Regolamento (UE) 2025/723
Regolamento delegato (UE) 2025/723 della Commissione, del 6 febbraio 2025, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e per l’assegnazione nell’EU ETS di quote per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato rende operativa la misura di sostegno ETS prevista per l’aviazione dalla direttiva 2003/87/CE, fissando il metodo di calcolo delle differenze di prezzo tra carburanti ammissibili e cherosene fossile. Stabilisce inoltre la procedura con cui gli operatori di trasporto aereo commerciale possono richiedere quote, i dati da comunicare, i termini annuali e il meccanismo di riduzione proporzionale se le quote disponibili non bastano. Il testo disciplina anche la comunicazione volontaria dei prezzi effettivamente pagati, la riservatezza, la visibilità del sostegno e l’aggiornamento annuale da parte della Commissione.
Norme dettagliate per il calcolo annuale della differenza di prezzo tra carburanti ammissibili per l’aviazione e cherosene fossile e per l’assegnazione di quote EU ETS agli operatori di trasporto aereo commerciale che utilizzano tali carburanti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori di trasporto aereo commerciale, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, che utilizzano carburanti ammissibili per l’aviazione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 e che effettuano voli subsonici soggetti all’obbligo di restituzione delle quote EU ETS oppure i voli di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Riguarda il calcolo e l’assegnazione di quote a valere sulla riserva di 20 milioni di quote prevista dalla direttiva 2003/87/CE; non si applica alle ipotesi in cui l’operatore decida di non chiedere il sostegno. Restano fermi il diritto UE in materia di concorrenza e le regole di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2405 per i dati sui prezzi del carburante.
Norme dettagliate per il sostegno ETS ai carburanti ammissibili per l’aviazione
Il regolamento delegato (UE) 2025/723 completa la direttiva 2003/87/CE disciplinando il meccanismo di assegnazione di quote EU ETS destinato a coprire parte della differenza di prezzo tra cherosene fossile e carburanti ammissibili per l’aviazione. La misura si inserisce nel quadro della decarbonizzazione del trasporto aereo e dell’allineamento dell’EU ETS agli obiettivi climatici dell’Unione, con utilizzo di una riserva massima di 20 milioni di quote per il periodo 2024-2030.
Ambito e soggetti interessati
Il regolamento si applica agli operatori di trasporto aereo commerciale che utilizzano carburanti ammissibili per l’aviazione e che effettuano voli subsonici soggetti all’obbligo di restituzione delle quote oppure i voli di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Il supporto può essere richiesto solo per i quantitativi di carburante comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e solo se la comunicazione annuale delle emissioni è presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento.
Presentazione della domanda di quote
La domanda non richiede un’istanza autonoma: l’operatore la formula indicando nella comunicazione annuale delle emissioni i quantitativi verificati di carburante ammissibile utilizzati nell’anno precedente. L’operatore può anche dichiarare di non volere il sostegno. In questo modo il regolamento introduce una procedura semplificata, coerente con il calendario ordinario del monitoraggio e della comunicazione ETS.
Calcolo della differenza di prezzo
Il cuore del sistema è il calcolo annuale della differenza di prezzo tra carburante ammissibile e cherosene fossile. La formula tiene conto di quattro elementi: prezzo del carburante ammissibile, prezzo del cherosene fossile, prezzo ETS e differenza di tassazione. Il prezzo del carburante è determinato, se esiste, sulla base del prezzo di mercato pubblicato nella relazione tecnica dell’AESA; in alternativa, la Commissione può usare i prezzi effettivamente pagati dagli operatori oppure, in mancanza di dati sufficienti, un prezzo minimo di vendita determinato con un margine prudenziale del 10%.
