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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 2117 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Riscossione - Invio diretto della cartella di pagamento - Applicazione norme sul servizio postale ordinario. (1° massima). Notificazioni - Avviso di intimazione - Efficacia interruttiva della prescrizione. (2° massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava la validità della notifica della cartella di pagamento/avviso di intimazione e la conseguente decorrenza o interruzione della prescrizione per tributi (Irap e Iva). Il ricorrente sosteneva presumibilmente l'invalidità della notifica o la prescrizione del credito. Il giudice ha esaminato il metodo di notifica previsto dall'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 (invio diretto da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e ha chiarito che per tale ipotesi trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario (e non la legge n. 890/1982). Sulla base della ritualità della notifica dell'avviso di intimazione, il giudice ha ritenuto che la notifica fosse valida e che avesse effetto interruttivo della prescrizione. Quanto al termine prescrizionale, per tributi come Irap e Iva, in mancanza di diversa previsione, trova applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., e non il quinquennio previsto dall'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.

La decisione

La sentenza ha dichiarato valida la notifica effettuata mediante invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, applicando le norme del servizio postale ordinario. Ha inoltre dichiarato rituale l'avviso di intimazione e ne ha riconosciuto l'efficacia interruttiva della prescrizione. Pertanto la pretesa di estinzione per decorso del termine prescrizionale del ricorrente è stata rigettata e il credito tributario è stato ritenuto ancora efficiente (prescrizione ordinaria decennale per Irap e Iva).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 26, co. 1

    art. 26, comma 1, seconda parte

    La disposizione che autorizza il concessionario ad inviare direttamente la cartella con raccomandata con avviso di ricevimento è stata interpretata nel senso che, in tal caso, si applicano le regole del servizio postale ordinario per la notificazione.

  • Legge n. 890/1982

    La legge sul servizio postale svolta da Poste Italiane non si applica alla fattispecie dell'invio diretto della cartella da parte del concessionario; si devono applicare invece le norme del servizio postale ordinario.

  • Codice civile, art. 2946

    È richiamato come norma che fissa il termine prescrizionale ordinario (decennale) applicabile, in mancanza di specifiche previsioni, ai crediti tributari quali Irap e Iva.

  • Codice civile, art. 2948, co. 1, n. 4

    La disposizione che prevede l'estinzione per decorso quinquennale non è stata ritenuta applicabile alla cartella per Irap e Iva; quindi non opera il quinquennio di estinzione per la fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è inviata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, per valutare la validità della notifica si applicano le regole del servizio postale ordinario; non può essere richiamata la disciplina della legge n. 890/1982 come alternativa.
  • L'avviso di intimazione, se notificato secondo le regole sopra indicate, è rituale e produce effetto interruttivo della prescrizione del credito tributario.
  • Per tributi come Irap e Iva, in assenza di norme speciali, si applica il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; non è possibile ricondurre tali cartelle alla disciplina dell'estinzione quinquennale prevista dall'art. 2948 co.1 n.4 c.c.
  • In casi analoghi il contribuente che intenda contestare l'efficacia della notifica dovrebbe puntare su vizi formali o procedurali specifici della spedizione secondo le regole del servizio postale ordinario (es. mancanza dell'AR, difformità nella data di spedizione attestata), poiché la sola circostanza dell'invio diretto da parte del concessionario non ne inficia la validità.
  • Per calcolare la prescrizione è fondamentale verificare la data di interruzione (es. data di notifica dell'avviso di intimazione) e non presumere automaticamente l'applicazione di termini più brevi; conservare e produrre le ricevute e le evidenze postali è essenziale per dimostrare (o confutare) l'interruzione.

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