L.R. FVG 7/2004
Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7/2004 promuove il trasporto combinato delle merci con contributi per infrastrutture, terminal, sistemi informatici e beni strumentali, anche per migliorare sicurezza e ambiente. I benefici sono riservati a imprese private del settore con sede operativa in regione, per investimenti avviati dopo l’11 novembre 2003, entro limiti di spesa e percentuali massime fissati dalla legge.
Interventi contributivi per il trasporto combinato delle merci in Friuli Venezia Giulia
Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato
La legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, un sistema di contributi regionali volto a sviluppare il trasporto combinato delle merci, migliorare l’efficienza logistica, riequilibrare il trasporto merci su strada e ridurre l’impatto ambientale e i rischi per la circolazione.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione sostiene interventi coerenti con la programmazione nazionale e regionale in materia di trasporti, con tre obiettivi principali:
- aumentare produttività ed efficienza del trasporto merci mediante infrastrutture e servizi adeguati;
- favorire il riequilibrio del sistema logistico sviluppando il trasporto combinato;
- contenere l’inquinamento e incrementare la sicurezza della circolazione delle merci.
La disciplina opera esclusivamente in relazione a soggetti e iniziative riferiti al territorio regionale friulano.
Nozione di trasporto combinato
Per trasporto combinato si intende, secondo il richiamo alla direttiva 92/106/CEE, il trasporto in cui autocarro, rimorchio, semirimorchio con o senza trattore, cassa mobile o contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, via navigabile o mare, purché il percorso complessivo su strada non superi i 100 km in linea d’aria.
Tipologie di interventi finanziabili
La legge consente contributi per due grandi gruppi di interventi.
Per la realizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto merci, sono finanziabili:
- aree di sosta attrezzate per l’autotrasporto in transito e locale;
- terminal per il trasporto combinato realizzati anche mediante riconversione di infrastrutture esistenti;
- acquisto di parti di terminal già esistenti o realizzazione di depositi;
- servizi accessori necessari alla movimentazione delle unità di carico.
Per lo sviluppo del trasporto combinato e per il miglioramento della sicurezza e dell’impatto ambientale sono inoltre finanziabili:
- sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato;
- beni strumentali dotati di dispositivi per il trasporto combinato, quali semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione;
- beni strumentali di nuova costruzione, conformi alle normative comunitarie in materia ambientale, destinati a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, come natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e assistenza delle navi.
I beni indicati per queste ultime linee di intervento devono essere di nuova fabbricazione.
Condizioni per la concessione dei contributi
I contributi per infrastrutture e terminal sono concessi solo a soggetti che garantiscano:
- accesso libero e non discriminatorio all’infrastruttura per tutti gli operatori;
- condizioni eque;
- tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato, comprensive degli ammortamenti.
Inoltre, i contributi non devono pregiudicare la concorrenza nel mercato del trasporto e non possono essere concessi se determinano distorsioni tra terminal della stessa area.
Per gli interventi orientati alla sicurezza e alla tutela ambientale, la Regione può finanziare le maggiori spese, entro il limite massimo del 30%, necessarie per acquistare mezzi, strumentazioni e apparecchiature con standard più rigorosi rispetto a quelli vigenti a livello nazionale e comunitario; tale limite si riferisce all’acquisto di nuovi trattori stradali e di nuovi mezzi nautici previsti dalla legge.
Destinatari dei contributi
Possono accedere ai contributi i soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e delle movimentazioni delle merci, escluso il conto proprio, purché abbiano almeno una sede effettivamente operativa in Friuli Venezia Giulia.
Misura dei contributi
Per la realizzazione di aree di sosta, terminal e depositi, nonché per l’acquisto dei beni strumentali previsti dalla legge, il contributo può arrivare fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Per i nuovi trattori stradali conformi a standard ambientali e di sicurezza più severi, il contributo è riconosciuto nella misura massima del 30% del maggior costo dovuto a tali requisiti, elevabile al 40% per le piccole e medie imprese.
Domanda, istruttoria e criteri di selezione
Per ottenere il finanziamento, gli interessati devono presentare domanda corredata da una relazione descrittiva dell’iniziativa, contenente:
- modalità di intervento e previsione della spesa;
- benefici attesi;
- fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle regionali.
La Giunta regionale stabilisce:
- modalità e tempi di presentazione delle domande;
- criteri di valutazione;
- modalità di riparto dei finanziamenti.
Le iniziative ammissibili devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione regionale, oltre che rientrare nelle finalità della legge.
Divieto di cumulo e requisito temporale delle spese
I contributi non sono cumulabili con altri contributi ottenuti o richiesti per la stessa iniziativa sulla base di altre norme regionali, statali, comunitarie o regolamenti locali. La domanda deve quindi contenere una dichiarazione di assenza di ulteriori finanziamenti sul medesimo programma di interventi.
Sono ammissibili solo iniziative relative a investimenti e spese avviati dopo l’11 novembre 2003.
Regime finanziario
La legge autorizza, per il triennio 2004-2006, una spesa complessiva di 1.500.000 euro, articolata in:
- 375.000 euro complessivi per infrastrutture, aree di sosta, terminal, depositi e servizi accessori;
- 1.125.000 euro complessivi per sistemi informatici e telematici, beni strumentali, natanti e mezzi nautici.
Le risorse sono ripartite in quote annuali uguali per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Il finanziamento è coperto mediante prelievo dal fondo globale di parte capitale del bilancio regionale indicato dalla legge.
Valutazione di obsolescenza
La disciplina è legata a un preciso ciclo finanziario 2004-2006 e a iniziative avviate dopo l’11 novembre 2003; non emerge un aggiornamento per programmi successivi. Pur non risultando espressamente abrogata dal testo fornito, appare oggi sostanzialmente superata e di scarso utilizzo pratico.
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