L.R. FVG 6/2004
Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia l’organizzazione degli uffici di supporto al difensore civico, al tutore dei minori e al Co.Re.Com., con assegnazione di personale, mezzi e autonomia gestionale, e modifica la Commissione regionale per le servitù militari. Prevede inoltre adempimenti entro 60 giorni dall’entrata in vigore e abroga alcune disposizioni della legge regionale 49/1993.
Organizzazione degli uffici del difensore civico, del tutore dei minori e del Co.Re.Com.; modifiche sulla Commissione servitù militari
Organizzazione degli uffici di garanzia e tutela
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia riorganizza la struttura di supporto del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, attribuendo all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un ruolo centrale nella costituzione degli uffici, nella definizione delle dotazioni organiche e nella nomina dei responsabili.
Difensore civico
Per il difensore civico è prevista una struttura posta alla sua dipendenza funzionale, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la dotazione organica. Il conferimento dell’incarico di responsabile è deliberato dallo stesso Ufficio di Presidenza. Il personale è assegnato dalla Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale; per il personale della Segreteria generale del Consiglio l’assegnazione è disposta dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nell’organizzazione va considerata la possibilità per la minoranza slovena di esprimersi nella propria lingua. Il difensore civico si avvale di mezzi e strutture del Consiglio regionale e, se necessario per un funzionamento decentrato, anche di quelli dell’Amministrazione regionale. È esclusa la disponibilità esclusiva di autista e auto di servizio.
Tutore dei minori
L’Ufficio del tutore dei minori ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale. Anche per questo ufficio è prevista una struttura di supporto posta alla dipendenza funzionale del tutore, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, che ne fissa la dotazione organica e nomina il responsabile. Le regole sull’assegnazione del personale, sull’attenzione alla minoranza slovena, sull’uso di mezzi e strutture del Consiglio regionale o, in caso di decentramento, dell’Amministrazione regionale, e sul divieto di assegnazione esclusiva di autista e auto di servizio ricalcano quelle previste per il difensore civico.
Programmazione e autonomia finanziaria del tutore dei minori
Il tutore dei minori dispone della dotazione finanziaria assegnata nel bilancio del Consiglio regionale ed esercita piena autonomia gestionale e operativa per attuare il proprio programma di attività e utilizzare le risorse. Entro il 15 settembre di ogni anno deve sottoporre all’Ufficio di Presidenza il programma di attività per l’anno successivo, con il relativo fabbisogno finanziario; entro il 31 marzo di ogni anno deve presentare la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sulla gestione della dotazione finanziaria.
Co.Re.Com.
Per il Comitato regionale per le comunicazioni viene chiarito che l’incarico di responsabile della struttura di supporto è deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Commissione regionale per le servitù militari
La Commissione regionale per le servitù militari è configurata come organo consultivo in materia di servitù militari e presenza militare sul territorio. È nominata con decreto del Presidente della Regione dopo la nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico; ne fanno parte un Assessore regionale, che la presiede, e i membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli Venezia Giulia. La segreteria è svolta da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C.
La Commissione esprime pareri sugli argomenti all’ordine del giorno del comitato misto paritetico, sulla dismissione e permuta di immobili della Difesa, sulla stipulazione di protocolli d’intesa tra Regione o enti locali e i comandi delle Forze Armate presenti in Friuli Venezia Giulia, nonché sulle attività del comitato stesso. I componenti restano in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico da parte del nuovo Consiglio regionale. In assenza del Presidente, presiede il componente con più voti nella votazione per la nomina a membro effettivo; in caso di parità, il più anziano. La Commissione è convocata dal Presidente e delibera con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Giunta regionale individua la Direzione centrale sede della Commissione su proposta del Presidente. Ai componenti regionali spetta un gettone di presenza, oltre all’eventuale trattamento di missione secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali dirigenziali.
Aspetti finanziari
La legge disciplina la copertura degli oneri mediante specifiche unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimenti puntuali al capitolo 99 per gli uffici del difensore civico e del tutore dei minori e allo storno di 56.000 euro per la Commissione servitù militari.
Disposizioni finali e transitorie
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve adottare gli atti necessari per il difensore civico e per il tutore dei minori. È abrogato il comma 7 dell’articolo 20 bis della legge regionale 49/1993; il comma 7 bis dello stesso articolo è abrogato a decorrere dall’approvazione dei provvedimenti relativi al tutore dei minori.
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