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Legge

L.R. FVG 8/2004

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, ne definisce funzioni, organi, finanziamento, controlli e personale, e trasferisce all’ARPA le attività agrometeorologiche del CSA dal 1° giugno 2004. Contiene anche norme transitorie, disposizioni patrimoniali e abrogazioni delle previgenti discipline sull’ERSA.

Riordino dell’ERSA e trasferimento di funzioni in materia agricola, pesca, acquacoltura e agrometeorologia

Riordino dell’ERSA e assetto generale

La legge disciplina l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, ente funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia preposto all’assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione, alla formazione, alla divulgazione e alla certificazione della qualità nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. L’ERSA è configurata come strumento di raccordo tra il sistema produttivo e la ricerca, con autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, sottoposta alla vigilanza regionale.

Funzioni della Regione e governance dell’ente

La Regione esercita sugli ERSA funzioni di indirizzo, nomina degli organi, definizione dell’assetto organizzativo e della dotazione organica, approvazione del regolamento di funzionamento e delle prestazioni esterne, vigilanza e controllo, nonché ogni altro atto necessario a garantirne la funzionalità. L’impianto è quindi fortemente regionale, con l’ente che opera in attuazione degli indirizzi politici e amministrativi fissati dalla Giunta.

Competenze operative dell’ERSA

All’ERSA sono affidati compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca. In concreto l’ente:

  • presta assistenza tecnica e aggiornamento professionale a imprenditori, operatori agricoli e ittici;
  • realizza ricerca e sperimentazione in collaborazione con amministrazione regionale, enti, istituti di ricerca e amministrazioni locali;
  • organizza formazione e corsi di qualificazione e perfezionamento;
  • esegue studi, analisi chimico-agrarie, prove di campo, validazione, controllo e certificazione genetica;
  • cura marchi di origine e di qualità;
  • promuove commercializzazione e valorizzazione dei prodotti regionali, anche all’estero;
  • svolge consulenza, supporto tecnico-scientifico e analisi per controlli ufficiali per conto della Regione;
  • offre supporto laboratoristico specialistico;
  • può attuare progetti con altre regioni e Stati esteri, inclusi programmi di cooperazione internazionale, previa autorizzazione regionale;
  • cura divulgazione, statistica agraria, vigilanza in materia di agricoltura biologica e agriturismo, nonché le relative banche dati e attività sanzionatorie;
  • gestisce le partite fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi per garanzie fideiussorie.

Le prestazioni tecniche di cui ad alcune lettere dell’articolato e le attività svolte mediante soggetti esterni sono regolate da convenzioni che individuano attività, tempi e costi.

Organi dell’ERSA

Gli organi dell’ERSA sono il Direttore generale e il Collegio dei revisori contabili. Non sono previsti altri organi di gestione nel testo consolidato fornito.

Direttore generale: nomina, durata e poteri

Il Direttore generale è il rappresentante legale dell’ERSA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell’ente. È nominato con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta e proposta dell’Assessore competente in agricoltura.

Può essere scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso di laurea e con almeno cinque anni di esperienza dirigenziale in settori attinenti l’ambito operativo dell’ERSA, in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto agricolo o agroalimentare. L’incarico è regolato da contratto di diritto privato, di durata massima quinquennale.

Il Direttore generale:

  • adotta i bilanci di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
  • approva il programma annuale di attività e la relazione sulla gestione;
  • predispone il regolamento di funzionamento e delle prestazioni esterne;
  • rappresenta in giudizio l’ERSA, con facoltà di conciliare e transigere;
  • autorizza e approva i contratti;
  • dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
  • trasmette alla Giunta gli atti soggetti a controllo.

La Giunta può revocare l’incarico nei casi di gravi motivi, grave disavanzo, grave violazione di legge o mancato raggiungimento degli obiettivi.

Collegio dei revisori contabili

Il Collegio dei revisori svolge controllo contabile e finanziario: verifica la tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto, esprime parere sui bilanci e controlla almeno trimestralmente la consistenza di cassa. Può inoltre svolgere ispezioni e controlli anche individualmente.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili; due effettivi, di cui uno presidente, e un supplente sono designati dall’Assessore all’agricoltura, mentre un effettivo e un supplente sono designati dall’Assessore alle risorse economiche e finanziarie. Dura in carica cinque anni e decade in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive. In presenza di gravi irregolarità, il presidente deve informare immediatamente la Giunta tramite l’assessore competente.

Concertazione e Comitato per lo sviluppo agricolo

La legge prevede strumenti permanenti di concertazione nella definizione delle politiche di settore, con partecipazione delle rappresentanze professionali, cooperative, enti, istituti, associazioni, ordini professionali e altri organismi interessati. Le modalità sono stabilite con decreto dell’Assessore competente.

È inoltre istituito il Comitato per lo sviluppo agricolo, con funzione consultiva per la Giunta sugli indirizzi di sviluppo e coordinamento delle attività istituzionali dell’ERSA. Ne fanno parte l’Assessore competente, i Presidenti delle Province o loro delegati in materia agricola e il Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Udine. Il Comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre; alle sedute partecipa il Direttore generale dell’ERSA e possono essere invitati altri dirigenti regionali o dell’ERSA. La segreteria è affidata a un dipendente dell’ERSA di categoria almeno C.

Finanziamento, bilancio e patrimonio

Le fonti di finanziamento dell’ERSA comprendono:

  • quota annuale per spese di funzionamento e attività prevista nella legge finanziaria regionale;
  • proventi della gestione delle attività;
  • ulteriori finanziamenti del bilancio regionale;
  • finanziamenti statali finalizzati;
  • fondi UE e di altri organismi nazionali/internazionali per progetti specifici;
  • lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni private.