Comunicazione dei prezzi effettivi e riservatezza
Dal 2026, per i carburanti utilizzati dal 1° gennaio 2025, gli operatori possono comunicare entro il 28 febbraio i prezzi effettivamente pagati, allegando contratti, fatture e prove della copertura integrale dei quantitativi dichiarati. La Commissione deve trattare tali dati in via riservata, ma se solo uno o due operatori comunicano i prezzi, essi possono essere considerati solo previa rinuncia scritta alla riservatezza entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della Commissione. I prezzi comunicati sono presi in considerazione soltanto se coprono almeno il 25% del quantitativo totale della rispettiva categoria o sottocategoria.
Determinazione del fabbisogno di quote e assegnazione finale
Le autorità competenti calcolano il fabbisogno di quote per ciascun operatore sommando i fabbisogni relativi alle diverse categorie di carburante, con arrotondamento al numero intero più vicino. Per i rifornimenti effettuati negli aeroporti espressamente indicati dall’articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, il livello di sostegno è particolarmente favorevole e arriva al 100%; per gli altri casi si applicano i livelli previsti nell’allegato. Entro il 15 giugno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i dati necessari per ciascun operatore.
Verifica della disponibilità e riduzione proporzionale
La Commissione verifica se la domanda complessiva rientra nella disponibilità residua della riserva di quote. Se il fabbisogno supera le quote disponibili, la Commissione calcola un fattore di riduzione uniforme da applicare a tutti gli operatori interessati. Le autorità competenti ricalcolano quindi l’assegnazione definitiva e la notificano alla Commissione, che adotta la decisione finale entro il 31 agosto e aggiorna il registro dell’Unione e il catalogo degli atti della direttiva 2003/87/CE.
Correzioni, concorrenza e visibilità
Eventuali correzioni delle quote assegnate si effettuano utilizzando o restituendo quote della riserva; se la riserva è esaurita, non è possibile effettuare correzioni che richiedano quote aggiuntive. Il regolamento precisa inoltre che le sue disposizioni non pregiudicano il diritto UE in materia di concorrenza. Gli operatori che ricevono sostegno devono rendere visibile il contributo UE nelle comunicazioni al pubblico, nelle relazioni annuali, nelle dichiarazioni di sostenibilità e, in generale, usando l’etichetta prevista, l’emblema dell’Unione e l’importo del sostegno.
Allegato: sottocategorie di carburanti ammissibili
L’allegato elenca dieci sottocategorie, tra cui combustibili rinnovabili di origine non biologica, biocarburanti avanzati, idrogeno rinnovabile per l’aviazione, idrogeno a basse emissioni di carbonio e carburanti sintetici per l’aviazione non fossili a basse emissioni di carbonio. A ciascuna sottocategoria è associato un livello di sostegno diretto EU ETS, generalmente del 95%, 70% o 50%, con aumento al 100% per i casi di rifornimento negli aeroporti indicati dalla direttiva 2003/87/CE.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di applicazione
Il regolamento stabilisce le norme per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra carburanti ammissibili per l’aviazione e cherosene fossile e per l’assegnazione di quote ai sensi dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. La misura copre l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione da parte degli operatori di trasporto aereo commerciale nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2030.
Domanda di assegnazione tramite comunicazione delle emissioni
La richiesta di quote avviene comunicando i quantitativi verificati di carburanti ammissibili per l’aviazione utilizzati nell’anno di comunicazione nella relazione annuale sulle emissioni, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. La domanda è valida solo se la comunicazione annuale è presentata all’autorità competente entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di comunicazione. Gli operatori possono anche dichiarare espressamente di non chiedere l’assegnazione.
Definizioni rilevanti
Sono richiamate le definizioni di operatore di trasporto aereo commerciale della direttiva 2003/87/CE, di carburante ammissibile per l’aviazione, di livelli minimi armonizzati di tassazione della direttiva 2003/96/CE e di relazione tecnica dell’AESA pubblicata ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405.
