unite e, per il residuo, ha accolto il terzo e il quinto motivo, assorbendo il quarto. Ha cassato la sentenza della C.T.R. del Lazio limitatamente ai capi investiti dai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è stato il difetto di motivazione della sentenza d’appello, che si era limitata a un generico richiamo alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche doglianze formulate dagli appellanti sulla necessità della comunicazione preventiva di irregolarità e sulla decadenza.
Norme richiamate
art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica al domicilio del de cuius è consentita solo se effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi; la censura in cassazione è stata però dichiarata inammissibile dalle Sezioni Unite per errore percettivo sul dato del decesso.
art. 8 L. n. 890 del 1982
Richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della notifica effettuata come per irreperibilità temporanea di un soggetto in realtà già deceduto; motivo dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite.
art. 149 c.p.c.
Invocato insieme all’art. 8 L. n. 890 del 1982 in relazione alle modalità della notificazione postale.
art. 1, comma 412, L. n. 311 del 2004
In tema di controlli automatizzati e redditi soggetti a tassazione separata, impone la preventiva comunicazione di irregolarità al contribuente; la sua omissione comporta nullità dell’iscrizione a ruolo/provvedimento di liquidazione.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Richiamato quale base dell’obbligo di preventiva comunicazione al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, che non può essere meramente apparente o per relationem senza effettivo esame delle censure.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata per i motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Norma invocata per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per la decadenza dalla notifica della cartella, in particolare con riferimento al termine quadriennale per somme soggette a tassazione separata.
art. 113 c.p.c.
Richiamato con riferimento al principio iura novit curia.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sua violazione, insieme all’art. 61 del medesimo decreto e all’art. 118 disp. att. c.p.c., determina nullità della sentenza tributaria completamente carente di motivazione sulle critiche dell’appellante.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria in appello.
Corte cost. n. 37 del 2015
Richiamata nel ricorso per contestare la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura che cumuli in modo non incompatibile violazione di legge e vizio di motivazione non è inammissibile se dalla sua formulazione è comunque possibile distinguere con chiarezza le doglianze e valutarle separatamente.
- Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a un generico richiamo alla decisione di primo grado senza dare conto delle specifiche censure mosse dall’appellante e delle ragioni della loro infondatezza.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente, attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado e il contenuto della decisione di appello, di individuare il thema decidendum e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in mancanza di tale verifica la decisione va cassata.
- In materia di controlli automatizzati su redditi soggetti a tassazione separata, l’amministrazione deve inviare preventivamente la comunicazione di irregolarità al contribuente; l’omissione di tale adempimento comporta la nullità dell’iscrizione a ruolo/provvedimento di liquidazione.
- Quando la doglianza investe la mancata confutazione, in appello, di uno specifico motivo decisivo sulla decadenza o sulla comunicazione preventiva, il giudice di secondo grado deve confrontarsi espressamente con tale censura e non può limitarsi a dichiarare apoditticamente l’assenza di contestazioni.
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