Sentenza del 04/10/2016 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - IRES - Non si ritiene estranea ad una entità pubblica l'applicazione del valore recuperabile del solo elemento del valore d'uso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa svalutazione dell'avviamento operata in un'unica soluzione è stata contestata ai fini IRES. È stato affermato che l'assenza di finalità lucrative e di un lucro prospettico non rende estranea, per un'entità pubblica, l'applicazione del valore recuperabile determinato considerando il solo valore d'uso. Ne consegue la legittimità del recupero a tassazione, nei limiti della svalutazione non dimostrata secondo tale criterio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero a tassazione della svalutazione dell'avviamento, dedotta dalla società in un'unica soluzione. L'ente sosteneva che, non perseguendo finalità di lucro e non prevedendo quindi utili prospettici, la determinazione del valore recuperabile non potesse basarsi su prospettive di profitto. La questione era se, anche per un'entità pubblica priva di finalità lucrative, fosse applicabile il criterio del solo valore d'uso.
Norme richiamate
Disciplina IRES sulla svalutazione e deducibilità fiscale dell'avviamento
La svalutazione dell'avviamento rilevata contabilmente non è automaticamente deducibile ai fini IRES; deve essere supportata dai criteri di valutazione applicabili e da una perdita di valore effettivamente dimostrata.
Principi contabili sulla determinazione del valore recuperabile
Il valore recuperabile può essere determinato anche mediante il solo valore d'uso. Tale criterio può applicarsi anche a un'entità pubblica o non lucrativa, pur in assenza di prospettive di profitto, purché il valore d'uso sia concretamente determinabile.
Massime di principio
- La natura pubblica o non lucrativa di un ente non esclude automaticamente l'applicazione dei criteri ordinari di impairment e del valore recuperabile.
- L'assenza di finalità di lucro non giustifica, da sola, la deduzione integrale e immediata della svalutazione dell'avviamento.
- Una svalutazione dell'avviamento deve essere sostenuta da elementi oggettivi e da una valutazione coerente del valore recuperabile, anche quando il valore d'uso non è fondato su utili prospettici.
- In caso di contestazione fiscale, l'ente deve dimostrare con documentazione contabile e valutativa sia l'effettiva perdita di valore sia il metodo utilizzato per quantificarla.
- La deduzione in un'unica soluzione può essere disconosciuta se non rispetta i criteri fiscali e contabili applicabili o se non riflette una perdita di valore adeguatamente provata.
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