Metodo di calcolo della differenza di prezzo
La differenza di prezzo annua è determinata come prezzo del carburante ammissibile per l’aviazione meno il costo del cherosene fossile, del prezzo ETS e della differenza di tassazione. Il prezzo del carburante ammissibile è ricavato, se disponibile, dal prezzo di mercato pubblicato nella relazione tecnica dell’AESA; in mancanza, si usano i prezzi comunicati dagli operatori se coprono almeno il 25% del quantitativo totale della categoria o sottocategoria, altrimenti il prezzo minimo di vendita determinato dalla Commissione con un margine del 10% sui migliori dati disponibili e sulle stime dei costi di produzione dell’AESA. Il prezzo del cherosene fossile deriva dalla relazione tecnica dell’AESA o, se assente, dai migliori dati disponibili; il prezzo ETS è calcolato applicando il fattore di emissione del kerosene per aeromobili al prezzo medio ponderato delle aste ETS dell’anno civile precedente. I valori sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale entro il 31 maggio di ogni anno.
Comunicazione volontaria dei prezzi effettivamente pagati
Dal 2026, per carburanti utilizzati dal 1° gennaio 2025, gli operatori possono comunicare entro il 28 febbraio i prezzi effettivamente pagati per il carburante dell’anno precedente. Devono allegare documentazione sufficiente, inclusi contratti e fatture, che colleghi il carburante all’operatore e dimostri la copertura dell’intero quantitativo comunicato in tutte le località di rifornimento. La Commissione può escludere i prezzi se le prove sono insufficienti o inattendibili. I dati sono trattati in riservatezza; se solo uno o due operatori comunicano i prezzi, questi sono considerati solo previa rinuncia scritta alla riservatezza entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Entro il 30 aprile la Commissione comunica agli Stati membri quali operatori hanno presentato prezzi comunicati.
Calcolo del quantitativo di quote da assegnare
Le autorità competenti calcolano per ciascun operatore il fabbisogno di quote sommando il fabbisogno relativo a ciascun carburante o sottocategoria, arrotondato al numero intero più vicino. Per i rifornimenti in aeroporti di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, il fabbisogno si calcola con il livello di sostegno diretto previsto per la sottocategoria; per gli altri aeroporti si applica la formula che tiene conto della differenza di prezzo e del prezzo medio delle quote. Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il 15 giugno, i dati sull’operatore, i quantitativi di carburante e il fabbisogno calcolato.
Verifica della disponibilità e fattore di riduzione
La Commissione aggrega il fabbisogno complessivo e verifica se sia coperto dalle quote residue della riserva di 20 milioni di quote. Se la domanda supera la disponibilità, calcola un fattore di riduzione da applicare uniformemente a tutti gli operatori interessati; le autorità competenti ricalcolano l’assegnazione definitiva e la notificano alla Commissione. La decisione finale di assegnazione è adottata entro il 31 agosto di ogni anno e le modifiche sono inserite nel registro dell’Unione e nel catalogo degli atti della direttiva 2003/87/CE.
Procedura di correzione
Eventuali correzioni successive delle quote assegnate sono effettuate utilizzando o restituendo quote della riserva. Se la riserva è esaurita, le correzioni che richiederebbero quote supplementari non sono effettuate.
Obblighi di visibilità del sostegno
Gli operatori che ricevono il sostegno devono rendere nota l’origine del finanziamento UE e garantirne la visibilità in modo coerente ed efficace, anche verso passeggeri, media e pubblico, nonché nelle dichiarazioni di sostenibilità e nelle relazioni annuali. Devono inoltre utilizzare l’etichetta "(co)finanziato dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE", l’emblema dell’Unione e l’importo del sostegno nelle attività di comunicazione, anche sui titoli di trasporto passeggeri e in luoghi visibili al pubblico.
Sottocategorie di carburante ammissibile per l’aviazione
L’allegato individua 10 sottocategorie di carburanti ammissibili, con livelli di sostegno diretto EU ETS pari in generale al 95%, 70% o 50%, e al 100% per i carburanti riforniti negli aeroporti di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE. Sono inclusi, tra gli altri, combustibili rinnovabili di origine non biologica, biocarburanti avanzati, idrogeno rinnovabile per l’aviazione, idrogeno a basse emissioni di carbonio e carburanti sintetici per l’aviazione non fossili a basse emissioni di carbonio.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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