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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 32864 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la cartella esattoriale di Euro 42.385,03 relativa all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per il 2004, sostenendo di dovere corrispondere l'imposta soltanto in proporzione ai quattro mesi di effettivo utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 7, lett. b), T.U.L.P.S., successivamente rimossi e demoliti entro il 31 maggio 2004. La CTR aveva accolto questa tesi, ritenendo frazionabile l'imponibile annuo forfettario. L'Amministrazione ha contestato tale interpretazione, deducendo anche carenza e apparenza della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo sufficientemente motivata, sebbene succinta, la decisione della CTR, ma ha accolto il terzo motivo relativo all'interpretazione della disciplina fiscale. Ha stabilito che l'imponibile forfettario di Euro 2.500 previsto per il 2004 per gli apparecchi soggetti a dismissione entro il 31 maggio 2004 non poteva essere ulteriormente frazionato in base ai mesi di effettivo utilizzo, poiché la riduzione dell'imponibile già teneva conto del periodo limitato di operatività. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Amministrazione Euro 5.000,00, oltre accessori di legge e spese generali del 15%, per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14-bis

    Il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni indicati dal T.U.L.P.S., art. 110, comma 7, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio.

    Per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio l'imposta forfettaria è dovuta per l'intero anno e non può essere parametrata al periodo di effettivo utilizzo. Il frazionamento è ammesso soltanto per apparecchi installati dopo il 1° marzo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14-bis, comma 3-bis, lett. b)

    Imponibile medio forfettario per il 2004 pari a Euro 2.500 per gli apparecchi di cui al T.U.L.P.S., art. 110, comma 7, lett. b).

    La misura ridotta dell'imponibile per il 2004 incorpora già la limitazione temporale derivante dall'obbligo di rimozione, demolizione o riconversione degli apparecchi entro il 31 maggio 2004; non è quindi ammessa una seconda riduzione proporzionale ai mesi di utilizzo.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. b) (T.U.L.P.S.)

    Individua gli apparecchi da gioco interessati dalla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti e dall'obbligo di dismissione previsto per il 2004.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3

    Prevedeva la rimozione e demolizione entro il 31 maggio 2004 degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, T.U.L.P.S., salva la possibilità di riconversione.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, commi 7 e 11, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha disciplinato la dismissione degli apparecchi e determinato, per il 2004, l'imponibile medio forfettario ridotto per gli apparecchi soggetti a rimozione o demolizione.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    La CTR aveva richiamato i principi di uguaglianza e capacità contributiva per sostenere il frazionamento; la Cassazione ha però ritenuto prevalente la specifica disciplina legislativa, che aveva già previsto una riduzione forfettaria dell'imponibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Cassazione, una volta ritenuti sufficienti gli accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • Quando un tributo è determinato legislativamente mediante un imponibile medio forfettario annuale, l'importo non è normalmente frazionabile in base ai mesi di effettivo utilizzo, salvo che la legge preveda espressamente tale possibilità.
  • Una riduzione dell'imponibile forfettario prevista per uno specifico anno e collegata a un periodo obbligatorio di dismissione può essere considerata dal legislatore come compensazione anticipata della minore utilizzabilità degli apparecchi; non può quindi essere applicata anche un'ulteriore riduzione proporzionale.
  • La rimozione o demolizione anticipata dell'apparecchio non determina automaticamente il diritto al rimborso o al calcolo pro rata dell'imposta, se l'apparecchio era già posseduto al 1° gennaio e la normativa stabilisce il pagamento annuale in unica soluzione.
  • Per valutare la frazionabilità di un'imposta forfettaria occorre verificare principalmente la data di possesso o installazione dell'apparecchio, la disciplina specifica dell'anno d'imposta e l'eventuale previsione normativa di un regime ridotto o di un calcolo proporzionale.
  • Il giudice tributario non può sostituire al criterio forfettario stabilito dalla legge un criterio proporzionale fondato sull'effettivo utilizzo, se tale sostituzione non è autorizzata dalla normativa applicabile.

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