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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37402/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione alla confisca di due somme (€91.000,00 sequestrati il 14/10/2004 e €8.500,00 sequestrati il 14/09/2007) disposte con decreto di archiviazione per prescrizione dei reati. Il ricorrente deduceva insufficiente/mancata motivazione circa la sussistenza del reato di contrabbando e, soprattutto, circa il nesso di pertinenzialità e la qualificazione delle somme come "profitto" del reato; lamentava violazione del principio di innocenza e omissione di valutazione delle prove difensive sull'origine lecita del denaro (distinta di prelievo, contratto preliminare, dichiarazioni di terzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso (assorbendo il terzo) per vizio di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al giudice del rinvio, disponendo che quest'ultimo esponga motivazione specifica e concreta sui presupposti per la confisca ex art. 301 d.P.R. n. 43/1973 (ora art. 94 d.lgs. n. 141/2024), in particolare illustrando gli elementi fattuali che dimostrino il rapporto di derivazione causale delle somme dai fatti materiali di contrabbando e la qualificazione come vantaggio economico ottenuto in via diretta e immediata dal reato.

Norme richiamate

  • art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Norma speciale per la confisca nei reati di contrabbando: la confisca può essere disposta anche se il procedimento si conclude con archiviazione (es. prescrizione). La Corte richiede che il giudice dell'esecuzione motivi concretamente il nesso di pertinenzialità e la natura di profitto del bene.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina generale della confisca penale; richiamata per distinguere la confisca prevista dall'art. 301 DPR dalle altre forme di ablazione (es. confisca per sproporzione).

  • art. 94 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

    Nuova collocazione normativa sovrapponibile all'art. 301 DPR: conferma i criteri sostanziali per la confisca dei proventi di contrabbando; la Corte ordina di applicare i principi richiesti da tale norma nella motivazione.

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Definizione giurisprudenziale della nozione di "profitto del reato" come vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito; richiamata come parametro interpretativo che il giudice deve usare per motivare la confisca.

  • Sez. 3, n. 18535 del 08/02/2022 (Besputin) e altre pronunce consolidate

    Giurisprudenza consolidata che afferma la legittimità della confisca disposta con decreto di archiviazione per prescrizione nei reati di contrabbando, ma anche il diritto dell'interessato di contestare davanti al giudice dell'esecuzione la materialità del fatto e il nesso di pertinenzialità, richiedendo al giudice motivazione concreta.

Massime di principio

  • Se la confisca è disposta con decreto di archiviazione (anche per prescrizione), l'interessato può e deve poter contestare davanti al giudice dell'esecuzione sia la materialità del fatto che il nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a fornire motivazione specifica e concreta sugli elementi fattuali che dimostrino il rapporto di derivazione causale delle somme dal reato, soprattutto quando si qualifichino come "profitto" secondo la definizione delle Sezioni Unite (vantaggio economico diretto e immediato).
  • La semplice mancata dimostrazione della provenienza lecita delle somme da parte della difesa non è di per sè sufficiente a fondare la confisca: occorre ancorare la decisione a elementi probatori che colleghino il denaro al fatto materiale di contrabbando.
  • Il rinvenimento in flagranza o la disponibilità del denaro nel momento dell'arresto rafforzano la tesi del nesso, ma anche in tali casi il giudice deve spiegare concretamente perché quei fatti giustificano la qualificazione di "profitto".
  • Per somme sequestrate in epoca successiva ai fatti contestati (es. anni dopo), la confisca richiede prova che l'attività delittuosa fosse ancora in corso o che vi sia un nesso diretto con il reato al momento del sequestro; in assenza di tali elementi la confisca può risultare ingiustificata.
  • In casi di partecipazione di più soggetti a un reato collettivo, il giudice deve considerare la concreta entità del profitto attribuibile al singolo o, se del caso, motivare l'eventuale riparto tra i concorrenti.

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