Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 12/2004

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 12/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce una Convenzione regionale, autonoma e indipendente, incaricata di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale il documento finale sul nuovo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia. Definisce composizione, ufficio di coordinamento, partecipazione del Forum e rapporti con i parlamentari regionali. I lavori durano al massimo sei mesi dall’entrata in vigore.

Istituzione della Convenzione regionale per la riscrittura dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia

Istituzione della Convenzione per il nuovo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia

La legge istituisce, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, una Convenzione regionale finalizzata a garantire il più ampio dibattito e la massima partecipazione sulla riscrittura dello Statuto speciale di autonomia. Il provvedimento disciplina compiti, composizione, modalità di funzionamento e durata dell’organismo.

Finalità e compiti

La Convenzione ha il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale sui contenuti del nuovo Statuto speciale. L’organismo opera con indipendenza e autonomia rispetto all’incarico ricevuto e sviluppa i propri lavori in tre fasi:

  • fase propulsiva, avviata dall’Ufficio di coordinamento mediante un documento preparatorio fornito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
  • fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;
  • fase propositiva, nella quale viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, contenente eventualmente opzioni alternative con l’indicazione del relativo sostegno, oppure raccomandazioni in caso di consenso generale, da trasmettere al Consiglio regionale per l’adozione della soluzione legislativa.

Composizione della Convenzione

La Convenzione è composta da una platea ampia di soggetti istituzionali e rappresentativi, tra cui:

  • il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;
  • il Presidente della Regione;
  • i Presidenti dei Gruppi consiliari; il Gruppo misto è rappresentato da due consiglieri da esso designati;
  • i componenti dell’Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;
  • i componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della legge;
  • due rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle Università di Trieste e di Udine;
  • quattro rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia;
  • un rappresentante del CONI regionale;
  • un rappresentante del Comitato regionale dei corregionali all’estero;
  • un rappresentante del Centro servizi interprovinciale del volontariato;
  • tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nella Regione;
  • tre rappresentanti delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative;
  • tre ex consiglieri regionali designati dall’Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
  • la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

La Convenzione nomina al proprio interno un Vicecoordinatore, scelto su proposta dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell’opposizione. Se le designazioni non pervengono entro 15 giorni dalla richiesta, la Convenzione può iniziare i lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.

Ufficio di coordinamento

All’interno della Convenzione opera un Ufficio di coordinamento con funzioni di impulso, organizzazione dei lavori e raccordo con i parlamentari regionali. Ne fanno parte:

  • il Presidente del Consiglio regionale, che lo coordina;
  • il Vicecoordinatore della Convenzione;
  • quattro consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale con votazioni separate, di cui due espressi dalla maggioranza e due dall’opposizione, scelti tra i componenti della Convenzione.

L’Ufficio di coordinamento riferisce periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di avanzamento dei lavori. Gestisce inoltre una sezione dedicata del sito internet del Consiglio regionale, curata dalla Segreteria generale, per la pubblicazione di atti e documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo. Assicura alla Convenzione, tramite la Segreteria generale, il supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica necessario.

Rapporti con i parlamentari regionali

La Convenzione, tramite l’Ufficio di coordinamento, incontra i parlamentari eletti nella Regione Friuli Venezia Giulia per valutare congiuntamente lo stato di avanzamento e le risultanze dei lavori.

Funzionamento e pubblicità dei lavori

La Convenzione è convocata dal Presidente dell’Ufficio di coordinamento ogni volta che lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno un quinto dei componenti. Le sedute della Convenzione sono pubbliche, così come i documenti da essa prodotti.

Partecipazione esterna e Forum

Possono chiedere di partecipare al dibattito enti pubblici e privati, associazioni anche non riconosciute e, in generale, ogni organizzazione con sede nel territorio regionale e ivi operante interessata al nuovo Statuto. Tali soggetti sono riuniti in un organismo denominato “Forum”, regolarmente informato dei lavori della Convenzione, che viene ascoltato e consultato secondo modalità definite dall’Ufficio di coordinamento.

Sede dei lavori

La Convenzione ha sede presso il Consiglio regionale e vi svolge le proprie riunioni.

Durata e regime temporale

La Convenzione ha una durata massima di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge. La norma è quindi strettamente legata al procedimento di elaborazione del nuovo Statuto e, per sua natura, ha efficacia limitata al periodo dei lavori della Convenzione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.