Regolamento (UE) 2025/280
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/280 della Commissione, del 5 febbraio 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Yläsavolainen muurinpohjalettu (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/280 iscrive la denominazione «Yläsavolainen muurinpohjalettu» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come indicazione geografica protetta. La Commissione rileva che la domanda era stata presentata dalla Finlandia e pubblicata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, senza che siano pervenute opposizioni nei termini applicabili. L'atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Yläsavolainen muurinpohjalettu» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all'indicazione geografica «Yläsavolainen muurinpohjalettu» (IGP) e produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Riguarda l'iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Non disciplina, nel testo fornito, ulteriori categorie di prodotti o procedure generali, ma solo la registrazione di questa specifica IGP proveniente dalla Finlandia.
Iscrizione dell'indicazione geografica «Yläsavolainen muurinpohjalettu»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/280 della Commissione dà attuazione alla disciplina unionale sulle indicazioni geografiche e dispone l'iscrizione della denominazione «Yläsavolainen muurinpohjalettu» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come IGP. L'atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, richiamato espressamente quale base giuridica per la registrazione.
Contesto procedurale
Dai considerando risulta che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Finlandia ed era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime previgente sui prodotti agricoli e alimentari.
La Commissione rileva inoltre che, con riferimento alla domanda di registrazione, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla procedura in forza dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Sulla base di tali presupposti, la registrazione viene ritenuta opportuna.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 iscrive formalmente «Yläsavolainen muurinpohjalettu» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L'iscrizione ha quindi l'effetto di attribuire alla denominazione la tutela prevista dal sistema unionale delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto precisa, come di consueto per i regolamenti UE, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori economici, il provvedimento rileva perché consolida a livello unionale la protezione della denominazione «Yläsavolainen muurinpohjalettu» come IGP. La conseguenza pratica è l'inserimento della denominazione nel registro UE e l'attivazione del relativo regime di tutela nei confronti di usi non conformi, nei limiti e secondo le regole del regolamento (UE) 2024/1143 richiamato dall'atto.
Disposizioni principali
Iscrizione dell'IGP nel registro UE
L'articolo 1 dispone l'iscrizione dell'indicazione geografica «Yläsavolainen muurinpohjalettu» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Finlandia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 ed era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione indica inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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