L’ERSA ha un proprio bilancio e applica il regolamento regionale di amministrazione del patrimonio e contabilità degli enti funzionali. I beni immobili e i diritti reali immobiliari del già ERSA sono trasferiti alla Regione, che può alienarli destinando il ricavato al settore economico primario secondo finalità fissate dalla Giunta. Sono trasferite anche le partecipazioni societarie alla Regione.

La Giunta, con decreto presidenziale e proposta congiunta degli assessori competenti, individua i beni immobili del patrimonio regionale da assegnare alla disponibilità, gestione diretta o indiretta e vigilanza dell’ERSA. La Regione può inoltre conferire all’ERSA il mandato per l’esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni, compresa la rappresentanza in assemblea.

È prevista la gestione delle aziende agricole sperimentali regionali tramite ERSAGRICOLA S.p.A.

Controllo sugli atti e procedimento di approvazione

Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo, il programma annuale di attività e il regolamento di funzionamento e prestazioni esterne. Gli atti devono essere trasmessi entro 15 giorni alla Direzione regionale competente, che istruisce la pratica entro 30 giorni e la trasmette alla Giunta con proposta motivata e parere economico-finanziario.

La Giunta approva entro 20 giorni dal ricevimento; decorso inutilmente tale termine, gli atti diventano esecutivi. Il termine istruttorio può essere interrotto una sola volta per acquisire ulteriori elementi. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta entro 20 giorni.

Personale e forme di impiego

Il personale dell’ERSA appartiene al ruolo unico regionale. Per attività particolari e limitate nel tempo l’ente può ricorrere a consulenze, collaborazioni esterne, contratti a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto collettivo nazionale di categoria.

Aziende agricole sperimentali e inquadramento del personale SAASD

L’ERSA può assumere in comodato, per almeno vent’anni, i beni mobili e immobili delle aziende agricole sperimentali indicate dalla legge, previo accordo di programma con gli enti proprietari e la Regione. I progetti del Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative della Provincia di Pordenone possono essere trasferiti all’ERSA se l’accordo di programma assicura la continuità e la conclusione delle attività.

Il personale a tempo indeterminato del SAASD può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nei limiti della dotazione organica e previo assenso dell’amministrazione di provenienza. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo di programma; l’inquadramento decorre dalla data di inizio servizio presso la Regione. È conservata l’anzianità giuridica maturata e, se più favorevole, la differenza economica come maturato economico.

Trasferimento delle attività agrometeorologiche all’ARPA

Dal 1° giugno 2004 le attività di agrometeorologia e assistenza tecnica svolte dal Centro servizi agrometeorologici del Friuli Venezia Giulia sono trasferite all’ARPA. Dal medesimo termine passa all’ARPA anche il personale del CSA che al 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali a tali attività, con riconoscimento di anzianità di servizio e ruoli funzionali tramite tabelle comparative.

Sono altresì trasferiti all’ARPA i contratti in essere e i beni mobili, attrezzature e apparecchiature utilizzati per tali attività. L’ARPA mette poi a disposizione dell’ERSA personale e mezzi per l’assistenza tecnica al comparto agricolo. Per l’operazione è autorizzata una spesa complessiva di 1.050.000 euro per il triennio 2004-2006, con specifica copertura mediante storno da altra unità di bilancio.

Disciplina transitoria e passaggio di funzioni

Il Direttore generale dell’ERSA doveva essere nominato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; fino a tale nomina si applicava il regime del commissario straordinario previsto da altra legge regionale. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Direttore generale doveva predisporre lo stato di consistenza dei beni, la situazione finanziaria e patrimoniale e la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi del già ERSA.

La Giunta approvava tali atti su proposta congiunta degli assessori competenti. I rapporti giuridici attivi e passivi del già ERSA, compreso l’eventuale contenzioso, restavano in capo all’ERSA, salvo quelli concernenti atti dispositivi del patrimonio e partecipazioni. Il direttore del già ERSA conservava l’incarico sino alla nomina del Direttore generale.

La Regione doveva definire l’assetto organizzativo dell’ERSA tenendo conto dell’articolazione territoriale delle strutture preesistenti; fino a quella definizione continuavano ad operare le strutture di servizio e sub-servizio del già ERSA con i relativi responsabili. Il personale regionale in servizio presso il già ERSA veniva assegnato all’ERSA o ad altre strutture regionali, con priorità alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.

Ripartizione delle competenze residue e procedimenti pendenti

Le competenze del già ERSA non attribuite all’ERSA sono ripartite all’Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta. In tale ambito la Giunta assegna agli uffici regionali anche le funzioni autorizzative, di vigilanza, controllo e sanzionatorie in materia di estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.

I procedimenti pendenti alla data della deliberazione sono conclusi dall’ERSA, salvo quelli relativi a vigneti. Se altre leggi o regolamenti citano l’ERSA, il rinvio deve intendersi riferito all’ERSA oppure all’Amministrazione regionale a seconda della materia di competenza. L’ERSA può utilizzare le risorse residue del vecchio ERSA e quelle trasferite dalla Regione per completare i progetti dell’Obiettivo 5b relativi alla riqualificazione e al recupero del territorio montano di interesse turistico, naturalistico e ambientale.

Abrogazioni e regime dei procedimenti in corso

Sono abrogate le precedenti disposizioni incompatibili, inclusa la vecchia legge istitutiva dell’ERSA e numerose modifiche successive. Tuttavia, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.

Valutazione di attualità della disciplina

La legge risulta in larga parte strutturale sull’assetto dell’ERSA e quindi ancora utile come riferimento organizzativo, ma contiene anche numerose previsioni tipicamente transitorie e finanziarie riferite al 2004-2006, nonché trasferimenti organizzativi e patrimoniali già esauriti. Tali parti hanno oggi natura sostanzialmente storica.

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