L.R. FVG 10/2004
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, la partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea e le procedure di recepimento degli obblighi comunitari nelle materie regionali. Prevede la legge comunitaria regionale annuale, possibili attuazioni regolamentari o amministrative, misure urgenti e relazioni periodiche al Consiglio. Non contiene limiti temporali generali, ma alcune procedure si riferiscono al ciclo annuale della legge comunitaria.
Partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi UE e attuazione degli obblighi comunitari
Partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi UE e attuazione degli obblighi comunitari
La legge disciplina il modo in cui la Regione Friuli Venezia Giulia concorre alla formazione degli atti dell’Unione europea e come assicura l’adeguamento del proprio ordinamento agli obblighi comunitari nelle materie di competenza regionale. La disciplina è costruita attorno alla legge comunitaria regionale annuale e a forme di attuazione regolamentare e amministrativa.
Finalità e principi generali
La Regione, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e nell’ambito delle proprie competenze, partecipa direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. L’azione regionale deve rispettare i principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
Partecipazione alla formazione degli atti comunitari
Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla formazione degli atti comunitari partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo, all’attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea. Le modalità operative sono quelle stabilite dall’articolo 5 della legge n. 131 del 2003.
Legge comunitaria regionale annuale
La Regione dà immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza e utilizza la legge comunitaria regionale come strumento periodico di adeguamento dell’ordinamento regionale a quello comunitario.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, dopo aver verificato lo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Il titolo deve contenere anche la dicitura “Legge comunitaria” seguita dall’anno di riferimento.
La relazione che accompagna il disegno di legge deve indicare:
- lo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto comunitario;
- lo stato di eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato conseguenti a inadempimenti della Regione;
- l’elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina tempi, modalità di esame e votazione della legge comunitaria regionale.
Contenuti della legge comunitaria regionale
La legge comunitaria regionale può contenere:
- disposizioni modificative o abrogative di norme legislative regionali incompatibili con gli obblighi comunitari;
- disposizioni necessarie per attuare o applicare norme e atti comunitari che vincolano l’Italia all’adozione di provvedimenti di attuazione;
- autorizzazioni alla Giunta regionale ad attuare direttive mediante regolamento, nei limiti in cui non vi sia riserva assoluta di legge;
- disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
Alla legge comunitaria sono allegati:
- l’elenco delle direttive che non richiedono attuazione perché già direttamente applicabili o perché l’ordinamento interno è già conforme;
- l’elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
- l’elenco delle direttive attuate in via amministrativa.
Attuazione regolamentare e delegificazione
La legge comunitaria regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, purché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
I regolamenti devono rispettare i principi e le disposizioni delle direttive e conformarsi a criteri generali che riguardano:
- l’individuazione delle responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto della sussidiarietà;
- l’esercizio dei controlli in modo da assicurare efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- la fissazione di termini e procedure secondo i principi di semplificazione richiamati dalla legge n. 59 del 1997.
Quando la legge comunitaria autorizza regolamenti di delegificazione, deve indicare le norme generali o i criteri che guidano l’esercizio del potere regolamentare e disporre l’abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti e nei limiti espressamente indicati. In questi casi è richiesto il parere vincolante della competente Commissione consiliare, da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso il termine, si può procedere anche senza parere.
La legge comunitaria disciplina inoltre i casi in cui le direttive lascino margini di scelta sulle modalità di attuazione, oppure quando occorra introdurre sanzioni amministrative, individuare le autorità competenti, istituire nuovi organi o prevedere nuove spese o minori entrate.
Adeguamenti tecnici in via amministrativa
Le norme comunitarie non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell’ordinamento regionale sono attuate in via amministrativa mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Relazione sullo stato di attuazione
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale, l’Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Misure urgenti per scadenze ravvicinate
Quando atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, comunicati dal Governo alla Regione, impongono obblighi regionali di adeguamento con scadenza anteriore alla presumibile entrata in vigore della legge comunitaria regionale dell’anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio il relativo disegno di legge. Nella relazione deve essere indicata la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
Indicazione degli atti comunitari attuati
Tutti i provvedimenti regionali adottati per attuare direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa regionale devono riportare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata. Le sentenze della Corte di giustizia che impongano un adeguamento per la Regione devono essere richiamate nelle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a tali decisioni.
Modifica espressa della legge regionale sugli aiuti di Stato
La legge interviene anche sulla legge regionale n. 9 del 1998 in materia di adempimento di obblighi comunitari sugli aiuti di Stato, sostituendo il riferimento al Presidente della Regione con quello all’Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali nei commi indicati.
Regime di modificazione della legge
Le disposizioni della legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate solo da leggi successive che indichino espressamente le norme oggetto di intervento.
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