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Ordinanza

Ordinanza n. 538/2026 - Trieste, Sezione 1

Ricorso introduttivo con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l'annullamento 1. della determinazione del titolare di P.O. n. 2430 del 17 dicembre 2024 del Comune di Monfalcone, avente per oggetto “Determina di conclusione positiva di conferenza di servizi per l’intervento di MISP, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, del sito contaminato ‘Via dell’Agraria’ (cod. GO/BSI/37) a Monfalcone (GO) – CUP G49J21012610002”; 2. di tutti gli atti antecedenti, susseguenti, presupposti e/o comunque connessi con l’atto impugnato, anche non noti e con riserva di motivi aggiunti, fra cui espressamente: - il decreto regionale n. 3659/AMB del 19 luglio 2022, trasmesso dal Comune di Monfalcone con nota 12 febbraio 2025 a seguito di accesso documentale; - il decreto regionale 2208 del 13 novembre 2008 di approvazione del piano di caratterizzazione, trasmesso dal Comune di Monfalcone con nota 12 febbraio 2025 a seguito di accesso documentale; - il decreto regionale 926 del 20 febbraio 2018 di approvazione dell’analisi di rischio, trasmesso dal Comune di Monfalcone con nota 12 febbraio 2025 a seguito di accesso documentale; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2025, trasmessa dal Comune di Monfalcone con nota 12 febbraio 2025 a seguito di accesso documentale, di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento di Messa In Sicurezza Permanente del sito contaminato di via dell’Agraria; - gli atti della conferenza di servizi, non noti e con riserva di motivi aggiunti, convocata dal Comune di Monfalcone, che hanno costituito oggetto, secondo quanto affermato nella succitata deliberazione n. 8/2025, di approvazione determinazione del titolare di P.O. n. 2430 del 17 dicembre 2024; - gli atti della conferenza di servizi, non noti e con riserva di motivi aggiunti, di cui si dà atto nel succitato decreto regionale 3659/2022 di approvazione dell’intervento di Messa in Sicurezza Permanente del sito di Via dell’Agraria; 3. degli atti istruttori, non noti e con riserva dunque di motivi aggiunti, che secondo quanto si afferma nei succitati decreti regionali 3659/2022 e 926/2018 sarebbero stati svolti dalla Provincia di Gorizia ai sensi del comma 12 dell’articolo 242 del D. Lgs. 152/2006; 4. della determina del titolare di P.O. n. 1183 del 4 luglio 2024 del Comune di Monfalcone di affidamento dell’incarico legale per l’assistenza nelle pratiche di iscrizione dell’onere reale; per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio diniego opposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi della ricorrente trasmessa con messaggi di posta elettronica certificata del 14 e del 15 gennaio 2025 (“Istanza d’accesso”); - del diritto della ricorrente di accedere, mediante visione ed estrazione di copia, a tutti i documenti e agli atti amministrativi, richiesti con l’Istanza d’accesso e, in particolare, agli atti dell’attività istruttoria effettuata dalle amministrazioni intimate al fine di individuare il responsabile della contaminazione; e per la conseguente condanna delle parti resistenti a consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti amministrativi richiesti dalla ricorrente medesima con l’Istanza d’accesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nidec Asi s.p.a. il 2/9/2026, con istanza ex artt. 46 e 65 c.p.a. per l’annullamento - del decreto n. 23497/GRFVG/ dd.04/05/2026 del 4 maggio 2026 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di individuazione del responsabile della contaminazione del sito di via dell’Agraria, trasmesso, inter alia, a Nidec in data 4 maggio 2026; - di tutti gli atti antecedenti, susseguenti, presupposti e/o comunque connessi con il decreto n. 23497/GRFVG/ dd.04/05/2026 del 4 maggio 2026 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, anche non noti e con riserva di motivi aggiunti, fra cui espressamente la relazione del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati n. 534/VERBdd.30/04/2026; - degli atti istruttori, non noti e con riserva dunque di motivi aggiunti, che sarebbero stati svolti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile; nonché per la richiesta di - ordinare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli artt. 46 e 65 c.p.a., il deposito della Relazione n. 534/VERB del 30 aprile 2026 e di tutti gli atti istruttori, tecnici, amministrativi e documentali posti a fondamento della stessa e del Decreto, assegnando un termine per il relativo deposito;

Giustizia amministrativa202500126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi per l’intervento di messa in sicurezza permanente del sito contaminato di via dell’Agraria e, con motivi aggiunti, decreto regionale di individuazione del responsabile della contaminazione; contestati inoltre il diniego tacito di accesso documentale e gli atti presupposti e istruttori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Con il ricorso introduttivo, integrato da istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la società ha impugnato la determinazione comunale n. 2430 del 17 dicembre 2024, relativa alla conclusione positiva della conferenza di servizi per la messa in sicurezza permanente del sito contaminato di via dell’Agraria, nonché una serie di atti regionali e comunali presupposti, gli atti istruttori sulla responsabilità della contaminazione e la determina comunale di affidamento di un incarico legale per l’iscrizione dell’onere reale. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego opposto dalla Regione e dall’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia alle istanze di accesso documentale del 14 e 15 gennaio 2025 e il riconoscimento del diritto di ottenere copia e visione, in particolare, degli atti istruttori diretti a individuare il responsabile della contaminazione. Con motivi aggiunti presentati il 2 settembre 2026 ha impugnato il decreto regionale del 4 maggio 2026 che ha individuato il responsabile della contaminazione, la relazione istruttoria del 30 aprile 2026 e gli ulteriori atti istruttori, chiedendone il deposito in giudizio. Nell’ordinanza non sono esposti i motivi di illegittimità dedotti nel merito: il Collegio ha deciso esclusivamente sulla richiesta congiunta delle parti di rinviare la trattazione, motivata dall’avanzamento delle trattative per un accordo consensuale, il cui testo era condiviso ma ancora sottoposto alle approvazioni degli organi competenti.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta congiunta subordinata di differimento, ritenendo che le ragioni rappresentate dalle parti integrassero i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.a. Non ha esaminato nel merito il ricorso introduttivo, l’istanza di accesso o i motivi aggiunti e non ha disposto il deposito documentale richiesto; ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 9 marzo 2027 e ordinato alla segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti via PEC.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.a.

    Ritenuto, a scioglimento della riserva formulata dal Collegio nel corso dell’odierna udienza pubblica, che le ragioni addotte dalle parti paiono integrare i presupposti di cui all’art. 73, comma 1-bis, secondo periodo c.p.a., al verificarsi dei quali è ammesso il rinvio della trattazione della causa;

    Il rinvio della trattazione è ammesso quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione; il Collegio ha ritenuto che le ragioni congiuntamente rappresentate dalle parti, relative all’avanzamento delle trattative per una definizione consensuale ancora in attesa delle necessarie approvazioni, li integrassero.

Massime di principio

  • La trattazione di una causa può essere rinviata quando le ragioni rappresentate dalle parti integrano i presupposti previsti dall’art. 73, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.a.; può giustificare il differimento l’avanzato stato delle trattative per una definizione consensuale della controversia, quando il testo dell’accordo è condiviso ma deve ancora essere sottoposto alle approvazioni degli organi competenti.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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